Avv. Luca Monaco

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Avv. Luca Monaco Avvocato penalista Cassazionista, Docente di Master in Diritto Penale, giornalista pubblicista

🛑   ed esercizio abusivo della professione❓Addetti senza titolo al banco: anche il titolare ne risponde penalmente?  ⚠️ ...
15/10/2026

🛑 ed esercizio abusivo della professione
❓Addetti senza titolo al banco: anche il titolare ne risponde penalmente?

⚠️ Spesso si pensa che la vendita o la mera dispensazione di un farmaco al banco di una farmacia, da parte di personale senza abilitazione (commessi, magazzinieri o collaboratori), sia perfettamente lecita.

⛔️ Non è così: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che chiunque dispensi medicinali o svolga mansioni proprie del farmacista senza la specifica abilitazione commette il reato di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 comma 1 c.p., che punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato

❓ Ma il reato si configura sempre? E ne risponde anche il farmacista titolare dell’attività?

👉 Non esiste una risposta univoca, occorre infatti una valutazione da farsi caso per caso

🟢 La Cassazione, infatti, ha affermato che non si configura il reato nei casi di:

1️⃣ Mera consegna materiale: se la persona non abilitata effettua la semplice consegna di farmaci già ordinati, verificati e sigillati in busta chiusa dal farmacista, perché manca qualsiasi attività di consulenza o dispensazione
2️⃣ Ignoranza o errore: l'inesperienza o l'errore sulle norme d'accesso alla professione possono escludere il dolo
⚠️Ovviamente non basta la mera dichiarazione di buona fede da parte dell’autore. E’ necessario valutare il contesto specifico in cui è maturata la condotta

👨‍⚕️Quanto alla posizione del titolare farmacista, il comma 3 dell’art. 348 c.p. prevede invece una circostanza aggravante nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato o che abbia diretto le attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo

❎ Tuttavia, non ne risponde automaticamente. Ad esempio, se il dipendente vende abusivamente un farmaco in assenza del titolare, di sua iniziativa e contravvenendo alle regole aziendali, quest’ultimo non risponde del reato per mancanza dell'elemento soggettivo

✅ In ogni caso, i titolari di farmacia o di parafarmacia, per prevenire qualsiasi rischio dovrebbero:

1️⃣ Adottare protocolli operativi interni

2️⃣ Definire chiaramente le mansioni dei dipendenti e stabilire codici di comportamento

3️⃣ Garantire che l'attività al banco sia riservata ed effettuata esclusivamente da farmacisti abilitati

05/10/2026

❎ Atti persecutori e remissione della querela

🧑‍⚖️ La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, con la sentenza n. 31583/2026, ha chiarito, in tema di atti persecutori (stalking), che la mancata comparizione del querelante, citato in udienza come testimone, NON equivale a remissione tacita della querela.

⚠️ I punti chiave del ragionamento dei Giudici di legittimità sono i seguenti:

👉 Esclusione della remissione tacita: quando si procede per atti persecutori, l’assenza del querelante all’udienza, pur se regolarmente citato a deporre, non integra la condotta prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, c.p.
👉 Il regime speciale di remissione della querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.: per il reato di atti persecutori, l’art. 612-bis, ultimo comma, c.p. introduce una disciplina derogatoria molto rigorosa
👉 Forma vincolata: per il reato di atti persecutori è ammessa infatti esclusivamente la remissione processuale, nelle forme espressamente previste dall’art. 340 c.p.p., escludendo qualsiasi forma tacita o presunta

✅ In sintesi:
La volontà di rimettere la querela per il reato di stalking non può mai essere desunta da comportamenti concludenti o dall’inerzia processuale della persona offesa, ma richiede forme solenni e tassative

🛑 Ricorda che, se sei indagato/imputato oppure persona offesa in un procedimento penale per stalking, è fondamentale rivolgersi a un per ottenere la migliore assistenza legale possibile, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo

🚧 Sicurezza nei cantieri: anche se i lavori sono fermi, il PSC va aggiornato🧑‍⚖️ La Corte di Cassazione, III Sezione Pen...
29/09/2026

🚧 Sicurezza nei cantieri: anche se i lavori sono fermi, il PSC va aggiornato

🧑‍⚖️ La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha affermato che il coordinatore per l’ esecuzione dei lavori (CSE) è tenuto a vigilare operativamente sul cantiere anche quando i lavori sono sospesi.

⚠️ Il piano di sicurezza e coordinamento, infatti, secondo i Giudici di legittimità, resta comunque operativo.
Ne discende, pertanto, anche l’obbligo del suo costante aggiornamento, con specifico riguardo ai pericoli insiti proprio nella sospensione dei lavori.

👉 La vicenda riguardava un CSE, che era stato condannato ai sensi degli artt. 92 e 158 del d.lgs. n. 81 dal 2008 per avere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori e per non aver adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in un cantiere edile.

👨‍💼 La difesa aveva sostenuto l'insussistenza dell'obbligo, essendo il cantiere sospeso e, addirittura, sottoposto a sequestro, dunque privo di lavorazioni in corso e di rischi interferenziali.

❌La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e chiarendo un principio fondamentale: l’obbligo di vigilanza operativa del CSE si estende anche alla dimensione statica del cantiere, inteso come entità fisica e giuridica.
La sospensione dei lavori, infatti, non elimina i rischi.

❎ Il CSE, secondo la Cassazione, è tenuto a valutare anche i pericoli specifici connessi allo stallo del cantiere: il degrado delle opere provvisionali (ad esempio ponteggi o scavi non protetti), le intrusioni di terzi, gli effetti degli agenti atmosferici (allagamenti, possibili crolli) e la presenza di attrezzature pericolose.

✅ Il ruolo del CSE non si esaurisce quindi nella gestione delle interferenze tra imprese operative, ma si estende alla vigilanza sulla sicurezza dell'area in ogni sua fase, inclusi i periodi di inattività

✅ Il reato di diffamazione online👉 Un commento di troppo, una frase detta a caldo, un attacco personale sui social, un m...
03/09/2026

✅ Il reato di diffamazione online

👉 Un commento di troppo, una frase detta a caldo, un attacco personale sui social, un messaggio su un gruppo whatsapp: dove finisce il diritto di critica o un confronto dialettico duro e inizia il reato di diffamazione aggravata?

⚠️ La linea di demarcazione tra una discussione particolarmente accesa su un social network e un’offesa che può costare un procedimento penale è estremamente labile.

🛑 I social network e, in generale, internet spesso danno una percezione (errata) di impunità, come se si potesse scrivere qualsiasi cosa senza alcuna conseguenza.
In realtà non è così e certe intemperanze verbali possono costare caro (in ogni senso).

❓Ma quando una discussione accesa su un gruppo whatsapp o un commento sotto a un post su facebook o instagram può configurare il reato di diffamazione?

🟢 Un’opinione argomentata, ancorché estremamente critica, è certamente legittima, purché non travalichi i limiti della continenza verbale, andando a ledere la dignità o l’onore di un’altra persona.
Il linguaggio utilizzato deve dunque rispettare la decenza e la correttezza.

🔴 il ricorso a insulti gratuiti o a espressioni volgari, che possono ledere la dignità altrui, trasforma la critica in reato.

🟠Esiste poi un’altra ipotesi, quella in cui sì attribuisca a una persona un fatto specifico e non soltanto un epiteto.
In questo caso la Suprema Corte di Cassazione ha individuato dei parametri netti che regolano la differenza tra diritto di critica o, a seconda dei casi, di cronaca e il reato di diffamazione:

1 il fatto deve essere VERO

2 il fatto deve essere di RILEVANZA PUBBLICA

3 la continenza verbale: NON devono essere usate espressioni offensive o denigratorie

➡️ Se hai ricevuto un avviso di garanzia perché querelato per diffamazione on line, non sottovalutare la situazione. La ricezione di un atto giudiziario richiede un'analisi immediata di un Avvocato penalista per impostare una strategia difensiva efficace fin dalle prime fasi del procedimento.

➡️ Se sei invece stato vittima di diffamazione online, il primo passo fondamentale è raccogliere le prove digitali (screenshot del post o del commento, date e dati identificativi, ecc.) e agire tempestivamente con una querela ben strutturata

❎ Il ricorso per Cassazione penale: presupposti e limiti➡️ Spesso, tra i non addetti ai lavori, si fa molta confusione s...
25/08/2026

❎ Il ricorso per Cassazione penale: presupposti e limiti

➡️ Spesso, tra i non addetti ai lavori, si fa molta confusione sulla funzione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. L’equivoco di base consiste nel pensare che si tratti di un terzo giudizio di merito, in cui sia possibile ricostruire diversamente il fatto storico o addirittura riascoltare testimoni o presentare nuove prove.

➡️ Non è così. Vediamo allora di capire cosa si può contestare presentando un ricorso per cassazione, quali siano i limiti per proporlo e, soprattutto, perché può essere importante presentarlo nel caso di una condanna in appello.

✅ La Suprema Corte di Cassazione è Giudice di legittimità e ha un ruolo costituzionale cruciale:

1️⃣ Vigila affinché le leggi siano interpretate e applicate nello stesso modo in tutta Italia
2️⃣ Corregge gli errori di diritto: ad esempio, qualora i Giudici di primo e di secondo grado abbiano violato norme di legge o le abbiano applicate male
3️⃣ Tutela le garanzie fondamentali: attraverso il controllo di legalità, assicura che i diritti dell'imputato e il corretto svolgersi del giusto processo siano stati rispettati

⛔️ La Corte di Cassazione non rivaluta se il fatto storico sia realmente avvenuto. Essa si basa esclusivamente sulle prove già acquisite nei gradi di giudizio precedenti.

👉 Può però valutare:
🟢 Se sia stata resa la motivazione dai Giudici di merito e se tale motivazione non sia illogica o contraddittoria
🟢 Se i Giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano applicato in maniera corretta le norme di diritto penale o del codice di procedura penale

⚠️ Il ricorso può essere presentato soltanto entro termini ben precisi:
✔️ 15 giorni se la motivazione della sentenza da impugnare è stata depositata contestualmente al dispositivo
✔️ 30 giorni, quando il Giudice si è riservato un termine di 15 giorni per il deposito delle motivazioni
✔️ 45 giorni, quando il Giudice si è riservato un termine più ampio per il deposito delle motivazioni

🔴 Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data di scadenza del termine indicato dal Giudice in sentenza per il deposito delle motivazioni.

🔴 Ai sensi dell’art. 613 c.p.p., il ricorso può essere presentato esclusivamente tramite un iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

🧑‍💼 Affidarsi a un professionista competente è essenziale per individuare i vizi effettivamente deducibili nel ricorso e limitare fortemente il rischio di incorrere in casi inammissibilità

Nell’imminenza delle vacanze, un utile strumento di consultazione per assistiti o aspiranti tali 😃(Si scherza, ma neanch...
29/07/2026

Nell’imminenza delle vacanze, un utile strumento di consultazione per assistiti o aspiranti tali 😃
(Si scherza, ma neanche tanto)

Alcune Senatrici hanno proposto un DDL che prevede, tra le altre amenità, la sostituzione nel codice penale della parola...
23/07/2026

Alcune Senatrici hanno proposto un DDL che prevede, tra le altre amenità, la sostituzione nel codice penale della parola “omicidio” con “assassinio”.

Sostengono infatti che il termine omicidio sarebbe discriminatorio a causa della sua derivazione dal latino “homicidium”, la cui radice è “homo” (uomo).

Immagino che nessuno abbia spiegato loro che la parola latina “homo” significa essere umano e che in latino l’uomo, inteso come adulto di sesso maschile, veniva definito “vir”.

D’altronde, le stesse parole “umano” (humanus) e “umanità” (humanitas) derivano da uomo (homo).

Non soltanto, le parlamentari in questione propongono di sostituire in tutti i testi di legge l’espressione “violenza di genere” con la dicitura “violenza maschile contro le donne in tutti i casi di atti compiuti da un uomo contro una donna”, negando così, normativamente, l’esistenza (persino in astratto) della violenza femminile contro gli uomini e cristallizzando di fatto lo stereotipo “uomo sempre carnefice- donna sempre vittima”.
Inoltre, il tenore letterale di tale espressione finirebbe con l’ includere qualsiasi azione violenta commessa da un uomo contro una donna a prescindere dal movente (“in tutti i casi”), tradendo di fatto gli stessi obiettivi che la legislazione contro la violenza di genere avrebbe dovuto perseguire: ad esempio, includerebbe anche le ipotesi di un fratello che aggredisca la sorella per questioni ereditarie o di un uomo che colpisca una vicina per motivi condominiali.

Ancora una volta, il fondamentalismo ideologico colpisce mortalmente il buon senso.

Tant’è!

A proposito della condanna del gioielliere Mario RoggeroLa potestà punitiva è una prerogativa dello Stato per evidenti r...
16/07/2026

A proposito della condanna del gioielliere Mario Roggero

La potestà punitiva è una prerogativa dello Stato per evidenti ragioni di salvaguardia della pace sociale e dell’ordine costituito, inevitabilmente compromessi se tutti ci mettessimo a fare i pistoleri o i giustizieri.

La legittima difesa è una forma residuale di autotutela che l’ordinamento riconosce al cittadino, ma soltanto in presenza di determinati presupposti: la necessità della reazione, l’attualità del pericolo e la proporzionalità tra l’offesa e la difesa.

Questi indefettibili presupposti tracciano concettualmente la linea perimetrale che distingue la reazione difensiva dalla reazione punitiva, ovvero dalla vendetta.

Una reazione (legittimamente) difensiva presuppone infatti che il pericolo sia ancora incombente, costringendo (la necessità) l’aggredito ad agire a sua volta per proteggere se stesso o terzi dalle possibili conseguenze del comportamento illecito altrui.

In questa prospettiva, inseguire per decine di metri i rapinatori ormai in fuga e freddarli a colpi di pi***la, peraltro mettendo potenzialmente in pericolo anche l’incolumità dei passanti, non può considerarsi una reazione difensiva; e nemmeno un eccesso colposo di legittima difesa.

È concettualmente un atto di vendetta, che giuridicamente configura un omicidio, senza grossi margini di apprezzamento per il giudice; piaccia oppure no.

Al limite, in un’ottica difensiva, ammesso che non sia stato fatto, si sarebbe potuto più ragionevolmente (anche se, a giudicare dalle immagini diffuse, molto forzatamente) focalizzare l’attenzione sulle modalità esecutive del fatto, per tentare di escluderne la volontarietà e valutarne una derubricazione in omicidio preterintenzionale.

Altro discorso, poi, è il sentimento di umana comprensione e di dispiacere che si può provare per un uomo ultrasettantenne, forse esasperato dalle reiterate azioni criminali precedentemente subite e, probabilmente, in preda a uno stato emotivo fortemente alterato a causa dello spavento provato pochi minuti prima, soprattutto per la contestuale presenza della figlia e della moglie all’interno del negozio, durante la rapina. Stato emotivo di cui deduco che i giudici abbiamo tenuto conto nella commisurazione della pena.

D’altra parte, occorre ricordare a coloro che si lamentano del presunto lassismo legislativo verso chi delinque che l’art. 52 c.p., che disciplina la legittima difesa, è una norma ereditata dal Codice Rocco, fortemente influenzato dalle matrici autoritarie e repressive dell’epoca fascista, dunque tutt’altro che benevolo e permissivo verso malfattori e delinquenti.

Ciò a dimostrazione del fatto che non soltanto gli Stati democratici e di impronta liberale ma persino le legislazioni più autoritarie e repressive (quantunque, queste ultime, per finalità legate all’ordine pubblico) sono da sempre ostili a qualsiasi forma di vendetta privata o di disinvolta giustizia sommaria.

Nel tempo, peraltro, il perimetro di operatività della norma è stato pure più volte ampliato, arrivando finanche a introdurre, al comma 2, in alcune ipotesi tassativamente elencate, una presunzione legale di proporzionalità della difesa.

Ma, a mio avviso, non potrà mai concepirsi una modifica normativa, costituzionalmente legittima, in grado di bypassare del tutto i requisiti di necessità, attualità e proporzionalità, e che aprirebbe un pericolosissimo varco alla privatizzazione e alla sommarietà della giustizia penale, peraltro con modalità punitive, come la morte, che sono costituzionalmente precluse, per fortuna, persino allo Stato stesso.

Sia chiaro, non è una questione di buonismo o di mancanza di empatia verso chi subisce un’aggressione ingiusta e voglia difendersi.

D’altronde, nessuno di noi può dirsi immune dall’ incorrere in una reazione esorbitante e dal commettere errori nella propria vita (a volte anche come reazione a un’ingiustizia subita). In napoletano si dice “nun t fa mai mast”.

Però, lo Stato, riservandosi la potestà punitiva, preserva la comunità da arbitri e vendette private ed evita che le strade possano trasformarsi in un far west, mettendo a repentaglio la stessa tenuta dell’apparato istituzionale

🛑 Il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 483 c.p., è un reato in cui è f...
13/07/2026

🛑 Il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 483 c.p., è un reato in cui è facile incorrere, molto più di quanto si possa credere.

