Studio legale avvocato Maurizio Longo

Studio legale avvocato Maurizio  Longo Studio legale con sede in Valle d'Aosta, operante dal 1992. Diritto civile, diritto di famiglia, dir Attraverso l’avv.

Lo Studio si occupa di diritto civile in genere, con estesa conoscenza dei diversi ambiti ed esperienza giudiziale particolarmente consolidata nelle materie del diritto di famiglia, del diritto del lavoro, dei diritti reali, della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, delle successioni e divisioni, del diritto fallimentare, delle procedure esecutive. Nell'ambito del diritto di

famiglia si segnala che lo studio è a disposizione per convenzioni di negoziazione assistita per separazioni e divorzi consensuali, nonché per revisioni delle condizioni di separazione e divorzio, senza più necessità di ricorrere al Tribunale. Longo svolge abitualmente il patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione. Viene prestata anche assistenza e consulenza stragiudiziale, con redazione di contratti e rilascio di pareri. Si opera anche in regime di convenzione con società ed imprenditori individuali.

IL LABILE CONFINE FRA BUON SENSO E DIRITTO RIGOROSOL'Agenzia mondiale antidoping dovrebbe occuparsi di evitare l'alteraz...
28/09/2024

IL LABILE CONFINE FRA BUON SENSO E DIRITTO RIGOROSO

L'Agenzia mondiale antidoping dovrebbe occuparsi di evitare l'alterazione di risultati sportivi per effetto dell'assunzione di sostanze dopanti.
Sotto questo profilo va da sé che la presenza nel corpo dell'amatissimo super campione Jannik Sinner, nel marzo scorso ad Indian Wells, USA, di una dose assolutamente infinitesimale di uno steroide anabolizzante denominato clostebol non ha minimamente influito sulle prestazioni sportive e sui conseguenti risultati.
Non è un'affermazione da tifoso, ma dato oggettivo rilevato dagli esperti.
Dunque l'uomo di buon senso è normale che dica: ma allora cosa fa la WADA, perché ha presentato appello?
Ebbene l'uomo di buon senso deve scontrarsi con i giuristi ( non perché questi ultimi non abbiano affatto buon senso, come molti ironicamente sostengono contro l'ampia categoria cui io stesso appartengo, ma perché il diritto è sempre il parametro di riferimento).
In soldoni: se una sostanza è considerata dopante si procede contro l'atleta a prescindere dall'entità presente nel corpo dell'atleta.
Giustamente. Lo sport non è il processo penale. Non vi sono esigenze deflattive volte a rendere non procedibili fattispecie di speciale tenuità.
Lo sport dovrebbe essere sempre e solo virtù.
Insomma dura lex sed lex. In generale (viviamo in stati di diritto, non in anarchia, quindi il diritto, anche quando irragionevole perché figlio di alcuni legislatori ottusi, sovrintende tutto). A maggior ragione nello sport.
Però, c'è un però.
Talvolta il diritto reintroduce dalla finestra ciò che doveva entrare dalla porta, ossia il buon senso .
Quindi demanda ai giudicanti interpretazioni discrezionali, che dovrebbero, appunto, essere sorrette dal buon senso.
Pratica non facile, però.
Ad esempio: quando una fattispecie penale è di speciale tenuità? Soggettivo, no ?
Ora in questo caso il povero Jannik Sinner (che ha subito involontariamente una contaminazione ad opera del fisioterapista- il quale per curarsi un proprio dito ferito aveva applicato una pomata contenente clostebol- che ne aveva curato i muscoli ) soggiacerà alla discrezionalità, caratterizzata da buon senso, si spera, di giudici che dovranno statuire se la sua colpa/negligenza sia stata "significativa",
Cosa vuol dire ciò? Tutto ed il contrario di tutto, purtroppo.
In un sistema già caratterizzato da responsabilità oggettiva ( l'atleta risponde non per propria condotta , ma per comportamento di un addetto del proprio team, pur essendone l'atleta del tutto inconsapevole) per qualcuno la negligenza di Sinner di non aver chiesto al fisioterapista se per curare il proprio dito ferito avesse usato farmaci rientranti nella lista nera antidoping per gli atleti ( rimanendo invece magari solo del tutto concentrato sui propri match) potrebbe essere significativa, per altri media, per altri ancora trascurabile, ed infine per altri del tutto insussistente.
Inutile dire che io (ma qui mi vesto soprattutto da tifoso) appartengo alla schiera di questi ultimissimi.
Però poi mi ricordo di essere un giurista, abbandonando il mero buon senso.
Allora: se l'atleta risponde dell'operato del proprio team, come in effetti ne risponde, vi è complessiva negligenza del team, ma lieve/trascurabile , non certo significativa.
Il fatto che la WADA abbia fatto appello però mi turba e crea preoccupazione, perché non si sa mai: anche quando si verte in spazi di discrezionalità talvolta il diritto rigoroso prevale sul buon senso giuridico-interpretativo, oltre che su quello comune.

