20/07/2026
ANALISI TECNICA DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN UNA VICENDA IPOTETICA CON CONDOTTA PLURIOMICIDIARIA IN CUI NON POSSA CONFIGURARSI LA LEGITTIMA DIFESA, NEPPURE PUTATIVA, O L'ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA MA SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DI PIÙ ATTENUANTI!
Si sta parlando da giorni di una sentenza passata in giudicato che ha condannato una persona la quale, avendo subito una rapina, ha inseguito fuori dell'esercizio commerciale i rapinatori e ne ha uccisi due, attentando alla vita di un terzo.
Ipotizziamo, come caso di scuola (per un aggancio con i miei precedenti post), che, peraltro, la condotta (ma non è questo il caso di cronaca) sia stata realizzata con una pi***la illegittimamente “detenuta” (dunque non denunciata), quindi anche “portata” fuori del domicilio illegalmente, ossia senza che l'autore della condotta di omicidio abbia il porto d'armi (per la caccia, per uso sportivo o per difesa).
Come oramai sappiamo, il “porto” non può presupporre - e tanto meno assorbire necessariamente - anche la “detenzione illegittima”, salvo rigorosa prova contraria che giustifichi il concorso delle due ipotesi: chi venga sorpreso portare in pubblico un’arma, peraltro non denunziata, senza licenza di porto, non può essere incriminato, neppure per presunzione logica (portare illegalmente un'arma mai denunciata significa necessariamente averla in precedenza detenuta illegalmente? No e i motivi della negazione di questo assunto logico li ho spiegati dettagliatamente in un mio precedente post, quando ho cercato di illustrare la differenza tra porto e detenzione), anche per la "illecita detenzione" dell’arma stessa, a meno che vi sia la prova certa della pregressa detenzione in casa di questa stessa arma!
Quindi, nel caso di questo esempio (ripeto, estraneo al caso di cronaca), in cui l'autore abbia portato, senza licenza di porto d'armi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, un'arma comune da sparo, peraltro anche illegittimamente detenuta (abbiamo anche visto che una pi***la può detenersi in casa senza porto d'armi: sono due condotte diverse, anche in termini di gravità), potrebbe essere correttamente contestato soltanto il “porto” illecito di un’arma che, nell'esempio, supponiamo sia un'arma corta “comune da sparo” (o, meglio, “arma comune da fuoco” in quanto in quelle da sparo possono rientrare anche alcuni strumenti ad aria compressa).
In questo post, a parte lo stupore per le incomprensibili e sorprendenti iniziative di alcuni politici, assolutamente ingiustificate, a giudizio della gran parte dei giuristi, se si valuta la vicenda anche da un punto di vista squisitamente tecnico, voglio quindi analizzare un fatto analogo (non perfettamente sovrapponibile a quello oggetto delle cronache) soltanto nel suo profilo prettamente giuridico, per evidenziare come una pena simile a quella inflitta alla persona rapinata in questione sia in realtà, al netto della bravura, indiscussa, degli avvocati, assolutamente blanda, ed evidentemente lo è stato, sempre nel caso di specie, anche per il clamore mediatico scoppiato in relazione alla nota vicenda!
Dando per assodato che una rapina a mano armata sia terminata, e quindi che non vi sia più l’attualità del pericolo immediato che possa legittimare la difesa legittima di cui all’art. 52 c.p., sia pure nella veste "putativa" (e quindi, eventualmente, scongiurandosi anche una ipotesi di “eccesso colposo” nella stessa legittima difesa), anche alla luce della configurazione della norma in vigore dal 2019 (dato da evidenziare), a carico della persona che, nell'esempio, abbia poi inseguito ed ucciso due rapinatori con una pi***la detenuta illecitamente e tentato di ucciderne un altro (evento non verificatosi per cause che prescindono dall'intento), si possono ipotizzare due episodi di omicidio volontario di cui all’art. 575 del codice penale (per ognuno, è prevista la pena base, quindi minima, della reclusione non inferiore a 21 anni), una ipotesi di tentato omicidio (quindi, la medesima pena che può essere ridotta, non essendo, in questo caso, previsto in astratto l’ergastolo, da un terzo a due terzi, ai sensi dell'art. 56 c.p.) e il “porto” illegale, ad esempio, di una revolver calibro 38 special (per paragonare l'esempio al caso di cronaca), che dovrebbe essere comunque un’arma comune da sparo, quindi con sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 della L. 895/1967 (pena da due a dieci anni di reclusione per l’arma da guerra, ridotta di 1/3 – non è un’attenuante, ma una riduzione "quoad poenam" - se arma “comune” da sparo: quindi una pena che, anche nel caso di specie, sarebbe quella della reclusione da anni uno e mesi quattro ad anni 6 e mesi otto). Si ipotizzi allora che solo in relazione a quest’ultimo delitto (altrimenti, ove collegata ad un omicidio, sarebbe previsto l’ergastolo) venga contestata l’aggravante “comune” (aumento di pena fino a un terzo ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.) c.d. “teleologica”, di cui al n. 2 dell’art. 61 del codice penale, ossia, l’aver commesso il fatto di "porto" illegale di un’arma comune da sparo per eseguire gli altri delitti (i due omicidi e il tentato omicidio).
Dunque, un totale di quattro delitti, tre dei quali gravissimi.
Di conseguenza, si dovrebbe applicare, in "concorso formale" (art. 81, comma 1, c.p.) o, più correttamente - a fronte, soltanto nel nostro esempio, della necessariamente pregressa detenzione illecita dell’arma, confluita nel "porto" illecito in pubblico o comunque fuori del domicilio, che non potrebbe essere temporalmente contestuale "ab origine" agli omicidi -, in “continuazione” (art. 81, comma 2, c.p.), in entrambi i casi calcolandosi la pena sul reato più grave, una prima pena per omicidio (almeno 21 anni) + un aumento di pena per il secondo omicidio + un aumento di pena per il tentativo + un aumento di pena per il porto illegale della pi***la (con aumento complessivo, che può arrivare fino al triplo, della pena prevista, in concreto, quindi al netto del calcolo sul bilanciamento delle circostanze, per il reato più grave, ossia uno dei due omicidi o comunque il primo omicidio consumato).
Volendosi applicare il minimo possibile, fingendo nell'esempio che la condotta, ad esempio di un incensurato, sia stata provocata in precedenza da una condotta particolarmente violenza e stressante, la pena base, determinata nel minimo, ossia in 21 anni, per il primo omicidio, potrebbe poi essere ridotta, in successione, fino a 1/3 per l’applicazione delle circostanze "attenuanti generiche" di cui all’art. 62-bis c.p. e poi per l’applicazione della circostanza attenuante "comune" di cui all’art. 62, n. 2, c.p. (stato d’ira determinato fa fatto ingiusto altrui: in pratica, la "provocazione"), che può comportare una ulteriore diminuzione non eccedente 1/3 (art. 65 n. 3 c.p.), precisandosi che, in caso di concorso di attenuanti "comuni" (non speciali e tanto meno ad effetto speciale, che prevedono altro tipo di calcolo), si applica l’art. 63, comma, 2 c.p. (ossia, la diminuzione si applica sulla pena precedentemente ridotta), quindi a quella di 9 anni e mesi 4 di reclusione, per poi apportarsi gli aumenti per la "continuazione" con gli altri tre gravi delitti, fino al limite complessivo del triplo , ma giustificandosi i singoli aumenti (pena base e aumenti, ad esempio, in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.)!
Ad esempio, avrebbero potuto in ipotesi calcolarsi (prima degli aumenti per la "continuazione"):
21 di reclusione – 1/3 per le generiche = 14 anni
14 di reclusione – 1/3 per la provocazione = 9 anni e 4 mesi.
Nel caso che ha suscitato clamore è stata, invece, fatta applicazione della pena base concreta, prevista per il reato più grave, di 10 anni e sei mesi di reclusione, quindi sia per le generiche (diminuzione fino a 1/3), sia per la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 2, c.p. (stato d’ira determinato fa fatto ingiusto altrui, ossia la predetta provocazione), che comporta parimenti una diminuzione, in tal caso non eccedente 1/3, ribadendosi anche qui che, in caso di concorso di attenuanti ordinarie o comunque "comuni" (non speciali e tanto meno ad effetto speciale, che, ripeto, prevedono altro tipo di calcolo), si applica l’art. 63 comma 2 c.p., ossia la diminuzione si opera, come detto, sulla quantità di essa risultante dalla diminuzione precedente.
