Studio Legale Avv. Eugenio Di Bisceglie

Studio Legale Avv. Eugenio Di Bisceglie Patrocinio in Cassazione. Studio legale con vocazioni nella materia penale e nelle impugnazioni in genere (penali e civili)

MUNIZIONI PER FUCILI DA CACCIA: chi detiene un fucile da caccia regolarmente denunziato, può anche detenere, senza neces...
05/06/2026

MUNIZIONI PER FUCILI DA CACCIA: chi detiene un fucile da caccia regolarmente denunziato, può anche detenere, senza necessità di ulteriore denuncia, fino a 1000 cartucce; se ne detiene 1001, senza aver denunziato la cartuccia in più, viola gli artt. 38 TULSP e 697 c.p.; mentre, se ne detiene 1501, senza avere la "licenza di deposito", viola anche gli artt. 97 Reg. TULPS e 678 c.p. (nel post la spiegazione)
ESISTE, innanzitutto, IL DIVIETO DI “PORTO” DI MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO, LUNGHE O CORTE? E poi, LE MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO VANNO DENUNZIATE IN RELAZIONE AL LUOGO DI DETENZIONE? Infine, QUALE IL LIMITE DI DETENZIONE DELLE MUNIZIONI PER ARMI COMUNI DA SPARO REGOLARMENTE DENUNZIATE?
Le risposte a questi quesiti e la spiegazione delle stesse valgono a confermare come sia assolutamente complessa in Italia la materia delle armi, anche in tema di cartucce.
Assodata oramai la differenza tra DETENZIONE (situazione statica: denunziare all’Autorità il “luogo” in cui un’arma sia o venga detenuta, per favorire i controlli) e PORTO (detenzione dinamica: portare un’arma fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze), sembra assurdo - sia pure soltanto ad un primo approccio con la materia -, ma nessuna norma sanziona il PORTO di “munizioni comuni da sparo” (quindi, non stiamo parlando di licenza di detenzione di munizioni e tanto meno di licenza di deposito di munizioni ed esplosivi, concetti già di per sé autonomi tra loro). Occorre solo anticipare che, per l'acquisto di munizioni, vale la stessa normativa prevista per le armi (art. 55 TULPS), ossia occorre la licenza di porto d'armi o un nulla osta all'acquisto ma non va denunziato poi il loro acquisto, ma soltanto la loro "detenzione"!
La risposta al primo quesito è dunque NEGATIVA: Il "porto" delle munizioni per armi comuni da sparo (comprese le pistole), quindi, non è sanzionato mentre lo sarebbe, in base all’art. 697 c.p., quale ipotesi residuale (alla normativa speciale successivamente intervenuta) prevista dal codice penale, la “detenzione illegale” delle stesse! Ossia, averle o esserne entrati in possesso ma non averne fatto denunzia all'Autorità di P.S.!
Il motivo di tale discrasia, che sembra appunto assurda, è difficilissimo da spiegare ma deve essere accettato come dato acquisito!
Per alcuni, questo sarebbe dovuto al fatto che il porto illegale dell’arma assorbirebbe quello delle munizioni: essendo il porto delle munizioni contestuale a quello dell’arma, costituendone necessario corredo, la liceità del porto di quest’ultima si estenderebbe a quello delle munizioni e, per converso, il porto illegale dell’arma assorbirebbe quello relativo alle munizioni!
Ma nella pratica occorre distinguere due situazioni autonome:
- porto delle sole munizioni;
- porto di munizioni eccedenti la capacità di alimentazione dell’arma.
La denuncia della loro detenzione, potrebbe legittimare entrambe le situazioni!
Quindi, è molto probabile - come è stato detto - che il legislatore abbia volutamente omesso di disciplinare il mero porto di munizioni ritenendo improbabile il porto di munizioni in assenza della relativa arma.
Del resto, su tale "dato di fatto" la Cassazione ha annullato in passato le condanne per il porto di munizioni.
Ma il problema è innanzitutto questo: assodato che anche le munizioni vadano denunciate (in relazione al luogo di detenzione) ai sensi dell’art. 38 comma 1 TULPS (testo unico leggi di pubblica sicurezza) e che la relativa omissione dovrebbe essere sanzionata dall’art. 697, comma 1, c.p. (anche al riguardo, alcuni di noi, me compreso, devono ravvedersi), è possibile che, nei riguardi di una persona, sorpresa a "portare" in pubblico munizioni, possa presumersi, quindi, che, a monte, tali munizioni non le abbia neppure - o necessariamente - denunciate?
Come ci insegnano i migliori giuristi (E. Mori, Claudio Lo Curto e altri), trattandosi di condotte assolutamente "autonome", la illecita (per omessa denuncia di) detenzione non può presumersi dal porto delle munizioni! E lo stesso deve dirsi, come abbiamo già visto, quando una persona venga sorpresa “portare” un’arma illegittimamente (il relativo porto non presuppone la pregressa, illecita detenzione).
