05/06/2026
MUNIZIONI PER FUCILI DA CACCIA: chi detiene un fucile da caccia regolarmente denunziato, può anche detenere, senza necessità di ulteriore denuncia, fino a 1000 cartucce; se ne detiene 1001, senza aver denunziato la cartuccia in più, viola gli artt. 38 TULSP e 697 c.p.; mentre, se ne detiene 1501, senza avere la "licenza di deposito", viola anche gli artt. 97 Reg. TULPS e 678 c.p. (nel post la spiegazione)
ESISTE, innanzitutto, IL DIVIETO DI “PORTO” DI MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO, LUNGHE O CORTE? E poi, LE MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO VANNO DENUNZIATE IN RELAZIONE AL LUOGO DI DETENZIONE? Infine, QUALE IL LIMITE DI DETENZIONE DELLE MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO REGOLARMENTE DENUNZIATE?
Le risposte a questi quesiti e la spiegazione delle stesse valgono a confermare come sia assolutamente complessa in Italia la materia delle armi, anche in tema di cartucce.
Assodata oramai la differenza tra DETENZIONE (situazione statica: denunziare all’Autorità il “luogo” in cui un’arma sia o venga detenuta, per favorire i controlli) e PORTO (detenzione dinamica: portare un’arma fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze), sembra assurdo - sia pure soltanto ad un primo approccio con la materia -, ma nessuna norma sanziona il PORTO di “munizioni comuni da sparo” (quindi, non stiamo parlando di licenza di detenzione di munizioni e tanto meno di licenza di deposito di munizioni ed esplosivi, concetti già di per sé autonomi tra loro). Occorre solo anticipare che, per l'acquisto di munizioni, vale la stessa normativa prevista per le armi (art. 55 TULPS), ossia occorre la licenza di porto d'armi o un nulla osta all'acquisto ma non va denunziato poi il loro acquisto, ma soltanto la loro "detenzione"!
La risposta al primo quesito è dunque NEGATIVA: Il "porto" delle munizioni per armi comuni da sparo (comprese le pistole), quindi, non è sanzionato mentre lo sarebbe, in base all’art. 697 c.p., quale ipotesi residuale (alla normativa speciale successivamente intervenuta) prevista dal codice penale, la “detenzione illegale” delle stesse! Ossia, averle o esserne entrati in possesso ma non averne fatto denunzia all'Autorità di P.S.!
Il motivo di tale discrasia, che sembra appunto assurda, è difficilissimo da spiegare ma deve essere accettato come dato acquisito!
Per alcuni, questo sarebbe dovuto al fatto che il porto illegale dell’arma assorbirebbe quello delle munizioni: essendo il porto delle munizioni contestuale a quello dell’arma, costituendone necessario corredo, la liceità del porto di quest’ultima si estenderebbe a quello delle munizioni e, per converso, il porto illegale dell’arma assorbirebbe quello relativo alle munizioni!
Ma nella pratica occorre distinguere due situazioni autonome:
- porto delle sole munizioni;
- porto di munizioni eccedenti la capacità di alimentazione dell’arma.
La denuncia della loro detenzione, potrebbe legittimare entrambe le situazioni!
Quindi, è molto probabile - come è stato detto - che il legislatore abbia volutamente omesso di disciplinare il mero porto di munizioni ritenendo improbabile il porto di munizioni in assenza della relativa arma.
Del resto, su tale "dato di fatto" la Cassazione ha annullato in passato le condanne per il porto di munizioni.
Ma il problema è innanzitutto questo: assodato che anche le munizioni vadano denunciate (in relazione al luogo di detenzione) ai sensi dell’art. 38 comma 1 TULPS (testo unico leggi di pubblica sicurezza) e che la relativa omissione dovrebbe essere sanzionata dall’art. 697, comma 1, c.p. (anche al riguardo, alcuni di noi, me compreso, devono ravvedersi), è possibile che, nei riguardi di una persona, sorpresa a "portare" in pubblico munizioni, possa presumersi, quindi, che, a monte, tali munizioni non le abbia neppure - o necessariamente - denunciate?
Come ci insegnano i migliori giuristi (E. Mori, Claudio Lo Curto e altri), trattandosi di condotte assolutamente "autonome", la illecita (per omessa denuncia di) detenzione non può presumersi dal porto delle munizioni! E lo stesso deve dirsi, come abbiamo già visto, quando una persona venga sorpresa “portare” un’arma illegittimamente (il relativo porto non presuppone la pregressa, illecita detenzione).
Del fatto che il porto non possa mai implicare, salvo una prova rigorosa del contrario, la illegittima detenzione, ne ho già parlato, diffusamente, in un precedente mio post, avendo come parametro una nota sentenza di un Tribunale sardo (Lanusei), ivi richiamata, il cui relatore è un luminare della materia.
Ma, ai fini del presente post, e della risposta al secondo quesito (come implicitamente anticipato, POSITIVA) occorre chiedersi quando le munizioni vadano denunciate (quindi come luogo dove si detengono) ai sensi dell’art. 38 TULPS? Soprattutto alla luce dell’art. 26 della L. 110/1975!
Anche su questo punto, purtroppo, si registra l’ennesima confusione in quanto nella prassi non si riesce a capire che un conto è la “denuncia di detenzione”, altro conto la “licenza di deposito”, entrambe penalmente sanzionate, ove non sussistano (rispettivamente, artt. 697 e 678 c.p.). Mentre sui social, e anche simulando le ricerche AI, si elencano indistintamente, senza riuscire a differenziare le fattispecie, per le cartucce da fucile da caccia, indifferentemente i numeri di 1500 e 1000 e, per le cartucce delle armi comuni da sparo corte (pistole e rivoltelle), il numero di 200, senza distinguersi tra denunzia di detenzione e licenza di deposito.
Diciamo in via generale che, a parte le munizioni che rientrano nella dotazione dell’arma legittimamente detenuta, anche una sola cartuccia (per arma comune da sparo corta – una comune pi***la – o lunga – il fucile da caccia illecitamente detenuto) va denunciata (e su questo aspetto ho dovuto ravvedermi, come anticipato, per una questione professionale trattata recentemente). Mentre, per i soli fucili da caccia e le munizioni a pallini dei fucili da caccia è prevista un’eccezione dall’art. 26 della L. 110/1975 cit., ossia che, quando il detentore abbia licenza di porto d’armi ma, soprattutto (anzi, esclusivamente), uno o più fucili da caccia legittimamente denunziati, può detenere, senza la denunzia all’Autorità di cui all’art. 38 TULPS, fino a 1.000 munizioni.
Cosa diversa è la possibilità di detenere, per la stessa persona che abbia fucili da caccia regolarmente denunciati, previa denunzia di detenzione delle munizioni, cumulativamente e complessivamente, fino a 1500 cartucce per arma lunga e 200 cartucce per arma corta (anche se "distribuite", custodite in più immobili) ai sensi dell’art. 97 del Regolamento di esecuzione del suddetto TULPS. Questo è un limite (cumulativo, per le sole cartucce, nel senso che 1500 e 200 possono cumularsi, purché non si superi il numero previsto per ogni categoria di cartuccia, e, alternativo, per le polveri da sparo e gli esplosivi, nel significato di seguito precisato) previsto, come si vedrà, per prevenire pericoli di disastri, di esplosioni!
Quindi, 1000 munizioni per fucile da caccia ex art. 26 L. 110/1975 cit. "adversus" 1500 munizioni per fucile da caccia ex art. 97 Reg. TULPS cit.? A parte poi le 200 cartucce per arma corta? Quale, quindi, le differenze?
In realtà, come anticipato, le norme che disciplinano le ipotesi suddette sottendono concetti assolutamente diversi che, parimenti presuppongono, come vedremo, esigenze diverse: l’art. 97 citato parla infatti di possibilità di “tenersi in deposito” (inteso anche come casa o abitazione), complessivamente, e la finalità della norma è quella di evitare i “disastri” dovuti a cumulo di esplosivi, tanto è vero che l’elenco che vedremo, nei dettagli, è in alternativa proprio alla detenzione di "esplosivi", mentre l’art. 38 TULPS sottende un’esigenza di controllo, di accertamento e di prevenzione dei reati.
Ma questi concetti devono per un attimo essere elaborati, e per permettere che l’utente di questo post li possa "decantare", possiamo partire da un’altra prospettiva, ossia da quella di coloro che sono esentati dalla licenza di porto d’armi in forza del disposto dell’art. 73 del medesimo Regolamento di esecuzione del TULPS (come si vede, occorre distinguere il TULPS, che peraltro è del 1931, dal Regolamento per la sua esecuzione, che è del 1940: alcune norme di entrambi questi regi decreti sono tuttora in vigore).
A parte alcune categorie di agenti di P.S. (parimenti elencati dall’art. 73 Reg.), sono innanzitutto esclusi dalla denuncia alcune categorie (indicate dall’art. 73 del Regolamento del TULPS) che sono esentati dalla licenza di porto d’armi (Prefetti, Agenti di Pubblica Sicurezza etc.): sono soggetti non legati ai corpi armati da rapporto di immedesimazione organica e, quindi, soggetti che entrano a contatto con le armi allo stesso modo di qualunque privato e quindi vale anche per loro la limitazione di numero di armi e munizioni c.d. comuni detenibili e le esenzioni riguardano esclusivamente le armi di cui all’art. 42 TULPS, ossia le armi corte e lunghe c.d. comuni da sparo: ovviamente, esenti dalla licenza di porto, sono esentati anche dalla licenza di denunzia delle munizioni a corredo di tali armi.
Dunque, Capo della Polizia, Prefetto, VicePrefetto, magistrati etc., a causa della professione svolta, oltre a non dover denunciare le armi in relazione ai luoghi di dimora dagli stessi abitati abitualmente o temporaneamente, od a quelli ove gli stessi svolgono attività lavorativa abitualmente o temporaneamente, possono anche “portare” tali armi senza licenza, per difesa personale, ma sono per il resto tenuti all’osservanza delle condotte previste per i privati, quindi innanzitutto all’osservanza del numero di armi (in Italia, attualmente, possono ad esempio detenersi fino a 3 pistole, ossia arma comune da sparo corta, 12 armi sportive, 8 armi antiche e fucili da caccia in numero illimitato) e munizioni detenibili e dovranno provvedere alla denunzia delle materie esplodenti possedute (cfr. art. 679 c.p.), ossia le polveri da sparo occorrenti per un’eventuale attività domestica di carica e ricarica delle munizioni, come tali non elencate dalla lettera c) dell’art. 38 TULPS (che appunto prevede l'esenzione dall'obbligo di denunzia per le persone che, per la loro qualità permanente, hanno il "diritto ad andare armate").
Sono inoltre esenti dalla denuncia ex art. 38 TULPS (come abbiamo già visto più volte in miei precedenti post) sia le "armi bianche" per le quali sia autorizzabile il porto (abbiamo visto che una tale autorizzazione, desueta da decenni, è prevista soltanto per il "bastone animato"), sia le armi bianche propriamente dette (pugnali, stiletti etc. e, ora, dopo la conversione in legge del decreto legge sicurezza 23/2026, anche i coltelli "a scatto" con lama pari o superiore ai 5 cm) il cui porto è vietato "in assoluto" (artt. 4.1 e 4bis.1 L. 110/1975), sia gli strumenti il cui porto è consentito per "giustificato motivo" (art. 4.2 L. 110/1975).