Vi è una differenza, rispetto all’ipotesi minima sopra ipotizzata, di un anno e due mesi di reclusione e ciò in quanto, per i motivi che si diranno nel prosieguo, non sarebbe stata fatta applicazione della riduzione massima di un terzo prevista per le "attenuanti generiche" (infatti, la norma dell'art. 62 bis c.p. parla di riduzione fino a 1/3, non di 1/3, come invece avviene per altre circostanze o riduzioni premiale: si pensi, ad esempio, alla diminuente "secca" dell'abbreviato).
Calcolata la pena in concreto (quindi all'esito della valutazione e del conseguente bilanciamento di circostanze, aggravanti e/o attenuanti che possano concorrere) per il delitto più grave, va fatta poi, su questa, applicazione degli aumenti per la "continuazione" con gli altri tre delitti, che vanno singolarmente motivati.
Nel caso di cronaca, la predetta pena è stata, in primo grado, aumentata di anni 4 e mesi 6 di reclusione (quindi, portandola ad anni 15 di reclusione) per il secondo omicidio, di anni 1 e mesi sei di reclusione per il tentato omicidio (portandola ad anni 16 e mesi sei di reclusione) e di sei mesi per il "porto" illegale dell’arma.
Per un totale di 17 anni di reclusione.
La Corte d’Assise d’Appello, ritenendo poi parzialmente fondato il rilievo difensivo - escludendo però la fondatezza di un ulteriore motivo di appello, che lamentava la mancata adozione della diminuzione massima della riduzione per le "generiche" (applicate comunque in prossimità della massima riduzione possibile, che può arrivare fino a 1/3, e ciò a fronte della mancata “resipiscenza” del prevenuto) -, ha comunque rideterminato gli aumenti per la “continuazione” (o "concorso formale") in anni tre per il secondo omicidio, in anni 1 per il tentato omicidio e in mesi tre di reclusione per il porto illegale dell’arma, rideterminando quindi la pena base in anni 10 e mesi sei di reclusione + 3 anni per la continuazione con il secondo omicidio + anni 1 per la continuazione con il tentato omicidio + 3 mesi per la continuazione con il porto illegale di arma comune da sparo, con pena finale da ultimo determinata in quella di anni 14 e mesi 9 di reclusione (in luogo di quella iniziale, di 17 anni).
Quindi, il prevenuto, per il secondo omicidio volontario, ha beneficiato in appello del solo aumento di 3 anni di reclusione e 1 anno per il tentato omicidio mentre, in via ipotetica, come caso di scuola, i Giudici del merito potrebbero, in un caso analogo, addirittura aumentare sino al triplo la pena in concreto prevista per il primo omicidio, fermo il limite (di 24 anni previsto dall'art. 24 c.p. per il tipo pena reclusione e comunque) di 30 anni previsto per il "concorso di pene e di aggravanti" (che è cosa diversa dal "concorso di reati"), previsto dall'art. 64 c.p.
Quanto alla mancata applicazione della riduzione massima per le "generiche" (che, in relazione all'esempio, avrebbe comunque comportato una diminuzione lieve, per quanto detto, a fronte del calcolo complessivo), vi sarebbe stato in realtà da obiettare in astratto se la mancata “resipiscenza” pretesa dal Giudice dell’appello fosse stata addotta in relazione ad un imputato che si fosse professato, quale era suo diritto, innocente, mentre, nel caso del nostro esempio ipotetico, la questione potrebbe soltanto essere quella di stabilire se gli omicidi e il tentato omicidio, incontestati nell'esempio, si potessero o meno giustificare, sia pure al limite come ipotesi di eccesso colposo.
Dunque, un trattamento sanzionatorio che, come è stato detto, pur non spiegandosene i motivi tecnici (la cui giustificazione prettamente tecnica, quindi, è il solo fine del presente post, non avendosi alcuna intenzione di entrare nel merito della vicenda), non avrebbe potuto essere più mite di quello nella fattispecie concretamente adottato se non per una minima quota di pena che i Giudici del merito sembrerebbero aver adeguatamente giustificato.
Coloro che “fanno penale” non credo non possano condividere la ricostruzione tecnica fatta dai Giudici del merito che hanno giudicato il fatto di cronaca in questione, confermata dalla Cassazione e, anzi, risulta singolare che alcuni nostri colleghi possano mostrarsi sorpresi da una pronuncia di merito che, quindi, anche dal punto di vista tecnico, non parrebbe assolutamente criticabile!
Buona serata