Del fatto che il porto non possa mai implicare, salvo una prova rigorosa del contrario, la illegittima detenzione, ne ho già parlato, diffusamente, in un precedente mio post, avendo come parametro una nota sentenza di un Tribunale sardo (Lanusei), ivi richiamata, il cui relatore è un luminare della materia.
Ma, ai fini del presente post, e della risposta al secondo quesito (come implicitamente anticipato, POSITIVA) occorre chiedersi quando le munizioni vadano denunciate (quindi come luogo dove si detengono) ai sensi dell’art. 38 TULPS? Soprattutto alla luce dell’art. 26 della L. 110/1975!
Anche su questo punto, purtroppo, si registra l’ennesima confusione in quanto nella prassi non si riesce a capire che un conto è la “denuncia di detenzione”, altro conto la “licenza di deposito”, entrambe penalmente sanzionate, ove non sussistano (rispettivamente, artt. 697 e 678 c.p.). Mentre sui social, e anche simulando le ricerche AI, si elencano indistintamente, senza riuscire a differenziare le fattispecie, per le cartucce da fucile da caccia, indifferentemente i numeri di 1500 e 1000 e, per le cartucce delle armi comuni da sparo corte (pistole e rivoltelle), il numero di 200, senza distinguersi tra denunzia di detenzione e licenza di deposito.
Diciamo in via generale che, a parte le munizioni che rientrano nella dotazione dell’arma legittimamente detenuta, anche una sola cartuccia (per arma comune da sparo corta – una comune pi***la – o lunga – il fucile da caccia illecitamente detenuto) va denunciata (e su questo aspetto ho dovuto ravvedermi, come anticipato, per una questione professionale trattata recentemente). Mentre, per i soli fucili da caccia e le munizioni a pallini dei fucili da caccia è prevista un’eccezione dall’art. 26 della L. 110/1975 cit., ossia che, quando il detentore abbia licenza di porto d’armi ma, soprattutto (anzi, esclusivamente), uno o più fucili da caccia legittimamente denunziati, può detenere, senza la denunzia all’Autorità di cui all’art. 38 TULPS, fino a 1.000 munizioni.
Cosa diversa è la possibilità di detenere, per la stessa persona che abbia fucili da caccia regolarmente denunciati, previa denunzia di detenzione delle munizioni, cumulativamente e complessivamente, fino a 1500 cartucce per arma lunga e 200 cartucce per arma corta (anche se "distribuite", custodite in più immobili) ai sensi dell’art. 97 del Regolamento di esecuzione del suddetto TULPS. Questo è un limite (cumulativo, per le sole cartucce, nel senso che 1500 e 200 possono cumularsi, purché non si superi il numero previsto per ogni categoria di cartuccia, e, alternativo, per le polveri da sparo e gli esplosivi, nel significato di seguito precisato) previsto, come si vedrà, per prevenire pericoli di disastri, di esplosioni!
Quindi, 1000 munizioni per fucile da caccia ex art. 26 L. 110/1975 cit. "adversus" 1500 munizioni per fucile da caccia ex art. 97 Reg. TULPS cit.? A parte poi le 200 cartucce per arma corta? Quale, quindi, le differenze?
In realtà, come anticipato, le norme che disciplinano le ipotesi suddette sottendono concetti assolutamente diversi che, parimenti presuppongono, come vedremo, esigenze diverse: l’art. 97 citato parla infatti di possibilità di “tenersi in deposito” (inteso anche come casa o abitazione), complessivamente, e la finalità della norma è quella di evitare i “disastri” dovuti a cumulo di esplosivi, tanto è vero che l’elenco che vedremo, nei dettagli, è in alternativa proprio alla detenzione di "esplosivi", mentre l’art. 38 TULPS sottende un’esigenza di controllo, di accertamento e di prevenzione dei reati.
Ma questi concetti devono per un attimo essere elaborati, e per permettere che l’utente di questo post li possa "decantare", possiamo partire da un’altra prospettiva, ossia da quella di coloro che sono esentati dalla licenza di porto d’armi in forza del disposto dell’art. 73 del medesimo Regolamento di esecuzione del TULPS (come si vede, occorre distinguere il TULPS, che peraltro è del 1931, dal Regolamento per la sua esecuzione, che è del 1940: alcune norme di entrambi questi regi decreti sono tuttora in vigore).
A parte alcune categorie di agenti di P.S. (parimenti elencati dall’art. 73 Reg.), sono innanzitutto esclusi dalla denuncia alcune categorie (indicate dall’art. 73 del Regolamento del TULPS) che sono esentati dalla licenza di porto d’armi (Prefetti, Agenti di Pubblica Sicurezza etc.): sono soggetti non legati ai corpi armati da rapporto di immedesimazione organica e, quindi, soggetti che entrano a contatto con le armi allo stesso modo di qualunque privato e quindi vale anche per loro la limitazione di numero di armi e munizioni c.d. comuni detenibili e le esenzioni riguardano esclusivamente le armi di cui all’art. 42 TULPS, ossia le armi corte e lunghe c.d. comuni da sparo: ovviamente, esenti dalla licenza di porto, sono esentati anche dalla licenza di denunzia delle munizioni a corredo di tali armi.
Dunque, Capo della Polizia, Prefetto, VicePrefetto, magistrati etc., a causa della professione svolta, oltre a non dover denunciare le armi in relazione ai luoghi di dimora dagli stessi abitati abitualmente o temporaneamente, od a quelli ove gli stessi svolgono attività lavorativa abitualmente o temporaneamente, possono anche “portare” tali armi senza licenza, per difesa personale, ma sono per il resto tenuti all’osservanza delle condotte previste per i privati, quindi innanzitutto all’osservanza del numero di armi (in Italia, attualmente, possono ad esempio detenersi fino a 3 pistole, ossia arma comune da sparo corta, 12 armi sportive, 8 armi antiche e fucili da caccia in numero illimitato) e munizioni detenibili e dovranno provvedere alla denunzia delle materie esplodenti possedute (cfr. art. 679 c.p.), ossia le polveri da sparo occorrenti per un’eventuale attività domestica di carica e ricarica delle munizioni, come tali non elencate dalla lettera c) dell’art. 38 TULPS (che appunto prevede l'esenzione dall'obbligo di denunzia per le persone che, per la loro qualità permanente, hanno il "diritto ad andare armate").
Sono inoltre esenti dalla denuncia ex art. 38 TULPS (come abbiamo già visto più volte in miei precedenti post) sia le "armi bianche" per le quali sia autorizzabile il porto (abbiamo visto che una tale autorizzazione, desueta da decenni, è prevista soltanto per il "bastone animato"), sia le armi bianche propriamente dette (pugnali, stiletti etc. e, ora, dopo la conversione in legge del decreto legge sicurezza 23/2026, anche i coltelli "a scatto" con lama pari o superiore ai 5 cm) il cui porto è vietato "in assoluto" (artt. 4.1 e 4bis.1 L. 110/1975), sia gli strumenti il cui porto è consentito per "giustificato motivo" (art. 4.2 L. 110/1975).
Stiletti, coltelli a scatto, da sub, da cucina, da macellaio, a serramanico etc. sono comunque, a prescindere, liberamente acquistabili e, una volta portati (confezionati e corredati di scontrino o fattura) in casa dopo l’acquisto, non occorre fare la denunzia circa il luogo destinato alla loro detenzione (del resto, non sarebbero catalogabili, non avendo matricola), mentre il "porto" fuori dell’abitazione o delle sue appartenenze (concetto che, come parimenti già visto in altri post, equivale al porto in luogo pubblico) è dettagliatamente regolato anche per tali strumenti da taglio e punta in quanto, a seconda delle sue caratteristiche, è previsto o il "divieto assoluto" o il porto consentito solo per "giustificato motivo" (esimente reintrodotta, ora, dalla predetta legge di conversione del d.l. sicurezza, anche per i coltelli pieghevoli, sia pure con lama superiore a 5 cm - è cambiata solo la sanzione -, ma NON A SCATTO)!
Quindi, altro dato che sfugge ai più, anche tra gli addetti ai lavori, è che la condotta di detenzione di cui all’art. 38 TULPS non deve essere confusa con quella disciplinata dall’art. 97 del Regolamento del TULPS, che difatti menziona espressamente anche le munizioni per fucile da caccia, pur potendo le relative sanzioni configurarsi simultaneamente per il concorso formale o materiale di entrambi i reati.
Come detto, sono norme che hanno due finalità diverse: l’art. 38 sottende l’esigenza del controllo delle armi, anche per la prevenzione e l'accertamento dei reati mentre l’art. 97 del Regolamento quella della prevenzione degli infortuni e dei disastri. Difatti, l’art. 97 reg. non menziona le "armi", quali oggetti assolutamente irrilevanti ai suoi fini in quanto, di per sé, non contengono polvere da sparo o esplosivi!
Tale norma adotta l'espressione “tenersi in deposito”, concetto che fa riferimento anche all’abitazione del privato e fa riferimento alla detenzione in deposito complessiva delle munizioni e/o delle polveri da sparo/artifici/esplosivi, quindi non in relazione al singolo immobile dove sono detenute.
Dunque, anche per i privati occorre distinguere tra obbligo di denuncia della detenzione di munizioni dall’obbligo di licenza di deposito delle stesse.
