06/02/2026
TORINO E GLI SCONTRO ALLA MANIFESTAZIONE DI ASKATASUNA
💬 Il caso di Torino offre numerosi spunti di riflessione giuridica. La decisione del GIP del Tribunale di Torino di scarcerare i tre manifestanti arrestati, disponendo misure alternative (domiciliari e obbligo di firma), ha suscitato diversi interrogativi.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza:
🔨 Il “tentato omicidio” ai danni dell’agente di polizia.
Nonostante le richieste di contestazione del reato in parola da parte di larga parte della società indignata, i magistrati torinesi hanno individuato, per ora, solo i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale; questo, perché, dalle immagini a disposizione parrebbe che dalla condotta posta in essere dal manifestante non emergano “atti diretti in modo non equivoco a commettere un omicidio”. Dirimenti sono state, in particolare, le zone del corpo colpite dal manifestante con il martello, nonché la dinamica e l’intensità dei colpi.
❗ ATTENZIONE: L’episodio dell’agente colpito è gravissimo e deprecabile dal punto di vista morale e sociale, ma resta il fatto che le prime indagini giudiziarie stanno ridimensionando le posizioni al vaglio dei magistrati.
🔥 Il reato di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.).
La Procura torinese ha anche ipotizzato il reato di devastazione, ma per ora procede contro ignoti. La devastazione, come ricordato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 25436/2007, “richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l’incolumità dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa”. Pertanto, se gli atti restano circoscritti a singoli episodi di scontro, come potrebbe succedere per i fatti accaduti alla manifestazione di Torino, il reato in parola rischia di ve**re meno.
⛓️ Misure cautelari: la decisione del giudice di non disporre la misura cautelare della detenzione in carcere è dovuta al rispetto di un principio cardine del nostro ordinamento, cioè quello del carcere come extrema ratio. Non essendo stato ritenuto un reale pericolo di reiterazione organizzata del reato o di inquinamento probatorio, l’obbligo di firma per i tre soggetti arrestati è stato considerato lo strumento più adeguato e proporzionato al caso di specie.
👉 Alla luce di tutto ciò, la domanda è d'obbligo: la legislazione attuale è ancora in grado di dare una risposta sanzionatoria adeguata ai reati commessi durante le manifestazioni violente o è necessaria una riforma organica della materia?