L'agenzia mondiale antidoping: 'La constatazione di 'assenza di colpa o negligenza' non è corretta' (ANSA)

Spunti di riflessione
07/01/2022

Spunti di riflessione

INTERVISTA AL PROFESSOR GIOVANNI GUZZETTA. Non si tratta di un vincolo incostituzionale. Ma, dice il docente di Diritto pubblico a Tor Vergata, «se la complessità delle norme arriva a un punto in cui si raggiunge l’entropia e la confusione totale, si rischia l’inefficacia»

Non amo il moderno, di base.Ma oggi questa scultura nei giardini adiacenti al Tribunale di Torino mi è apparsa diversa e...
24/11/2021

Non amo il moderno, di base.
Ma oggi questa scultura nei giardini adiacenti al Tribunale di Torino mi è apparsa diversa ed esprimeva fascino

29/07/2021

LIBERTA' INDIVIDUALE E SOLIDARIETA' SOCIALE

Affronto tema scottante , nonostante la mia profonda avversione per le discussioni su mezzi social, solamente per cercare di riportare il tema su un piano giuridico, l'unico d'interesse in questa pagina.
Nonostante questa premessa, mi preme evidenziare , trattandosi di tema divisivo, che intendo esclusivamente sottolineare, grazie al contributo di valente accademico, il punto di vista giuridico correlato al nostro ordinamento giuridico, senza sconfinamenti in giudizi di valore sulle diverse posizioni di coloro che amano dibattere, del tutto a prescindere dal diritto.
Orbene, in questi giorni e negli ultimi trascorsi, con riferimento al green pass molte reazioni di cittadini sono all'insegna dell'invocazione di "libertà", assunta da costoro violate dal Governo.
Pare ,invece, al sottoscritto che vi fossero estremi per appellarsi alla libertà allorché, veniva, inizialmente addirittura sulla base di fonti del diritto di rango secondario, indiscriminatamente violato il nostro diritto costituzionale di libera circolazione, impedendoci anche passeggiate solitarie in boschi o altri siti incontaminati e del tutto spopolati.
Ora invece ci viene chiesto di munirci di green pass per tutta una serie di attività sociali, pericolose, nell'attuale pandemia, per contatti ed assembramenti .
Come ben spiega il Prof. Celotto , nel contributo sottostante ( di cui riporto alcuni passi) , la salute è un diritto costituzionale costituente precipuo interesse della collettività. I cittadini sono tenuti ad adempiere inderogabili doveri di solidarietà sociale.
Dunque del tutto legittimamente, in quadro pienamente armonico con la nostra Fonte giuridica primaria, il Governo esige, per chi ha piacere, ad esempio , di andare a teatro, o allo stadio, o al ristorante al chiuso, l'adempimento di dovere di solidarietà sociale, nell'interesse della collettività alla salute.

GREEN PASS
Green pass in GU: fra diritti, obblighi e doveri

di Celotto Alfonso - Avvocato, Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università “Roma tre”

Dopo settimane di polemiche sui vaccini, siamo arrivati al sostanziale obbligo di green pass a partire dal prossimo 6 agosto, con il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 (GU n. 175 del 23 luglio 2021).