E l’art. 97 appena citato prevede, in via di estrema sintesi, che possono tenersi in deposito SENZA LICENZA esplosivi in quantità non superiore a 5 kg di peso netto, artifici per quantità non superiore a 25 kg di peso lordo, escluso l’imballaggio ovvero un numero di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere nonché 200 cartucce cariche per pi***la o rivoltella (ossia, in alternativa 1500 cartucce per arma comune lunga + 200 cartucce per arma comune corta).
Come si nota, qui la norma si pone il problema del cumulo "quantitativo" della polvere da sparo, proprio per evitare disastri e vedremo anche che, a tal fine, occorre considerare le quantità di polvere da sparo che si può estrarre dalle comuni munizioni!
Di conseguenza, se si detengono fino a 1.500 cartucce per fucile da caccia a polvere ma le stesse non siano state denunciate ai sensi dell’art. 38 TULPS, si risponderà della illecita detenzione ai sensi dell’art. 697 c.p. mentre nell’ipotesi si detengano tipo 1600 cartucce per fucile da caccia non denunciate, si risponderà ANCHE della detenzione in deposito senza licenza (e così anche per le cartucce da arma corta in numero superiore a 200) di cui all’art. 678 c.p., essendoci 100 cartucce in più del limite previsto.
In altri termini, proprio per non violare l’esigenza di prevenire disastri, possono detenersi SENZA LICENZA DI DEPOSITO (ferma la denunzia di detenzione), in alternativa, o 1700 cartucce (1500 per fucile da caccia e 200 per pi***la o rivoltella) oppure fino a 5 kg di polvere da sparo di qualunque tipo o fino a 25 kg di artifici. La disgiuntiva "o" prevede ipotesi alternative, non cumulative (le cartucce soltanto possono essere considerate complessivamente, sia pure non superando i numeri previsti per ciascun tipo): se si detengono senza "licenza di deposito" 1700 (1500 + 200) cartucce e 1 kg di polvere da sparo, il reato dell’art. 678 c.p. (per violazione dell'art. 97 Reg. cit.) sarebbe comunque configurato in quando ci sarebbe un chilo in più di esplosivo mentre, se si detengono 10 cartucce per fucile da caccia non denunziate oltre il munizionamento dell’arma comune detenuta, si configura soltanto il reato di cui all’art. 697 c.p. (non essendoci cumuli pericolosi di esplosivo).
Occorre quindi la licenza di deposito (e l’eventuale licenza di trasporto) per detenere più di 1500 cartucce per arma lunga da caccia e più di 200 cartucce per arma corta. Pena la sanzione di cui all’art. 678 c.p.: se ho 201 cartucce per arma corta non denunciate, superandosi il limite di 200, si configura sia il reato di cui all'art. 697 c.p., sia il reato di cui all'art. 678 c.p. (ho omesso di portare ad esempio le cartucce dei fucili in quanto, per queste, occorre fare, come vedremo, una ulteriore precisazione nella ipotesi non superino le 1000 unità).
Quindi, anche le munizioni detenute in qualsiasi quantità e in qualsiasi genere (anche quelle per fucile da caccia di cui all’art. 97 reg.) sono sottoposte all’obbligo di denuncia della loro detenzione, sanzionato dall’art. 697 c.p. e, se tali munizioni per fucile da caccia superano il numero di 1500 e la loro detenzione non è assistita anche da licenza, sono sanzionate dall’art. 678 c.p. quali materie esplodenti!
In questo contesto, interviene, infine, a complicare le cose, l’art. 26 della L. 110/1975, che prevede l’esenzione dell’obbligo di "denuncia di detenzione" di cui all’art. 38 TULPS, di 1000 cartucce “a pallini” (o a palla spezzata, ossia che contengono nel bossolo più p***e di piombo o di altro materiale) per fucili da caccia (quindi non per le munizioni da arma corta comune da sparo), purché si abbiano armi da caccia denunziate.
Chi detiene legittimamente un fucile da caccia, può anche detenere, senza necessità di denuncia, fino a 1000 cartucce; se ne detiene 1001, senza aver denunziato la cartuccia in più, viola gli artt. 38 TULSP e 697 c.p.; mentre, se ne detiene 1501, viola anche gli artt. 97 Reg. TULPS e 678 c.p.
Ossia, possono essere detenute senza denunzia e, a maggior ragione, senza licenza di deposito, fino a 1000 cartucce a pallini per fucile da caccia ma non le cartucce per arma corta comune da sparo: anche una sola di tali cartucce per pi***la impone l’obbligo di denunzia, sanzionato dall’art. 697 c.p. e se superano le 200 unità, si viola anche l'art. 678 c.p.
Di conseguenza, ai fini della esenzione dalla “licenza di deposito”, chi detiene sia cartucce che polvere da sparo (fino a 5 kg), deve conteggiare la polvere contenuta dentro le cartucce: la normativa tecnica prevede che una cartuccia di arma lunga equivale a gr. 1,785 di polvere; una cartuccia per arma corta, equivale a 0,25 grammi.
Quindi, si è fatto l’esempio di una persona che detenga legalmente 200 colpi per arma corta e 1000 per arma lunga: in tal caso non bisogna superare circa 3 kg di polvere ulteriore! (difatti, 1000 cartucce per arma lunga x 1,785 gr = 1.785 grammi + 50 grammi che si possono ottenere da 200 cartucce da arma corta: se si superano, sia pure di poco, tali unità, si può arrivare oltre il limite dei 2 kg che, sommati ai 3 kg dell'esempio, potrebbero superare i 5 kg quale limite previsto dalla norma per essere esenti dalla "licenza di deposito").
Spero che, rileggendo con calma questo post, si possano capire meglio le varie differenze, che, a suo tempo, sono state difficili da comprendere anche, se non soprattutto, per lo scrivente e che nulla esclude che possano essere state comunque da me male interpretate! Chi si approssima alla materia per motivi amministrativi o professionali deve sempre verificare la normativa, a prescindere da quanto si possa leggere sui social!
Buon fine settimana

COME È CAMBIATA LA DISCIPLINA DEI "COLTELLI" CON LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE SICUREZZA? LO ANTICIPO (SALVO ERRORI) ...
31/05/2026

COME È CAMBIATA LA DISCIPLINA DEI "COLTELLI" CON LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE SICUREZZA? LO ANTICIPO (SALVO ERRORI) NEL TITOLO CON UN PICCOLO SCHEMA RIASSUNTIVO:
1) I COLTELLI CON LAMA FISSA DELLA LUNGHEZZA DI 8 CM O INFERIORE, I COLTELLI PIEGHEVOLI, ANCHE A SCATTO O MUNITI DI SISTEMA DI BLOCCO DELLA LAMA O APRIBILI CON UNA SOLA MANO, CON LAMA INFERIORE AI 5 CM (quindi fino a 4,99 cm), POSSONO ESSERE PORTATI FUORI DELL'ABITAZIONE O DELLE SUE APPARTENENZE PER UN "GIUSTIFICATO MOTIVO". OVE IL PORTO SIA ILLEGITTIMO, LA PENA È QUELLA DELL'ARRESTO + AMMENDA (ART. 4, COMMI 2 e 3, L. 110/1975);
2) I COLTELLI CON LAMA FISSA A UN SOLO TAGLIO SUPERIORE AGLI 8 CENTIMETRI (da 8,1 cm in sù) E I COLTELLI PIEGHEVOLI, ANCHE CON SISTEMA DI BLOCCO DELLA LAMA O APRIBILI CON UNA SOLA MANO (MA NON A SCATTO), CON LAMA DA 5 CM IN SÙ, POSSONO ESSERE "PORTATI" IN PUBBLICO PER "GIUSTIFICATO MOTIVO" MA SE QUESTO NON SUSSISTE, LA PENA È ORA DELLA RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI (ART. 4, COMMA 8, L. 110/1975);
3) I COLTELLI "A SCATTO", CON LAMA PARI O SUPERIORE AI 5 CM, I COLTELLI APPUNTITI A DOPPIA LAMA, DI LUNGHEZZA ADEGUATA (GLI STILETTI, ad esempio), LA SCIABOLA, GLI STRUMENTI CON LAMA AFFILATA O APPUNTITA "A FARFALLA", NON POSSONO ESSERE PORTATI IN PUBBLICO, NEPPURE CON UN GIUSTIFICATO MOTIVO, E LA PENA È QUELLA DELLA RECLUSIONE DA 1 A 3 ANNI (ART. 4 BIS, COMMA 1, L. 110/1975).

Come volevasi dimostrare, la legge (24.04.2026, n. 54) di conversione del decreto legge “sicurezza” (D.L. 24.02.2026, n. 23) ha modificato, parzialmente, a fronte delle proteste di numerose categorie professionali e sportive, la disciplina dei “coltelli” (si precisa che la legge, giustamente, non menziona mai tale termine di uso comune).
In parole poverissime, ora gli strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un taglio e a punta acuta (a doppio taglio e punta acuta sarebbero “armi bianche” propriamente dette, a prescindere dalla lunghezza della lama, ove comunque adeguata), sia pure muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, sono rientrati nell’alveo degli strumenti il cui porto in pubblico è consentito per “giustificato motivo” (lavorativo, ricreativo, sportivo etc.), anche se ora la pena per il porto illegittimo, ossia fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, è quella prevista per i coltelli che abbiano lama superiore agli 8 centimetri, ossia la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 4, comma 8, L. 110/1975).
Mentre, restano nell’alveo degli strumenti per i quali non è consentito IN ASSOLUTO il PORTO “in pubblico” (abbiamo visto in altri post che portare in pubblico o in area aperta al pubblico o fuori dell’abitazione o delle sue appartenenze, sono concetti coincidenti ed equiparati), gli strumenti con lama pieghevole di lunghezza "pari o superiore" a 5 centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti, però, di MECCANISMO A SCATTO, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché gli strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (nel decreto legge, sia i predetti strumenti non a scatto che questi ultimi erano comunque equiparati alle armi bianche).
Dunque, ora, quando un coltello, pieghevole, ha una lama pari o superiore ai 5 centimetri, è equiparato alle armi bianche propriamente dette, agli stiletti, alle sciabole etc. soltanto quando sia “a scatto” (o a farfalla etc.: art. 4 bis, comma 1, L. 110/1975), quindi con DIVIETO ASSOLUTO DI PORTO, a prescindere dal sistema di blocco. Mentre, gli stessi coltelli che non siano a scatto (l’Opinel, la pattada sarda etc.), pur avendo un sistema di blocco, rimangono comunque strumenti che si possono portare fuori della propria abitazione quando vi sia un GIUSTIFICATO MOTIVO (e, per inciso, quando, pur pieghevoli, abbiano la lama inferiore ai 5 centimetri o siano a lama fissa, comunque inferiore, in questo caso, agli 8 (rectius, da 8 in giù) centimetri (quest'ultimo è un portato del "decreto sicurezza", non emendato), quindi la gran parte dei coltelli di uso comune e tutti gli altri strumenti menzionati dall'art. 4, comma 2, della L. 110/1975, pur essendo sempre richiesto il GIUSTIFICATO MOTIVO, il loro "porto ingiustificato" rimane sanzionato, con arresto e ammenda, quindi rimanendo ipotesi contravvenzionali, dal terzo comma dello stesso art. 4 della Legge 110/1975 già più volte citata)!
In effetti l’emendamento viene incontro alle esigenze delle categorie predette ma non scongiura il pericolo, diffusissimo, del porto incontrollato di oggetti pericolosissimi ad opera di giovanissimi.
Mentre, per altri aspetti, le riforme in tema di libertà di manifestazioni e di iscrizione delle notizie di reato filtrate alla presenza di determinati presupposti non sono condivisibili e comunque sono già state diagnosticate dai giuristi come incostituzionali!
È facilissimo fare polemiche ma, nel caso di specie, è stata di fatto riformata la disciplina dei coltelli (che invece era accettabile, per quanto detto nei precedenti post) mentre è passata quella ben più grave che può attingere le libertà fondamentali delle persone!
Buona serata

DELLE ARMI BIANCHE VA DENUNCIATA LA DETENZIONE?Giustificare la risposta, negativa (ed alcuni di noi, convinti del contra...
05/05/2026

DELLE ARMI BIANCHE VA DENUNCIATA LA DETENZIONE?
Giustificare la risposta, negativa (ed alcuni di noi, convinti del contrario, devono ravvedersi), è molto complesso e comunque non sarebbe una "discussione" giuridica adeguata al tipo di post!
In questa sede può comunque affermarsi, per mera ed eventuale utilità degli utenti di questo piccolo mio contributo, che la denuncia di DETENZIONE di cui all'art. 38 del TULPS non riguarda le "armi bianche", per il cui PORTO "dinamico" (sappiamo oramai la differenza tra "detenzione" e "porto"), invece, risulta autorizzabile, come più volte detto, il solo "bastone animato", ossia una licenza in disuso oramai da decenni ed in relazione alla quale il decreto sicurezza del 2026, sanzionando gli oggetti con "lama nascosta", ha prodotto ulteriori confusioni concettuali di inquadramento delle fattispecie.
NON è dunque richiesta la denunzia di DETENZIONE per le ARMI BIANCHE propriamente dette e gli altri strumenti da punta e da taglio a tal fine espressamente elencati ed equiparati alle stesse sotto alcuni profili giuridici, per i quali il PORTO è vietato in "assoluto". Armi bianche e strumenti equiparati sono quelli elencati dagli artt. 4, comma 1 e 4 bis della L. 110/1975. Quest'ultimo articolo, aggiunto (come visto in altri post) dal decreto Caivano del 2023, è stato ampiamente rimaneggiato dal recente decreto sicurezza 2026 e comunque il relativo decreto legge sarà, a quanto pare, oggetto di emendamento soprattutto per quanto riguarda i coltelli a serramanico (ad eccezione di quelli a scatto o a farfalla etc.), pieghevoli, con la lama a punta anche superiore ai 5 cm, sia pure forniti di un sistema di blocco manuale o apribili con una sola mano, i quali, a fronte delle lamentele di numerose categorie professionali e sportive (prime fra tutte, quelle dei cacciatori, degli escursionisti etc.) torneranno nell'alveo degli "strumenti da punta e da taglio o comunque atti a offendere", per i quali il PORTO è "relativo", ossia consentito solo per GIUSTIFICATO MOTIVO (ma che saranno sanzionati con la medesima pena da "delitto", a quanto pare, prevista per i coltelli con lama fissa superiore agli 8 cm, di cui al nuovo comma 8 dell'art. 4 della L. 110/1975 in oggetto, aggiunto dal decreto sicurezza 2026).