Stiletti, coltelli a scatto, da sub, da cucina, da macellaio, a serramanico etc. sono comunque, a prescindere, liberamente acquistabili e, una volta portati (confezionati e corredati di scontrino o fattura) in casa dopo l’acquisto, non occorre fare la denunzia circa il luogo destinato alla loro detenzione (del resto, non sarebbero catalogabili, non avendo matricola), mentre il "porto" fuori dell’abitazione o delle sue appartenenze (concetto che, come parimenti già visto in altri post, equivale al porto in luogo pubblico) è dettagliatamente regolato anche per tali strumenti da taglio e punta in quanto, a seconda delle sue caratteristiche, è previsto o il "divieto assoluto" o il porto consentito solo per "giustificato motivo" (esimente reintrodotta, ora, dalla predetta legge di conversione del d.l. sicurezza, anche per i coltelli pieghevoli, sia pure con lama superiore a 5 cm - è cambiata solo la sanzione -, ma NON A SCATTO)!
Quindi, altro dato che sfugge ai più, anche tra gli addetti ai lavori, è che la condotta di detenzione di cui all’art. 38 TULPS non deve essere confusa con quella disciplinata dall’art. 97 del Regolamento del TULPS, che difatti menziona espressamente anche le munizioni per fucile da caccia, pur potendo le relative sanzioni configurarsi simultaneamente per il concorso formale o materiale di entrambi i reati.
Come detto, sono norme che hanno due finalità diverse: l’art. 38 sottende l’esigenza del controllo delle armi, anche per la prevenzione e l'accertamento dei reati mentre l’art. 97 del Regolamento quella della prevenzione degli infortuni e dei disastri. Difatti, l’art. 97 reg. non menziona le "armi", quali oggetti assolutamente irrilevanti ai suoi fini in quanto, di per sé, non contengono polvere da sparo o esplosivi!
Tale norma adotta l'espressione “tenersi in deposito”, concetto che fa riferimento anche all’abitazione del privato e fa riferimento alla detenzione in deposito complessiva delle munizioni e/o delle polveri da sparo/artifici/esplosivi, quindi non in relazione al singolo immobile dove sono detenute.
Dunque, anche per i privati occorre distinguere tra obbligo di denuncia della detenzione di munizioni dall’obbligo di licenza di deposito delle stesse.
E l’art. 97 appena citato prevede, in via di estrema sintesi, che possono tenersi in deposito SENZA LICENZA esplosivi in quantità non superiore a 5 kg di peso netto, artifici per quantità non superiore a 25 kg di peso lordo, escluso l’imballaggio ovvero un numero di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere nonché 200 cartucce cariche per pi***la o rivoltella (ossia, in alternativa 1500 cartucce per arma comune lunga + 200 cartucce per arma comune corta).
Come si nota, qui la norma si pone il problema del cumulo "quantitativo" della polvere da sparo, proprio per evitare disastri e vedremo anche che, a tal fine, occorre considerare le quantità di polvere da sparo che si può estrarre dalle comuni munizioni!
Di conseguenza, se si detengono fino a 1.500 cartucce per fucile da caccia a polvere ma le stesse non siano state denunciate ai sensi dell’art. 38 TULPS, si risponderà della illecita detenzione ai sensi dell’art. 697 c.p. mentre nell’ipotesi si detengano tipo 1600 cartucce per fucile da caccia non denunciate, si risponderà ANCHE della detenzione in deposito senza licenza (e così anche per le cartucce da arma corta in numero superiore a 200) di cui all’art. 678 c.p., essendoci 100 cartucce in più del limite previsto.
In altri termini, proprio per non violare l’esigenza di prevenire disastri, possono detenersi SENZA LICENZA DI DEPOSITO (ferma la denunzia di detenzione), in alternativa, o 1700 cartucce (1500 per fucile da caccia e 200 per pi***la o rivoltella) oppure fino a 5 kg di polvere da sparo di qualunque tipo o fino a 25 kg di artifici. La disgiuntiva "o" prevede ipotesi alternative, non cumulative (le cartucce soltanto possono essere considerate complessivamente, sia pure non superando i numeri previsti per ciascun tipo): se si detengono senza "licenza di deposito" 1700 (1500 + 200) cartucce e 1 kg di polvere da sparo, il reato dell’art. 678 c.p. (per violazione dell'art. 97 Reg. cit.) sarebbe comunque configurato in quando ci sarebbe un chilo in più di esplosivo mentre, se si detengono 10 cartucce per fucile da caccia non denunziate oltre il munizionamento dell’arma comune detenuta, si configura soltanto il reato di cui all’art. 697 c.p. (non essendoci cumuli pericolosi di esplosivo).
Occorre quindi la licenza di deposito (e l’eventuale licenza di trasporto) per detenere più di 1500 cartucce per arma lunga da caccia e più di 200 cartucce per arma corta. Pena la sanzione di cui all’art. 678 c.p.: se ho 201 cartucce per arma corta non denunciate, superandosi il limite di 200, si configura sia il reato di cui all'art. 697 c.p., sia il reato di cui all'art. 678 c.p. (ho omesso di portare ad esempio le cartucce dei fucili in quanto, per queste, occorre fare, come vedremo, una ulteriore precisazione nella ipotesi non superino le 1000 unità).
Quindi, anche le munizioni detenute in qualsiasi quantità e in qualsiasi genere (anche quelle per fucile da caccia di cui all’art. 97 reg.) sono sottoposte all’obbligo di denuncia della loro detenzione, sanzionato dall’art. 697 c.p. e, se tali munizioni per fucile da caccia superano il numero di 1500 e la loro detenzione non è assistita anche da licenza, sono sanzionate dall’art. 678 c.p. quali materie esplodenti!
In questo contesto, interviene, infine, a complicare le cose, l’art. 26 della L. 110/1975, che prevede l’esenzione dell’obbligo di "denuncia di detenzione" di cui all’art. 38 TULPS, di 1000 cartucce “a pallini” (o a palla spezzata, ossia che contengono nel bossolo più p***e di piombo o di altro materiale) per fucili da caccia (quindi non per le munizioni da arma corta comune da sparo), purché si abbiano armi da caccia denunziate.
Chi detiene legittimamente un fucile da caccia, può anche detenere, senza necessità di denuncia, fino a 1000 cartucce; se ne detiene 1001, senza aver denunziato la cartuccia in più, viola gli artt. 38 TULSP e 697 c.p.; mentre, se ne detiene 1501, viola anche gli artt. 97 Reg. TULPS e 678 c.p.
Ossia, possono essere detenute senza denunzia e, a maggior ragione, senza licenza di deposito, fino a 1000 cartucce a pallini per fucile da caccia ma non le cartucce per arma corta comune da sparo: anche una sola di tali cartucce per pi***la impone l’obbligo di denunzia, sanzionato dall’art. 697 c.p. e se superano le 200 unità, si viola anche l'art. 678 c.p.
Di conseguenza, ai fini della esenzione dalla “licenza di deposito”, chi detiene sia cartucce che polvere da sparo (fino a 5 kg), deve conteggiare la polvere contenuta dentro le cartucce: la normativa tecnica prevede che una cartuccia di arma lunga equivale a gr. 1,785 di polvere; una cartuccia per arma corta, equivale a 0,25 grammi.
Quindi, si è fatto l’esempio di una persona che detenga legalmente 200 colpi per arma corta e 1000 per arma lunga: in tal caso non bisogna superare circa 3 kg di polvere ulteriore! (difatti, 1000 cartucce per arma lunga x 1,785 gr = 1.785 grammi + 50 grammi che si possono ottenere da 200 cartucce da arma corta: se si superano, sia pure di poco, tali unità, si può arrivare oltre il limite dei 2 kg che, sommati ai 3 kg dell'esempio, potrebbero superare i 5 kg quale limite previsto dalla norma per essere esenti dalla "licenza di deposito").
Spero che, rileggendo con calma questo post, si possano capire meglio le varie differenze, che, a suo tempo, sono state difficili da comprendere anche, se non soprattutto, per lo scrivente e che nulla esclude che possano essere state comunque da me male interpretate! Chi si approssima alla materia per motivi amministrativi o professionali deve sempre verificare la normativa, a prescindere da quanto si possa leggere sui social!
Buon fine settimana