07/10/2022
STALKING e MOLESTIA.
Lo stalking è un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il Decreto Legge 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-bis c.p. il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
L’elemento oggettivo caratterizzante il reato è rappresentato dalla reiterazione delle condotte persecutorie. Tali condotte devono essere idonee a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”.
Ciò posto si deve determinare un ” fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
La reiterazione delle condotte persecutorie non è necessariamente connessa alla necessità di effettuare una lunga serie di comportamenti illeciti.
Sono, infatti, sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia.
Per quanto attiene il contenuto delle condotte la giurisprudenza a risolvere ha indicato come atti persecutori che possono essere idonei a integrare il delitto di stalking non soltanto quei comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, bensì anche i comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta, come le telefonate o gli sms frequenti, le condotte sui social network, il danneggiamento di cose della vittima, ecc..
Per quanto concerne ,invece, l’elemento soggettivo dello stalking, si ritiene sufficiente il dolo generico.
La volontà rilevante è quella di porre in essere condotte di minaccia e molestia. Non è invece necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere.
In altri termini, per poter costituire elemento soggettivo costituente il reato di stalking, sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte.
È comunque necessaria la consapevolezza che ogni condotta andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi ancorchè lesivi.
Il legislatore, in termini di tutela della persona offesa, ha ampliato lo spettro di misure cautelari prevedendo anche una nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.c., ovvero al secondo comma, “di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa” ed al terzo comma e in caso di ulteriori necessità di tutela, “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva”.
L’imputato non può inoltre comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme.
Esiste, poi, anche una forma di tutela amministrativa rispetto al procedimento penale.
In questo caso il procedimento penale potrebbe non essere ancora iniziato. La querela potrebbe non essere stata proposta e non è prevista la necessità che ciò accada neanche successivamente. L’ammonimento del questore è una possibilità prevista dall’articolo 8 del Decreto Legge numero 11 del 2009, che infatti recita:
“Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.”
Per poter prevenire nuovi atti persecutori, la legge prevede che la persona offesa possa ricorrere in alternativa alla querela alla procedura di ammonimento.
Quest’ultima ha come obiettivo quello di far desistere lo stalker dalle attività persecutorie mediante un invito allo stesso rivolto. Tale invito, formalizzato dalle autorità di pubbliche sicurezza, è volto alla rinuncia alle stesse attività e ad interrompere così ogni interferenza nella vita del richiedente.
Per quanto concerne le conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie ed in particolar modo al perdurante e grave stato di ansia o di paura che la persona offesa ha sofferto, la giurisprudenza si è ampiamente espressa nel ritenere che non è necessario l’accertamento di uno stato patologico. È infatti sufficiente che gli atti persecutori “abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis del codice penale non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del codice penale), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica” (Cassazione n. 16864/2011).
Ed ancora sempre la Cassazione ha stabilito che per poter essere tale e dunque considerato penalmente rilevante, lo stalking deve cagionare nella vittima conseguenze psicologiche almeno riconducibili a uno stato di ansia. Se per tanto non vi è uno stato ansioso o un timore per la propria incolumità, non si può parlare di stalking.
In tale contesto al Corte ricorda che “la struttura del reato di atti persecutori sia costituita da una pluralità di azioni a contenuto minatorio o integranti molestie, causalmente orientate, ed obbiettivamente in tal senso efficienti, alla verificazione di uno degli eventi sopra indicati” e che “laddove non siano ravvisabili gli estremi della violazione dell’articolo 612-bis del codice penale perché ad esempio, le condotte non hanno raggiunto quel coefficiente di intensità nella reiterazione necessario per la integrazione del reato oppure nel caso in cui esse non abbiano determinato a carico del soggetto passivo l’evento tipico del reato.
Per quanto attiene il criterio distintivo tra stalking e molestia la Cassazione con sentenza del 26 aprile 2021, n. 15625 ha rappresentato che Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. (molestia) consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, non vi è dubbio possa estrinsecarsi in varie forme di molestie; sicchè si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Inoltre, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici.
Ed infatti, sono utilizzabili a fini di prova del realizzarsi del grave stato d'ansia elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, in modo che si tenga conto di un'obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell'alterazione grave della propria sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice.