Avv. Luca Monaco

Avv. Luca Monaco Avvocato penalista Cassazionista, Docente di Master in Diritto Penale, giornalista pubblicista

⚠️ Hai ricevuto un "Avviso della conclusione delle indagini preliminari" (Art. 415-bis c.p.p.)?👉 Ti spiego di cosa si tr...
29/05/2026

⚠️ Hai ricevuto un "Avviso della conclusione delle indagini preliminari" (Art. 415-bis c.p.p.)?
👉 Ti spiego di cosa si tratta
➡️ L'avviso della conclusione delle indagini preliminari — ex art. 415-bis c.p.p. — rappresenta un momento di garanzia fondamentale per una persona indagata.
➡️ Significa che la Procura ha terminato i suoi accertamenti e, prima di decidere se esercitare l’azione penale e chiedere al GIP la celebrazione del processo, deve consentire all’indagato di visionare e di estrarre copia degli atti di indagine svolti e di esercitare il proprio diritto di difesa.
❎ Spesso la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari rappresenta il primo momento in cui una persona scopre di avere un procedimento penale a proprio carico.
❓Cosa fare quando si riceve un avviso di conclusione delle indagini preliminari?
✅ Sicuramente è importante mantenere la calma ma, al tempo stesso, non trascurare l’atto ricevuto (ad esempio ignorandolo e lasciando trascorrere inutilmente il tempo).
✅ E’ sempre opportuno, in questi casi, rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. In caso contrario, la Procura dispone comunque la nomina di un difensore di ufficio.
✅ Dalla notifica dell'atto, comincia a decorrere un termine di 20 giorni entro il quale, tramite il proprio Avvocato, è possibile:
• Prendere visione del fascicolo ed estrarre copia degli atti di indagine
• Presentare memorie e produrre documenti
• Chiedere il compimento di nuove indagini
• Chiedere di essere sottoposti a interrogatorio

❎ Reati Fiscali: quando l'evasione non è reato se la crisi è aziendale⛔️ Sei un imprenditore e hai ricevuto un avviso di...
18/05/2026

❎ Reati Fiscali: quando l'evasione non è reato se la crisi è aziendale
⛔️ Sei un imprenditore e hai ricevuto un avviso di garanzia per omesso versamento IVA o delle ritenute?
➡️Il Legislatore, con il d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, ha introdotto una causa di non punibilità. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede infatti che “I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.
⚠️ Attenzione però: non basta una semplice giustificazione.
➡️ La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che grava sul contribuente la prova della sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoria crisi di liquidità, nonché del fatto che tale crisi sia insorta successivamente all’incasso dell’imposta e all’effettuazione delle ritenute certificate.
➡️ In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39154/2025, ha spiegato che la crisi di liquidità esclude il reato soltanto se essa è rigorosamente provata dalla difesa. Non bastano allegazioni generiche, indicative di un mero momento di difficoltà economica. E’ necessario che l'imprenditore dimostri di essersi adoperato concretamente (ad esempio, attivando tempestivamente canali di credito) per adempiere ai propri obblighi fiscali.
✅ Hai ricevuto un avviso di garanzia per un presunto reato fiscale?
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Condanna penale e   La riabilitazione è un istituto giuridico, disciplinato dagli artt. 178 e seguenti del codice penale...
22/04/2026

Condanna penale e
La riabilitazione è un istituto giuridico, disciplinato dagli artt. 178 e seguenti del codice penale, che determina l’ estinzione della pene accessorie e di ogni altro effetto penale derivante da una sentenza di condanna. Può essere concessa, di regola, quando siano trascorsi almeno tre anni dall’esecuzione della pena principale o quando quest’ultima si sia estinta e il condannato abbia dato prove “effettive e costanti di buona condotta”.
Questo istituto consente un migliore reinserimento sociale e lavorativo del condannato: per ottenere la riabilitazione, infatti, non è sufficiente il mero decorso del tempo ma occorre anche la prova della buona condotta, ovvero di comportamenti attivi valutabili positivamente. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre ravvisabile l’interesse del condannato ad ottenere la riabilitazione, anche in relazione a una sentenza di patteggiamento, con pena condizionalmente sospesa, per la quale sia intervenuto un provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p.. Ciò in quanto il provvedimento di riabilitazione, a differenza di quello estintivo di cui all’art. 445 c.p.p., presuppone un rigoroso accertamento sul ravvedimento del condannato.
Inoltre esso viene annotato nel certificato del casellario giudiziale consultabile dalla P.A. (ad esempio nel caso di partecipazione a un concorso pubblico o di richiesta di un’autorizzazione per l’esercizio di determinate attività lavorative) consentendo a quest’ ultima di conoscere l’esito del positivo percorso riabilitativo del soggetto (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 1836/2023). Come si ottiene la riabilitazione? È necessario presentare apposita istanza al Tribunale di Sorveglianza nel cui Distretto risiede il richiedente, corredata da una cospicua documentazione attestante la buona condotta del condannato

L’ammonimento del Questore per stalkingL’ammonimento del Questore per stalking o per revenge p**n è una procedura altern...
14/04/2026

L’ammonimento del Questore per stalking
L’ammonimento del Questore per stalking o per revenge p**n è una procedura alternativa alla denuncia – querela e al relativo procedimento penale.
Si tratta di una provvedimento di prevenzione che non va sottovalutato, qualora se ne fosse destinatari.
Come si attiva?
La persona che ritenga di essere vittima di stalking o di revenge p**n, personalmente o, preferibilmente, tramite un Avvocato, presenta un esposto indirizzato al Questore presso un Commissariato di Polizia o una Stazione dei Carabinieri, illustrando i fatti.
Viene così avviata un’ istruttoria da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Al soggetto destinatario dell’esposto viene recapitato un avviso di avvio del procedimento al fine di consentirgli di presentare memorie difensive o di essere ascoltato personalmente.
L’avviso, tuttavia, in casi di urgenza, può essere omesso.
Al termine dell’istruttoria, se le accuse vengono ritenute fondate, il Questore emette un provvedimento di ammonimento con cui invita il destinatario a non proseguire nelle condotte addebitategli.
Il provvedimento di ammonimento, pur essendo un atto formalmente amministrativo, è comunque un provvedimento di Polizia che non va sottovalutato perché potrebbe avere conseguenze rilevanti per il destinatario, sia sul piano reputazionale che professionale. Inoltre, qualora la persona offesa dovesse successivamente denunciare ulteriori condotte persecutorie, si attiverebbe la procedibilità di ufficio in sede penale, con la conseguenza che la querela non sarebbe più rimettibile.
Il provvedimento di ammonimento può, in ogni caso, essere impugnato con ricorso gerarchico al Prefetto e successivamente con ricorso straordinario al Presidente del Repubblica.
In alternativa, si può impugnare davanti al Tar

Il reato di  Il reato di atti persecutori (più comunemente noto come “stalking”) è previsto dall’art. 612 bis c.p..Consi...
08/04/2026

Il reato di
Il reato di atti persecutori (più comunemente noto come “stalking”) è previsto dall’art. 612 bis c.p..
Consiste nel minacciare o molestare più volte un’altra persona, procurandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure il fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona legata allo stesso da una relazione affettiva, oppure da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
In pratica la norma punisce molto più severamente un insieme di comportamenti che, se valutati singolarmente, integrerebbero reati minori (ad esempio, molestie e minacce) ma che, se presi in considerazione nel loro insieme, configurano appunto il più grave delitto di atti persecutori.
Non è necessario che si realizzino tutti gli eventi indicati dalla norma: è sufficiente che i comportamenti minacciosi o molesti determinino nella vittima uno solo di essi.
Lo stato di ansia o di paura non deve consistere necessariamente in una vera e propria patologia, essendo invece sufficiente una modificazione dell’ equilibrio psicologico della vittima.
È richiesta la querela della persona offesa, che può essere proposta entro sei mesi.
Tuttavia il reato è procedibile d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minori o disabili oppure se è connesso con altri reati procedibili d’ufficio.
Il reato di atti persecutori rientra tra i reati inclusi nel cosiddetto “Codice Rosso” (Legge n. 69/2019).
Va comunque precisato che il reato di stalking punisce le condotte sopra descritte a prescindere dal genere dell’autore e della vittima: quindi è punibile anche la donna che lo commette ai danni di un uomo o una donna che lo commetta ai danni di un’altra donna o, ancora, un uomo che perseguiti un altro uomo.
Vi sono, infatti, nella casistica giudiziaria situazioni in cui la vittima di atti persecutori è uomo e l’autrice è donna, così come esistono casi in cui autore e vittima sono entrambi donne o entrambi uomini.
Infine, è importante sapere che il delitto di atti persecutori non è necessariamente connesso a questioni di natura sentimentale ma è configurabile a prescindere dal rapporto tra vittima e autore e indipendentemente dalle motivazioni personali sottese: esiste ad esempio lo stalking condominiale, commesso ai danni del vicino di casa per dissidi condominiali. Esiste lo stalking tra colleghi, realizzato per rivalità, invidie, litigi di natura esclusivamente professionale.
.LucaMonaco 349 167 5466

