08/09/2023
LE FUNZIONI DI REPRESSIONE E DI VIGILANZA DEGLI ABUSI EDILIZI, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL T.U. EDILIZIA, SONO ESERCITATE ALTERNATIVAMENTE DAL DIRIGENTE O DAL RESPONSABILE DELL’UFFICIO.
IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EX ART.34 D.P.R. N° 380/2001 È PREVISTO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO A COSTRUIRE E NON ANCHE PER QUELLI REALIZZATI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente Paolo Severini; Estensore Ref. Pierangelo Sorrentino.
SENTENZA n° 1937 del 28 agosto 2023
sul ricorso proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Angri, U.O.C. Promozione sviluppo e gestione territoriale del 18 settembre 2018 comunicato il 2 ottobre 2018 con cui veniva comunicato il rigetto della richiesta presentata dall’istante di fiscalizzazione in alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34 del SPR n. 380/2001, in relazione al permesso di costruire n. 3383 del 11.12.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 luglio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato, per ottenerne l’annullamento, il provvedimento del Comune di Angri del 18 settembre 2018 di diniego della richiesta di fiscalizzazione, in alternativa alla demolizione, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione agli abusi di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 3383 del 11.12.2015.
2. – Egli ne deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01, del giusto procedimento, per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. 28.02.1985 n. 47, nonché per incompetenza, ritenendo nullo il provvedimento impugnato trattandosi di potere attribuito al Sindaco e non al dirigente firmatario (motivo sub I).
2.1. – Con il motivo di ricorso sub II parte ricorrente assume la violazione art. 34 D.P.R. n. 380/2001 e censura, inoltre, la carenza di istruttoria e l’illogicità della motivazione che sostiene l’avversato diniego.
3. – Costituitosi in giudizio, il Comune di Angri ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome destituito di giuridico fondamento.
4. – All’udienza straordinaria del 7 luglio 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato.
6. – Privo di pregio si rivela il primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato la nullità del provvedimento per incompetenza, siccome adottato dal dirigente in dedotta violazione delle competenze spettanti del Sindaco (cfr., da ultimo, T.A.R. Salerno, sez. III, 19/06/2023, n. 1462).
6.1. – La doglianza non coglie nel segno, essendo ampiamente noto che le funzioni di repressione e vigilanza degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 27 del T.U. Edilizia, sono esercitate alternativamente dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio. Difatti, in ordine alla dedotta incompetenza, è consolidata la regola che fa discendere, dalla separazione tra indirizzo politico e di gestione negli Enti locali, la generale e automatica devoluzione al funzionario responsabile dell'ufficio comunale dei compiti e delle funzioni in materia di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi, comprendenti i dinieghi delle domande di condono, senza che possa ipotizzarsi una permanente competenza sindacale (T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1644/2022; T.A.R. Salerno, sez. II, n. 8062/2022, che richiamano Cons. Stato, Sez. VI, n. 2654/2016; T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1706/2017).
6.2. – Del resto, l'art. 107, co. 2, 3,4 e 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. III, n. 138/2016).
7. – Anche la doglianza sub II – con cui il ricorrente lamenta che il comune, con grave deficit istruttorio, non avrebbe valutato la perizia in atti con la quale il tecnico incaricato ha dichiarato l’impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, comportando quest’ultima un grave pregiudizio statico e funzionale alle parti conformi – non può essere condivisa.
7.1. – Il diniego, infatti, è congruamente motivato, in primis, con il richiamo all’assenza dei presupposti normativi per accedere al beneficio della fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. cit. e, “in subordine”, siccome “non risulta […] dimostrata la non demolibilità delle opere abusive”.
7.2. – Sotto il primo – e dirimente – profilo va posto in risalto, invero, che gli interventi per i quali è stata avanzata la richiesta di fiscalizzazione – e di cui era stata richiesta la preventiva demolizione quale condizione per l’efficacia del permesso di costruire in sanatoria n. 3383/2015 – erano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, non in difformità dello stesso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 (che fa riferimento, infatti, agli “interventi e [al]le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire […]”). Correttamente, dunque, il comune ha motivato il diniego sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 34 agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, quali in effetti si configurano gli ampliamenti realizzati dopo l'ultimazione dei lavori del sottotetto (permesso di costruire n. 2243).
7.3. – In sostanza la demolizione delle opere di cui è stata richiesta la fiscalizzazione costituiva presupposto per il cit. rilascio del permesso di costruire n. 3383, che riguardava interventi, in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (recupero abitativo del sottotetto) ed in progetto (ampliamento al piano terra), in applicazione della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (art. 8, comma 2, ed art. 4) la cui efficacia, come accennato, era subordinata alla condizione particolare v), non soddisfatta, che, prima dell'inizio dei lavori, fossero demolite le opere in difformità, previa comunicazione e accertamento da parte di personale dell'U.O.S. Gestione Controllo Territoriale.
7.4. – Il rilievo che precede conduce alla reiezione della doglianza, venendo in rilievo un atto plurimotivato, in presenza del quale è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (Consiglio di Stato sez. IV, 31/07/2023, n.7405).
8. – In conclusione il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del comune di Angri, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario