Studio Legale Avvocato Iride Pagano

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IL "SIGNIFICATO ELASTICO" DELLA NOZIONE DI INIZIO LAVORI E LA EFFETTIVA VOLONTA' DEL PRIVATO DI REALIZZARE L'INTERVENTO ...
22/06/2026

IL "SIGNIFICATO ELASTICO" DELLA NOZIONE DI INIZIO LAVORI E LA EFFETTIVA VOLONTA' DEL PRIVATO DI REALIZZARE L'INTERVENTO EDILIZIO ASSENTITO.
T.A.R. SARDEGNA- SEZIONE SECONDA- Sentenza n° 786/2026

"..secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, “il concetto di effettivo inizio dei lavori, rilevante ai fini della valutazione dei presupposti della decadenza del titolo edilizio, ha affermato come lo stesso deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò all'evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione (v. Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013 sentenza n. 4855).
In buona sostanza, il rispetto del termine di inizio lavori si desume dagli indizi rilevati sul sito dell'intervento (T.A.R. Toscana, Sez. III, 30 ottobre 2018 n. 1426; T.A.R. Toscana, Sez. III, 20 giugno 2022 n. 817) mediante un approccio fattuale consapevole del “significato elastico” della stessa nozione di inizio lavori ... In questo quadro, la giurisprudenza si esprime a favore dell'individuazione dell'inizio lavori nelle attività tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera .. affermando, tra le tante ipotesi affrontate, che ad esempio tale inizio non sia configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere, con la sussistenza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (v. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2000 sentenza n. 5242; anche Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013 sentenza n. 3823, laddove si specifica che “La recinzione del cantiere, l'apposizione del cartello dei lavori e il semplice “spianamento” del terreno non sono attività idonee a configurare l'inizio dei lavori tale da impedire la decadenza della concessione edilizia. A tal fine, infatti, l'inizio dei lavori può ritenersi sussistente solo a seguito dello sbancamento del terreno e della messa a punto del cantiere, attività tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera”) (T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 565/2026).
Ebbene, applicando le richiamate coordinate al caso in esame, pur volendo aderire alla tesi di parte resistente (smentita in punto di fatto dal sopralluogo della polizia locale del 18 marzo 2025) secondo cui, “successivamente all’ottenimento del Provvedimento unico allegato alla pratica suape citata in oggetto si è provveduto alla comunicazione di inizio lavori e successivamente alle operazioni preliminari di tracciamento pulizia e messa in quota di una ristretta area in cui avrebbe dovuto insistere il manufatto, tra cui lavori di potatura e rimozione rami secchi posizionati a terra nell’area. I rami sono stati accantonati ai bordi dell’area di cantiere” (allegato n. 12 depositato dal ricorrente, relativo a una dichiarazione del direttore dei lavori resa in data 4 maggio 2025) si tratterebbe comunque, a giudizio del Collegio, di lavori fittizi e simbolici soggetti a rapido degrado nel tempo, certamente non significativi, avviati, in tesi, a ridosso dello scadere del termine annuale e inidonei ad evidenziare l’effettiva volontà di procedere con l’esecuzione dei lavori, come dimostrato dalla circostanza fattuale della mancata realizzazione del chiosco nei mesi e negli anni successivi."

QUANDO L' INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI ( VEPA) NON COSTITUISCE INTERVENTO DI EDILIZIA LIBERA.T.A.R. LA...
21/06/2026

QUANDO L' INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI ( VEPA) NON COSTITUISCE INTERVENTO DI EDILIZIA LIBERA.
T.A.R. LAZIO - ROMA- SEZIONE SECONDA BIS- Sentenza n° 9827/2026
La Giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 6516/2025), condivisa dal Collegio, ha chiarito che “la pertinenzialità di un’opera non costituisce motivo di per sé sufficiente a ritenere l’opera medesima di edilizia libera, e come tale non soggetta al rilascio di un preventivo titolo edilizio. [ai sensi dello] art. 6, comma 1, lett. b bis, del D.P.R. n. 380/2001, […] gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo, non possono considerarsi di edilizia libera se vadano a configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.
Nel caso di specie, non solo non si tratta di una VEPA, ma di una copertura cui accedono in modo stabile vetrate a chiusura della stessa, sorrette da telai in alluminio, che configurano un manufatto funzionalmente e stabilmente destinato allo svolgimento dell’attività di somministrazione. Pertanto, l’opera per cui è causa, lungi dall’assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, costituisce uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente aumento di volume e di superfici, che genera, in difetto di titolo, nuova volumetria.