A maggior ragione, quindi, anche gli strumenti il cui PORTO è consentito per "giustificato motivo" (elencati soprattutto dal comma 2 del medesimo art. 4 L. 110/1975: norma fondamentale in materia, non attinta dal "decreto Caivano 2023" e tanto meno dal "decreto sicurezza 2026") non è richiesta le "denuncia" di detenzione ossia l'atto con il quale si comunica all'Autorità di P.S. dove (in quale immobile nella disponibilità del loro possessore) si detengono. Tra questi strumenti, a seguito di una preziosa elaborazione giurisprudenziale, rientrato anche i dardi delle balestre (con la precisazione che la balestra in sé non è un'arma) e altri strumenti che, però, non mi sento di menzionare in quanto, per questi ultimi, non sono ancora convinto della loro "collocazione".
Dunque, è vietato soltanto il PORTO (in pubblico o comunque fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze) e NON la DETENZIONE di tutti i predetti strumenti o coltelli, i quali possono essere liberamente detenuti in casa, in numero illimitato, senza obbligo di denunzia alla Pubblica Autorità (con la precisazione che non tutti i giuristi condividono tale interpretazione, soprattutto per le armi bianche propriamente dette, per le quali alcuni di essi ritengono addirittura che per la vendita occorra il nulla osta o il porto d'armi).
Del resto, trattandosi, a rigor di logica, di strumenti non catalogabili, ossia che non recano indicazioni su matricola etc., non si vede quale utilità possa avere l'obbligo della denunzia con la quale, per esigenze di sicurezza e di controllo, si porta a conoscenza delle Forze dell'Ordine il luogo ove sono ubicate (per esigenze di controllo, soprattutto dopo la consumazione di un delitto con armi affini mentre vedremo, in un altro post, che ben diverse sono le esigenze di prevenzione dei pericoli di esplosioni sottese, ad esempio, alla detenzione degli esplosivi) e custodite, quindi in situazione "statica", determinate armi, quali innanzitutto quelle "comuni da sparo"!
Buon pranzo

IN TEMA DI ARMI, ESISTE DIFFERENZA TRA PORTO ILLEGALE “FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE O DELLE APPARTENENZE DI ESSA” E PO...
02/05/2026

IN TEMA DI ARMI, ESISTE DIFFERENZA TRA PORTO ILLEGALE “FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE O DELLE APPARTENENZE DI ESSA” E PORTO ILLEGALE “IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO”? LA RISPOSTA È NO!
Sembra assurdo ma i due concetti, che vedremo in realtà coincidere, attengono o attenevano (sia che si tratti o si fosse trattato di armi "comuni" da sparo, sia che si tratti o si fosse trattato di armi "da guerra"), rispettivamente, ad ipotesi contravvenzionali (ad esempio, l’art. 699 c.p., il cui secondo comma, come abbiamo visto in un altro post, è stato abrogato dal decreto Caivano del 2023 e, per le armi bianche e gli strumenti atti a offendere, l'art. 4, commi 1 e 2, L. 110/1975) e ad ipotesi delittuose (ad esempio, gli artt. 4 e 7 della L. 895/1967).
Si era quindi arrivati al punto di identificare (secondo un indirizzo che, per un caso professionale trattato, avevo ritenuto, secondo il mio innocuo parere, assolutamente condivisibile) luoghi “diversi” sia da quelli pubblici o aperti al pubblico sia dall’abitazione o le sue appartenenze/pertinenze. Evidentemente mi sbagliavo!
In giurisprudenza, questo concetto di luogo “diverso” dai predetti era stato, ad esempio, individuato in un’azienda o nei “fondi recintati” etc.
Ma, prima di giustificare la risposta del titolo, occorre fare una piccola premessa: a seguito dell’emergenza terroristica e quindi dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, il legislatore aveva adottato, per le armi “da guerra”, con la Legge 895/1967 citata, i concetti di “luogo pubblico” e “aperto al pubblico” e lo stesso aveva fatto, con l’incalzare del fenomeno eversivo, con la L. 497/1974, con la quale aveva trasformato in “delitto” anche le norme contravvenzionali che sanzionavano il porto illegale delle armi “comuni” da sparo.