Partiamo dai principi.

Lo Stato ci può costringere al vaccino? Ci può costringere ad andare al ristorante o a prendere un treno solo con il green pass?

Le voci contrarie fanno leva sulla nostra libertà, sacra e inviolabile. Io non sono una cavia, lo Stato non può decidere per me. Non mi può obbligare a vaccinarmi o usare il green pass.
Ma è giusto pensare che sia un discorso di libertà individuale?
Ma i diritti di ciascuno di noi sono assoluti e illimitati?
Certo che no. Lo ha detto anche la Corte costituzionale già molti anni orsono(sent. n. 168/1971).
Il primo limite ai miei diritti è la tutela dei diritti degli altri.
Basta riflettere sul limite della convivenza sociale per capire quanto sia importante vaccinarsi e utilizzare il più possibile il green pass, come ora fa il d.l. n. 105.

Chi sceglie di non vaccinarsi non può avere gli stessi diritti di chi si vaccina, perché in questa fase soltanto con i vaccini e con l’uso del green pass possiamo limitare i contagi.

Io posso anche essere libero di non vaccinarmi, ma non posso essere causa del contagio altrui.

In fondo anche l’art. 32 della Costituzione ci ricorda che la salute non è soltanto diritto fondamentale dell’individuo, ma anche interesse dalla collettività.

Perciò è limitativo parlare di vaccini e di green pass come se fosse solo un problema di libertà individuale.

Nella nostra società il mio “io” deve convivere con “gli altri”.

Questo vale anche per l’obbligo dei vaccini, che la legge può disporre ai sensi dell’art. 32 Cost. Ma prima ancora che un diritto o un obbligo, i vaccini sono un dovere civico.

In genere pensiamo alla nostra vita da cittadini in termini di diritti, per essere protetti e riconosciuti dallo Stato nelle nostre libertà individuali e collettivi, ma spesso dimentichiamo che essere cittadini implica anche doveri.
Mi pare veramente una costruzione di precisione geometrica che ci fa tornare alla essenza del nostro vivere associato. Prima ancora che un diritto in nome della salute individuale o di un obbligo in mone di un interesse della collettività, il vaccino per il Covid, in questa situazione, è un dovere deontologico per le categorie indicate come prioritarie dal legislatore.

Perché la nostra vita associata comporta di adempiere ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ bene non dimenticarlo.

L’art. 2 Cost. è molto chiaro nell’abbinare i doveri con i diritti:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Noi pensiamo che i doveri siano soltanto pagare le (non amate) tasse, prestare il servizio militare (fino a che c’era) e forse votare (che è definito un dovere civico dall’art. 48 Cost.).

Ma ora sta emergendo in maniera interessante che anche vaccinarsi è un dovere. Specie se appartieni alle categorie che il piano vaccinale ha ritenuto dovessero essere le prime a vaccinarsi, proprio perché legate alla prestazione di servizi essenziali.

SIGNIFICATIVO , CONSIDERATA LA COMPETENZA IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE( fermo restando che non vi...
24/04/2020

SIGNIFICATIVO , CONSIDERATA LA COMPETENZA IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

( fermo restando che non vi è alcun invito/incentivo di nessuno, tantomeno dei Giudici, alla disobbedienza; il punto è solo che se uno è stato insensibile/incivile rispetto agli interessi della collettività dovrebbe pagare senza fiatare la sanzione irrogatagli ; se , invece, uno ha subìto una sanzione in relazione a comportamento per nulla lesivo degli interessi della collettività ed in particolare per nulla foriero di incrementare la diffusione del virus, normale che possa aver voglia di svolgere l'opposizione...)

Anche i magistrati onorari residenti in Piemonte e Valle d'Aosta concordano con la missiva firmata da nove magistrati residenti in Valle d'Aosta.