Oltraggio a un Pubblico Ufficiale(Art. 341 bis c.p.)Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale se la...
30/03/2026

Oltraggio a un Pubblico Ufficiale
(Art. 341 bis c.p.)
Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale se la condotta oltraggiosa # non avviene alla presenza di almeno due persone estranee alla Pubblica Amministrazione. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 35233/2025.
L’art. 341 bis c.p., infatti, prevede che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
E’ dunque necessario che all’offesa assistano almeno due persone (oltre al Pubblico Ufficiale oltraggiato). Ma è anche fondamentale, ai fini della sussistenza del reato, che le due persone che vi assistano siano “civili”, ovvero persone estranee alla Pubblica Amministrazione e comunque non presenti per motivi di ufficio inerenti all’attività che si sta svolgendo.
La spiegazione risiede nel fatto che il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale è finalizzato a tutelare la considerazione sociale e l’autorevolezza della pubblica amministrazione che, dunque, non verrebbero messe in pericolo se all’offesa non assistessero terze persone estranee al contesto

Contrariamente a quanto si possa credere, non è un caso isolato né un’eccezione. La violenza nelle relazioni intrafamili...
27/03/2026

Contrariamente a quanto si possa credere, non è un caso isolato né un’eccezione. La violenza nelle relazioni intrafamiliari e, in generale, nelle relazioni sentimentali, NON è appannaggio maschile. Tv, giornali e media danno poco spazio e visibilità al fenomeno della violenza femminile, sicché, nell’ideazione comune, essa non esiste o è limitata a casi eccezionali. Nella casistica sono invece sempre più frequenti gli episodi di maltrattamenti, stalking, lesioni compiuti da donne nei confronti del partner. Spesso, però, le violenze compiute dalle donne non vengono nemmeno denunciate a causa del pregiudizio: l’uomo teme di non essere creduto o, peggio, di essere deriso. Esiste poi la violenza giudiziaria, che si sostanzia in false accuse ai danni del partner, che non di rado viene sottoposto a misure cautelari. E ancora la violenza economica (è quasi sempre l’uomo che, in caso di separazione, deve trovarsi un’ altra sistemazione, con tutto ciò che comporta in termini di costi).
La violenza esiste, ma NON ha genere. Esistono uomini violenti e donne violente. Esistono uomini vittime e donne vittime.
La Giustizia è una cosa seria, molto seria.
Per questo motivo non deve, a sua volta, cedere il passo al pregiudizio ideologico o diventare lo strumento per governare fenomeni sociali.
Le aule di Tribunale non sono il luogo delle rivendicazioni ideologiche ma dell’accertamento dei fatti

Un’ altra mia modesta riflessione sulla riforma della magistratura e sulle ragioni del   al referendum, pubblicata sul I...
18/03/2026

Un’ altra mia modesta riflessione sulla riforma della magistratura e sulle ragioni del al referendum, pubblicata sul Il Riformista di ieri, 17 marzo.
Questa volta mi sono soffermato sul tema dell’Alta Corte Disciplinare.
Riflessione e confronto tra idee e posizioni diverse, se improntate al rispetto reciproco, sono alla base di una società evoluta e civile

Ieri, a Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ho avuto il piacere di intervenire come relatore ...
17/03/2026

Ieri, a Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ho avuto il piacere di intervenire come relatore al dibattito pubblico sulle ragioni del alla riforma costituzionale della Magistratura, organizzato dal Direttivo Nazionale dell’Unione Italiana Forense (UIF). Un’altra bella occasione di confronto e divulgazione insieme ad autorevoli Magistrati, Accademici e Avvocati. Grazie per l’invito alla Presidente Nazionale dell’UIF, Avv. Elisabetta Rampelli, e complimenti a tutta l’UIF Nazionale per l’organizzazione impeccabile dell’incontro. Con me, una piccola delegazione dell’ UIF - Sezione Salerno

Ieri, nella storica cornice di Villa Lanzara Del Balzo a Sarno, ho avuto il piacere di intervenire al dibattito sulle ra...
13/03/2026

Ieri, nella storica cornice di Villa Lanzara Del Balzo a Sarno, ho avuto il piacere di intervenire al dibattito sulle ragioni del e quelle del all’ormai prossimo Referendum, promosso dall’associazione “Con Noi” con il patrocinio del COA di Nocera Inferiore.
Un confronto serrato, appassionato, vivace ma connotato dal rispetto reciproco, come è giusto e normale che sia.
Grazie agli organizzatori per l’invito e per la fiducia

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Via Eugenio Caterina N. 6/Salerno
Salerno
84126

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