08/08/2025
LE FUNZIONI DI REPRESSIONE E DI VIGILANZA DEGLI ABUSI EDILIZI, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL T.U. EDILIZIA, SONO ESERCITATE ...
08/09/2023

LE FUNZIONI DI REPRESSIONE E DI VIGILANZA DEGLI ABUSI EDILIZI, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL T.U. EDILIZIA, SONO ESERCITATE ALTERNATIVAMENTE DAL DIRIGENTE O DAL RESPONSABILE DELL’UFFICIO.
IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EX ART.34 D.P.R. N° 380/2001 È PREVISTO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO A COSTRUIRE E NON ANCHE PER QUELLI REALIZZATI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente Paolo Severini; Estensore Ref. Pierangelo Sorrentino.
SENTENZA n° 1937 del 28 agosto 2023
sul ricorso proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Angri, U.O.C. Promozione sviluppo e gestione territoriale del 18 settembre 2018 comunicato il 2 ottobre 2018 con cui veniva comunicato il rigetto della richiesta presentata dall’istante di fiscalizzazione in alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34 del SPR n. 380/2001, in relazione al permesso di costruire n. 3383 del 11.12.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 luglio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato, per ottenerne l’annullamento, il provvedimento del Comune di Angri del 18 settembre 2018 di diniego della richiesta di fiscalizzazione, in alternativa alla demolizione, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione agli abusi di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 3383 del 11.12.2015.
2. – Egli ne deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01, del giusto procedimento, per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. 28.02.1985 n. 47, nonché per incompetenza, ritenendo nullo il provvedimento impugnato trattandosi di potere attribuito al Sindaco e non al dirigente firmatario (motivo sub I).
2.1. – Con il motivo di ricorso sub II parte ricorrente assume la violazione art. 34 D.P.R. n. 380/2001 e censura, inoltre, la carenza di istruttoria e l’illogicità della motivazione che sostiene l’avversato diniego.
3. – Costituitosi in giudizio, il Comune di Angri ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome destituito di giuridico fondamento.
4. – All’udienza straordinaria del 7 luglio 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato.
6. – Privo di pregio si rivela il primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato la nullità del provvedimento per incompetenza, siccome adottato dal dirigente in dedotta violazione delle competenze spettanti del Sindaco (cfr., da ultimo, T.A.R. Salerno, sez. III, 19/06/2023, n. 1462).
6.1. – La doglianza non coglie nel segno, essendo ampiamente noto che le funzioni di repressione e vigilanza degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 27 del T.U. Edilizia, sono esercitate alternativamente dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio. Difatti, in ordine alla dedotta incompetenza, è consolidata la regola che fa discendere, dalla separazione tra indirizzo politico e di gestione negli Enti locali, la generale e automatica devoluzione al funzionario responsabile dell'ufficio comunale dei compiti e delle funzioni in materia di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi, comprendenti i dinieghi delle domande di condono, senza che possa ipotizzarsi una permanente competenza sindacale (T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1644/2022; T.A.R. Salerno, sez. II, n. 8062/2022, che richiamano Cons. Stato, Sez. VI, n. 2654/2016; T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1706/2017).
6.2. – Del resto, l'art. 107, co. 2, 3,4 e 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. III, n. 138/2016).
7. – Anche la doglianza sub II – con cui il ricorrente lamenta che il comune, con grave deficit istruttorio, non avrebbe valutato la perizia in atti con la quale il tecnico incaricato ha dichiarato l’impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, comportando quest’ultima un grave pregiudizio statico e funzionale alle parti conformi – non può essere condivisa.
7.1. – Il diniego, infatti, è congruamente motivato, in primis, con il richiamo all’assenza dei presupposti normativi per accedere al beneficio della fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. cit. e, “in subordine”, siccome “non risulta […] dimostrata la non demolibilità delle opere abusive”.
7.2. – Sotto il primo – e dirimente – profilo va posto in risalto, invero, che gli interventi per i quali è stata avanzata la richiesta di fiscalizzazione – e di cui era stata richiesta la preventiva demolizione quale condizione per l’efficacia del permesso di costruire in sanatoria n. 3383/2015 – erano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, non in difformità dello stesso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 (che fa riferimento, infatti, agli “interventi e [al]le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire […]”). Correttamente, dunque, il comune ha motivato il diniego sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 34 agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, quali in effetti si configurano gli ampliamenti realizzati dopo l'ultimazione dei lavori del sottotetto (permesso di costruire n. 2243).
7.3. – In sostanza la demolizione delle opere di cui è stata richiesta la fiscalizzazione costituiva presupposto per il cit. rilascio del permesso di costruire n. 3383, che riguardava interventi, in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (recupero abitativo del sottotetto) ed in progetto (ampliamento al piano terra), in applicazione della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (art. 8, comma 2, ed art. 4) la cui efficacia, come accennato, era subordinata alla condizione particolare v), non soddisfatta, che, prima dell'inizio dei lavori, fossero demolite le opere in difformità, previa comunicazione e accertamento da parte di personale dell'U.O.S. Gestione Controllo Territoriale.
7.4. – Il rilievo che precede conduce alla reiezione della doglianza, venendo in rilievo un atto plurimotivato, in presenza del quale è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (Consiglio di Stato sez. IV, 31/07/2023, n.7405).
8. – In conclusione il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del comune di Angri, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario

Indirizzo

Salerno
84100

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