22/04/2020

LIBERTA’ FONDAMENTALI ED EMERGENZA SANITARIA

Sono molto sorpreso dal fatto che in un Paese come il nostro, caratterizzato dalla garanzia delle più ampie libertà, i cittadini subiscano supinamente enormi compressioni dei propri diritti.
Verosimilmente la paura fa novanta, come suol dirsi, quindi, solo per il timore di contagi, e non per risveglio della coscienza civica, vi è stata la generalizzata adesione rispetto ad imposizioni che meglio si attaglierebbero a Stati totalitari.
Invece già vi è un sollevamento di scudi rispetto all’eventualità di poter subire, nella fase successiva, controlli attraverso l’ app “Immuni”.
Singolare che non si accettino intrusioni, peraltro, si dice, anonime e rispettose delle prescrizioni privacy, rispetto ai propri futuri contatti, con ciò frustrando una delle possibilità di rapida individuazione e cura delle persone che verranno in rapporto con soggetti positivi, e si aderisca invece ad imposizioni che non consentano di fare una corsetta minima oltre 200 metri da casa (!!!) o di portare a spasso il proprio cane se non attaccato a casa.
Mi pare che meriti l’assoluto plauso ( anche se immagino che c’è chi la pensa in modo diametralmente opposto e giudica l’iniziativa inopportuna o , forse, persino irrispettosa degli equilibri istituzionali) la presa di posizione di autorevoli Magistrati, delle funzioni giudicante ed inquirente, secondo quanto sotto riportato.
Mi sono spesso imbattuto, nella mia vita di cittadino e nella carriera professionale, in disposizioni assolutamente idiote, ma credo , e ne faccio parte, quale operatore nel settore giustizia, nello stato di diritto, nella preminenza della legge e, quindi , ritengo valga il brocardo “dura lex, sed lex”, ovvero che la legge vada sempre pienamente rispettata ed applicata anche quando risulti oggettivamente afflittiva, o ( e, ripeto, esempi ne abbiamo avuti in passato) addirittura senza senso.
Però c’è un però …. ed i magistrati l’hanno ben evidenziato.
Innanzitutto occorre rammentare che la libertà personale è inviolabile e le relative limitazioni sono soggette a doppia riserva: di giurisdizione (solo l’Autorità Giudiziaria può disporle) e di legge (possono essere disposte dai magistrati nei soli casi e modi previsti dalla legge). Ciò in forza dell’art. 13 cost.
Ma l’art. 16 cost. prevede che il diritto di circolazione del cittadino nell’intero territorio nazionale può subire limitazioni previste dalla legge per motivi di sanità e sicurezza.
Diritti certamente distinti quelli alla libertà personale e di circolazione, ma i cui confini possono essere labili.
Infatti: se al cittadino viene imposto di non uscire di casa se non al massimo una volta al giorno e purché nel proprio comune di residenza esclusivamente per andare a fare la spesa e/o, se ha la fortuna di avere un cane, anche al massimo per portarlo a fare i bisogni nelle strette vicinanze, si limita il diritto di circolazione o piuttosto si crea una forma surrogata di arresti domiciliari privativa della libertà personale ?
Orbene, come ben evidenziato dai Magistrati, si impone interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata .
La finalità perseguita è quella di evitare la diffusione dei contagi. Punto. Ne consegue che le condotte che non possono favorire contagi NON SONO ILLECITE.
Detto ciò è ( sarebbe) sufficiente un minimo di buon senso in capo a chi è chiamato ad eseguire controlli.
Spiegamento di mezzi con droni ed elicotteri, magari finalizzati a cogliere in castagna runner solitario che correva su spiaggia deserta, non rispondono al buon senso… oltre che al corretto impiego delle risorse pubbliche ( fermo restando che chi ritiene di svolgere attività che gli rinfrancano il corpo e lo spirito, curandosi sempre di non risultare di minimo pericolo per il prossimo e di non contribuire affatto alla diffusione del virus, dovrà poi a sua volta avere il buon senso, caso mai riportasse una slogatura o qualche altro incidente, di soffrire in silenzio… e non certo di andare a gravare un Servizio sanitario già gravato di ben più onerose ed importanti incombenze)