⚠️ Talvolta può accadere anche per superficialità o scarsa informazione, ma le conseguenze possono essere gravi.

👉 Innanzitutto, va chiarito il concetto di falsità ideologica.

❎ La falsità ideologica riguarda il contenuto dell’atto e consiste nel dichiarare alla P.A. fatti non veri quando la legge obbliga a dire la verità.
Il caso più comune riguarda le autocertificazioni presentate alla Pubblica Amministrazione.

📍Ad esempio:

1️⃣ Attestare falsamente il possesso di determinati requisiti soggettivi (titoli di studio, partecipazione a corsi abilitanti, ecc.) per partecipare a un concorso pubblico
2️⃣ Fornire dati non veritieri in pratiche edilizie, urbanistiche o di successione.

➡️ Il reato si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione falsa viene trasmessa telematicamente alla P.A. o consegnata a mani presso il relativo ufficio, a prescindere dal fatto che si sia poi ottenuto o meno il vantaggio perseguito.

➡️ In ogni caso, per la configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico è necessario che si sia agito con dolo, ovvero con la consapevolezza e la volontà di dichiarare il falso.

✅ Se si è accusati di avere commesso il reato di falsità ideologica in atto pubblico, è fondamentale rivolgersi a un avvocato penalista, che potrà valutare con competenza la situazione e individuare fin da subito la migliore strategia difensiva

🛑 Un intervento di chirurgia o di medicina estetica non andato a buon fine può trasformarsi in un dramma esistenziale pe...
04/07/2026

🛑 Un intervento di chirurgia o di medicina estetica non andato a buon fine può trasformarsi in un dramma esistenziale per il paziente e in un problema giudiziario per il medico.

❓Quando un risultato insoddisfacente integra il reato di lesioni colpose?

⚠️ Va precisato che la cattiva riuscita di un intervento di chirurgia estetica o di un trattamento di medicina estetica, tale da determinare la responsabilità penale a carico del sanitario, non può essere valutata sulla sola base delle aspettative del paziente.

Un labbro asimmetrico, un naso che non rispecchia le aspettative, un trattamento che non ha dato l’effetto “wow” sperato; quando ci si sottopone a un intervento di medicina o di chirurgia estetica, tracciare il confine tra una mera delusione personale e un fatto penalmente rilevante è fondamentale.

La bellezza è soggettiva, malgrado viviamo in un’epoca in cui si vuole ad ogni costo confinarla in canoni stringenti.

Se il trattamento è stato eseguito a regola d’arte, ma il risultato non ti piace perché avevi immaginato un cambiamento radicale che la tua fisionomia non consente, non c’è reato. Il medico assume un’obbligazione di mezzi (impiegare la massima competenza e diligenza tecnica) e, pur dovendo tendere al risultato concordato, non può garantire la “perfezione” sognata dal paziente.

➡️ Sussiste invece il reato, ai sensi dell’art. 590 sexies c.p., quando vi è una reale compromissione dell’integrità fisica dovuta a un errore professionale.
Ad esempio:
❎ Infezioni gravi causate da scarse condizioni igieniche dell’ambulatorio
❎ Necrosi dei tessuti dovuta a errori tecnici (ad esempio nell’iniezione di filler)
❎Cicatrici deturpanti o asimmetrie evidenti causate dalla violazione delle linee guida mediche.

➡️ Legge e giurisprudenza tracciano un perimetro di responsabilità sanitaria netto, basato su tre pilastri:

1️⃣ Consenso informato: il paziente deve essere reso pienamente edotto non solo dei benefici, ma anche dei rischi
2️⃣ Linee guida e buone pratiche: il medico risponde del danno se è causato da imperizia, imprudenza o negligenza da valutarsi anche in relazione all’adozione delle linee guida previste dalla comunità scientifica
3️⃣ Il nesso causale tra l’errore del medico e la lesione

✅ Se sei un medico e sei stato denunciato per lesioni colpose nell’esercizio della tua attività professionale oppure sei un paziente che si è sottoposto a un trattamento di medicina o di chirurgia estetica e ritieni di avere subito un danno dovuto a un errore dell’operatore sanitario, la prima cosa che dovresti fare è rivolgerti a un Avvocato penalista che possa valutare con competenza la questione per far valere i tuoi diritti

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Salerno
84126

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