Candiano Avvocati

Candiano Avvocati Lo Studio Legale Candiano è stato fondato nel 1984. Sin da allora garantisce alla sua clientela un?

13/12/2023

Entro il 31 dicembre prossimo i Comuni dovrebbero adottare un atto ricognitivo per «evitare il verificarsi di effetti giuridici irreversibili». L'avvocato Luca Candiano alza l'asticella dell'attenzione e... della consapevolezza 

 # # # Ciclo di incontri sul P.S.A.  # # #1° Incontro -> martedì 10 ottobre 2023 ore 9:00- Sala Consiliare Via S. Antoni...
10/10/2023

# # # Ciclo di incontri sul P.S.A. # # #

1° Incontro -> martedì 10 ottobre 2023 ore 9:00- Sala Consiliare Via S. Antonio CALOPEZZATI

"Collocazione nella gerarchia delle fonti Della disciplina dell'uso del territorio. Principi Costituzionali"

2° Incontro -> mercoledì 11 ottobre 2023 ore 9:00 - Pala Teatro Via Antonio Canova - MIRTO - CROSIA

3° Incontro -> giovedì 12 ottobre 2023 ore 9:00 - Teatro Comunale Piazza Pertini CASSANO ALL'IONIO

«Ogni plesso dovrebbe ospitare non meno di 3 sezioni, mentre a via Torino se ne prevede una soltanto: anomalia che produ...
04/10/2023

«Ogni plesso dovrebbe ospitare non meno di 3 sezioni, mentre a via Torino se ne prevede una soltanto: anomalia che produce uno squilibrio finanziario non potendosi realizzare le possibili economie di scala, per esempio in tema di impiego di personale ausiliario. Ma il dimensionamento si rileva anche sotto il profilo didattico e logistico, tant’è che un’altra norma segnala l’opportunità di prevedere edifici contigui per scuole materne ed elementari, qui pure disattesa».

Nicola Candiano torna sull’investimento di quasi 900mila euro che il Comune di Co-Ro ha destinato per riqualificare la scuola all’interno del contesto urbano di Rossano scalo: «Una spesa da evitare, a prescindere, finché si è in tempo». Ecco perché

🔹🔹🔹Cos'è l'accordo quadro e quella consulenza di circa 170mila euro sottoscritta dal comune di Co-Ro?🔹🔹🔹L’accordo quadro...
27/09/2023

🔹🔹🔹Cos'è l'accordo quadro e quella consulenza di circa 170mila euro sottoscritta dal comune di Co-Ro?🔹🔹🔹

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale con cui si definiscono le clausole di base di un rapporto tra Amministrazione/i ed operatore/i per quanto attiene le quantità, le qualità ed il prezzo delle prestazioni da rendere per un periodo massimo di 4 anni. Esso è l’esito di una procedura ad evidenza pubblica, nella forma prevista per importo e/o tipo di prestazioni.

Insomma, un contratto con un nome diverso. In quali casi viene utilizzato? - Originariamente, nel Codice degli Appalti del 2006, era stato pensato solo per i lavori di manutenzione, poi con la riforma del 2016 è stato esteso anche ai servizi intellettuali ed in tal senso ha trovato conferma nel testo del Codice emanato quest’anno, nel 2023. Ma sia i lavori che i servizi, devono però presentare determinate caratteristiche imprescindibili.

Ci può spiegare meglio questo aspetto? - L’Accordo quadro si presenta come un contratto aperto, che mira a procurare il vantaggio di risparmiare tempi e costi, quando si prevede la reiterazione di procedure di affidamento in un determinato arco di tempo: perciò grazie alla preventiva stipula di un Accordo quadro, si può attivare la prestazione “a semplice chiamata”, al verificarsi delle condizioni ivi previste e secondo la già compiuta individuazione di specifiche tecniche, tempi, qualità e prezzi. Con la precisazione che la committenza non si obbliga alla chiamata, ma se chiama deve rivolgersi al soggetto con cui ha stabilito l’Accordo quadro. In base a ciò è evidente che l’accordo quadro si deve riferire solo ed esclusivamente a prestazioni omogenee e ripetibili.

Quindi, volendo fare un esempio? In tema di appalti di lavori di manutenzione sono tipici quelli cui vi ricorrono le FF.SS. , per le rotaie ed altri meccanismi propri della rete ferrata; mentre per i Comuni i settori di elezione sono le reti idriche e fognarie: si tipizzano gli interventi, si prefissano i prezzi dei materiali, dell’impiego delle risorse umane e dell’uso dei mezzi meccanici, e poi si applicano ad ogni chiamata.