• ANSA.it
• Valle d'Aosta
• Coronavirus: magistrati Aosta, passeggiate non sono illeciti
Coronavirus: magistrati Aosta, passeggiate non sono illeciti
"Denaro pubblico più utile in microcomunità che per controlli"

Redazione ANSA AOSTA 21 aprile 202015:35NEWS

"Con estremo sconforto - soprattutto morale - abbiamo assistito - ed ancora assistiamo - ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono, poiché è manifestamente insussistente qualsiasi offesa all'interesse giuridico (e sociale) protetto". Lo affermano, in riferimento al divieto di passeggiate, nove magistrati di Aosta in qualità di "cittadini": Eugenio Gramola, presidente del tribunale, i giudici Anna Bonfilio, Maurizio D'Abrusco, Luca Fadda, Davide Paladino, Marco Tornatore, Stefania Cugge (giudice a Ivrea) e i pm Luca Ceccanti ed Eugenia Menichetti.
"In un territorio - scrivono in una lettera aperta - qual è quello valdostano - ma anche altrove, in zone di campagna o collinari su tutto il territorio italiano - ove molti comuni hanno una densità di popolazione assai limitata a fronte di un territorio in gran parte esteso in zona rurale, che pericolosità rivestono le condotte di chi, per sopravvivere alla situazione pesante in cui tutti viviamo, avendo la fortuna di abitare in comune montano - o comunque in zone isolate - (con gli inconvenienti ben noti in condizioni normali, soprattutto in stagione invernale, per spostamenti anche ordinari) faccia una passeggiata nei boschi 'osando' allontanarsi anche per qualche chilometro dalla propria abitazione, laddove superate le 'quattro case' del paese - proprio nel raggio delle poche centinaia di metri di spostamento consentito od almeno tollerato - si spinga fino alle zone solitarie di montagna dove - se ha fortuna - potrà incontrare forse qualche marmotta, o capriolo o volpe, transitando al più in prossimità di qualche alpeggio, al momento anche chiuso".
Quindi "fermo restando che è compito delle Forze di Polizia, e prima ancora dell'autorità politica che ne dirige l'operare, decidere come e dove concentrare i controlli sull'osservanza delle disposizioni emanate dal Governo, è difficile non chiedersi se davvero non si sappia immaginare un modo più utile per spendere il danaro pubblico, in settori ove ce n'è ben più bisogno per le tante necessità urgenti delle strutture sanitarie o per più seri interventi di prevenzione e protezione degli anziani in strutture di accoglienza".
"Tutto ciò - aggiungono i magistrati - avviene con sacrificio estremo, manifestamente non necessario, di diritti fondamentali di libertà personale e di circolazione dei cittadini di cui alla parte I della Costituzione, che meriterebbe rinnovata lettura ed attenta meditazione. Non dimentichiamo che le norme che vengano ad incidere e sacrificare diritti costituzionalmente garantiti, anche a tutela di altri diritti di pari rango che vengano a confliggervi, sono comunque sempre soggette a stretta interpretazione e perdono ogni legittimazione laddove le condotte sanzionate siano prive di lesività per il bene preminente salvaguardato".
Nell'ambito dell'emergenza da coronavirus, in Valle d'Aosta è prevista "in senso ulteriormente restrittivo" rispetto alla normativa nazionale (per via di una ordinanza regionale) la possibilità di svolgere attività motoria e di uscire con l'animale da compagnia "solo in prossimità della propria abitazione", ricordano giudici e pm. Nella lettera aperta fanno riferimento in particolare alla "Circolare del Ministero dell'Interno 31.03.2020", in cui si ricorda che "la finalità dei divieti" risiede "nell'esigenza di preve**re e ridurre la propagazione del contagio" e che "il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete".
Inoltre "non sarebbe forse 'strategicamente' più utile limitare l'applicazione dei provvedimenti in vigore nell'ambito effettivamente necessario per il perseguimento dei fini loro propri di contenimento dei rischi reali - e non immaginari - di diffusione dell'epidemia in atto, salvaguardando il più possibile le libertà fondamentali dei cittadini? Ciò perché i cittadini stessi, ben consapevoli e largamente convinti della necessità di un regime comunque restrittivo, poiché coscienti - per la maggior parte almeno - dei rischi conseguenti al mancato contenimento della diffusione epidemiologica in atto, sarebbero così assai più motivati e spontaneamente disposti al pieno rispetto della normativa vigente, ragionevole ed equilibrata, e non si sentirebbero invece costretti a cercare i più umilianti sotterfugi per sottrarsi a solerti controlli che finiscono per essere percepiti come gratuite persecuzioni di nessuna utilità per l'effettiva tutela del bene della salute pubblica". Infine "se superassimo il pericolo da coronavirus lasciando sul tappeto libertà fondamentali e diritti primari di libertà che oggi vengono seriamente posti a rischio da condotte repressive non adeguate rispetto ai fini perseguiti, che risultato avremmo conseguito?".