Le leggi appena menzionate (in linea generale, la n. 895/1967 soprattutto per quanto riguarda le armi da guerra, la n. 497/1974 per le armi comuni da sparo e la n. 110/1975 anche per le armi bianche e per gli strumenti con idoneità offensiva) sono quelle fondamentali in materia di armi.
Sostengono gli studiosi della materia e i giuristi che nei lavori preparatori delle leggi del 1967 e del 1974 non si rinviene la volontà di lasciare, come ipotesi residuali, quelle di cui ai primi due commi dell’art. 699 c.p. (che, difatti, sanzionava le condotte consumate fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze e che tuttora sanziona, al primo comma, come ipotesi residuale, condotte parimenti consumate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa)
Circostanza – si assume – provata dal fatto che la successiva legge 110/1975, quando ha previsto il divieto assoluto del porto delle armi "bianche" e degli oggetti equiparati, di cui al primo comma dell’art. 4 e il divieto di porto “relativo”, ossia ingiustificato, degli strumenti da punta o da taglio e degli strumenti atti a offendere di cui al secondo comma dell’art. 4 (norme di cui ho trattato in numerosi miei post, anche su questo social, specie in relazione al “decreto Caivano” del 2023 e del “decreto sicurezza” del 2026, che peraltro hanno, rispettivamente, introdotto e modificato, in tema di armi bianche o comunque di strumenti per i quali il porto è vietato in assoluto, l’art. 4 – bis alla Legge 110/1975 in questione), ha nuovamente adottato il concetto, dinamico, di porto “fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze”, quindi senza diversificarle dalle condotte realizzabili “in luogo pubblico o aperto al pubblico”!
Altrimenti si dovrebbe ritenere (come è stato giustamente osservato in alcune sentenze da Giudici specializzati nella materia, tra cui il Dr. Lo Curto, già da me menzionato quale relatore di una sentenza, in materia, da considerarsi un caposaldo, un punto di riferimento per chi voglia iniziare a comprendere tale complessa) che, ad esempio, il porto di un’arma bianca (lo stiletto, la sciabola e, ora, dopo il decreto sicurezza 2026, ad esempio, il coltello a scatto con lama superiore ai 5 cm: strumento che non sarà oggetto di emendamento) o quello ingiustificato di un coltello, sia sanzionato soltanto quando la condotta sia realizzata in luoghi “diversi” dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa ma “intermedi” rispetto a quelli definibili come abitazione o appartenenze e quelli definibili come luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma, paradossalmente, non in questi ultimi, non essendo tale previsione disciplinata per tali tipi di oggetti da alcuna norma di legge?
In altri termini, poteva mai prevedere il legislatore, per le armi bianche o gli strumenti atti a offendere, che il porto illegale assoluto o relativo fosse vietato solo per luoghi "intermedi" tra abitazione e luogo pubblico e non in quest’ultimo, non espressamente menzionato? Sarebbe stato assurdo!
Di conseguenza, le due espressioni sono, dal punto di vista concettuale, assolutamente equivalenti, e come tali vengono adoperate dal legislatore.
In pratica, tutti i luoghi non qualificabili abitazione o appartenenze di essa sono da considerare implicitamente luoghi pubblici o aperti al pubblico (a parte poi i concetti di assembramento di persone etc., che attengono a circostanza aggravanti). E, in questo contesto concettuale, la seconda definizione riserva, in maniera più diretta e puntuale - si assume -, esclusivamente al luogo pubblico o aperto al pubblico la soglia della punibilità delle condotte di “porto illegale”.
Infine, per alcuni giuristi, tra cui i predetti, il concetto di luogo pubblico o aperto al pubblico consentirebbe di escludere, a differenza del concetto di abitazione o sue appartenenze, incongruenze applicative, ritenendosi che il legislatore del 1975, essendogli “sfuggita” la modifica apportata con le due leggi del 67 e del 74 citt., avesse copiato, contestualmente abrogandoli, i primi due commi dell’art. 42 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trasferendoli nell’art. 4 della L. 110/1975 (anche da me più volte citata, in quanto, per i comuni cittadini, è una norma fondamentale) ed ampliando il secondo comma con il novero di ulteriori oggetti (il cui porto, ripetiamo, è legittimo ove sussista un "giustificato motivo") adoperati nei disordini di piazza di quegli anni (si pensi, ad esempio, alla menzione di biglie e bulloni).
Infine, questa interpretazione di assoluta equipollenza dei due concetti, a ben vedere, è coerente anche con quanto detto nel mio precedente post: la “detenzione” di un’arma, in tal caso illegittima per definizione, può destinarsi anche ad un luogo pubblico (un’arma, da sparo o bianca, nascosta in un albero - quindi una situazione statica - di un parco pubblico) o aperto al pubblico (quindi, concetti che comunque si contrappongono all’abitazione o alle sue pertinenze) o privato, in tal caso di un terzo inconsapevole!
Buon fine settimana

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