LA CONFERMA DEL SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI TENORE DI VITA PREGRESSO IN COSTANZA DI MATRIMONIO.Rilevanza esclusiva, inve...
14/04/2020

LA CONFERMA DEL SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI TENORE DI VITA PREGRESSO IN COSTANZA DI MATRIMONIO.

Rilevanza esclusiva, invece, dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento in capo al soggetto richiedente assegno di mantenimento.

La concessione di un mutuo fa ve**re meno il diritto all’assegno divorzile, dimostrando una certa...

Possibili problematiche giuridiche in tempi di emergenza sanitaria …..
11/04/2020

Possibili problematiche giuridiche in tempi di emergenza sanitaria …..

Cosa accade a chi loca per alcuni mesi l'anno la propria seconda casa ad una agenzia di affittanze turistiche che a sua...

22/05/2018

Risarcimento del danno per perdita del convivente

Cass. n. 9178/2018 ha statuito, cassando la pronuncia della Corte d’Appello di Milano -che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Como, di rigetto della domanda risarcitoria della convivente superstite-, il diritto al risarcimento per decesso colposo del convivente sulla base di una definizione lata di “convivenza”, maggiormente aderente ai tempi.
Ovvero nella convivenza la coabitazione costante o prevalente non è che uno degli elementi indiziari perché il giudice possa accertarla.
Non è però elemento indefettibile, posto che l’attuale strutturazione sociale si fonda anche su stabili rapporti di coppia a distanza.
Testualmente alcuni dei principi fissati dalla Cassazione:
“Si ha convivenza more uxorio , rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale”.
Infatti la Suprema Corte è giunta alla conclusione di cui sopra sulla base della premessa di significativi mutamenti sociali nel frattempo intercorsi, premessa riassumibile nel seguente concetto: “ Tutti questi fattori di un cambiamento sociale che è ormai verificato nella società comportano che si instaurino e si mantengano rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che in passato ( non solo nelle famiglie di fatto ma, ugualmente, anche all’interno delle famiglie fondate sul matrimonio) e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione. Sono tutte situazioni in cui può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”.
Indubbiamente con questa pronuncia si accede ad un’interpretazione estensiva del concetto di convivenza , soprattutto rispetto anche a leggi recenti quali la Cirinnà (L.n. 76/2016, meglio nota quale legge sulle unioni civili, disciplinante in realtà anche le convivenze eterosessuali, ancorandole però ad una dichiarazione anagrafica fondata sulla coabitazione in immobile costituente comune residenza).
Tuttavia tale interpretazione sembra meglio recepire la realtà sociale e si sa che il diritto quando non determina i comportamenti sociali, precedendoli ( si pensi alla, allora , rivoluzionaria legge antifumo nei locali aperti al pubblico che ha modificato le abitudini ed i rapporti sociali – con enorme beneficio per la collettività-) , deve cercare di rincorrere i mutamenti sociali nel frattempo intervenuti , adeguandosi.

Indirizzo

Piazza M. Te Zerbion 34/e
Saint-Vincent
11027

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