Mentre per prestazioni intellettuali, come funziona? Anche qui la pre-condizione essenziale è la omogeneità e ripetitività delle prestazioni. Sempre un Comune – per le opere appartenenti a categorie omogenee inserite nella sua programmazione pluriennale – potrà attivare una procedura ad evidenza pubblica per giungere ad un accordo quadro con uno o più operatori – per esempio - per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica per ciascuna di esse. Oppure, nel caso in cui organizzi ogni anno numerosi eventi pubblici, può utilizzare tale strumento contrattuale per la redazione dei relativi Piani di sicurezza richiesti per legge.

E, dunque, nel caso che è stato oggetto di polemica a Corigliano-Rossano cosa ci dice? Qual è la chiave di lettura? Premesso che di tale vicenda io ho preso visione solo della delibera di indirizzo della Giunta e della determina dirigenziale, mi pare problematico poter affermare che nella fattispecie sussistano le condizioni per il ricorso all’Accordo quadro.

La Determina in questione – con dubbi di coerenza con la delibera di indirizzo che si sofferma solo sulla questione Enel – fa riferimento ad attività di consulenza “pura” su ben quattro diverse aree tematiche, senza nessuna evidente omogeneità tra loro, e per di più declinate in titoli assolutamente generici, oltre che con esigenze temporali di dubbia attualità e concretezza.

Mi spiego meglio. Nel caso della Centrale Enel da una parte non si conoscono ancora le intenzioni della Società sotto il profilo della transizione energetica in attesa del suo nuovo emanando Piano industriale; e dall’altra c’è il problema dei tempi per lo smantellamento dell’esistente.

Mentre le tematiche delle ex aree ASI e delle concessioni demaniali sono poste con una genericità estrema, e non paiono poi di così rilevante complessità.

In ogni caso, per le implicazioni che hanno sul Governo del territorio, esse richiedono – a monte - l’operatività degli strumenti di programmazione come il P.S.A. o il Piano Spiaggia, ai cui redattori potrebbero rimettersi la soluzione di alcune questioni : tematiche che, per rilevanti profili, sarebbe peraltro opportuno affrontare in un ambito territoriale più ampio di quello comunale.

Infine, per quanto riguarda poi la tematica delle ZES è singolare che si faccia ancora riferimento al Porto di Corigliano-Rossano, senza tener conto del Decreto Legge Sud emanato ai primi di settembre che – superando il livello delle Aree portuali ed aereoportuali - ha esteso l’operatività delle agevolazioni a tutto il territorio meridionale, accentrandone la gestione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Possiamo aggiungere qualche altro dettaglio che ci sfugge? - Aver messo insieme profili diversi all’interno della stessa tematica come quella dell’Enel, a base di un’unica procedura ad evidenza pubblica sia pure finalizzata alla trattativa privata, ha predefinito i margini dell’indagine preliminare di mercato una ristretta cerchia di contraenti, lasciando fuori – per esempio - l’operatore specializzato in una delle materie richieste, come l’urbanistica, ma privo di competenza sul tema energetico o su quello economico.

Nel delineato contesto di incertezza ed in mancanza di stringente attualità dei temi da affrontare, è legittimo poi interrogarsi sull’opportunità di assumere un vincolo contrattuale per una durata che va al di là del mandato del Sindaco, a pochi mesi dalle elezioni.






La parola all'esperto. Parla Nicola Candiano che illustra nei dettagli e con semplicità quel provvedimento che nei giorni scorsi ha innescato una polemica tra Maggioranza e Opposizione. Apriamo un nuovo ciclo di consapevolezza

16/05/2023

➡️➡️Concessioni : è polemica

⬇️⬇️⬇️
Nicola Candiano ne parlerà con Matteo Lauria a in onda su LaC TV mercoledì alle ore 23:30
📺Canale 11 del digitale terrestre
📺Canale 411 TV-SAT
📺Canale 820 Sky

17/04/2023

🔹 e strumenti di tutela negli .
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📣 La ha approvato il “Prezzario dei della Calabria” per l’anno 2023.
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🗣️L'aggiornamento infrannuale del prezziario regionale dei ll.pp. è previsto dal legislatore italiano tra le misure predisposte per fronteggiare gli eccezionali dei dei materiali da , dei e dei prodotti .
In particolare l’art. 26,com. 6-bis D.L. n. 50 del 2022, prevede che - in deroga all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 - per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/23 (già in essere per tutto il 2022) è redatto applicando i prezziari aggiornati dalle o, in mancanza, quelli aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero.
Lo scopo è quello di affidare e/o eseguire un contratto in condizioni di equilibrio, a dell’effettività delle prestazioni e della loro idoneità a perseguire il .

Nella oggettiva situazione di straordinarietà della congiuntura economica, si sono inoltre ipotizzati altri strumenti – a legislazione vigente - per garantire un riequilibrio delle posizioni contrattuali negli appalti.
La ammette, anche in corso di esecuzione dei lavori ( Piemonte n. 180/2023), una rinegoziazione delle condizioni di contratto afferenti il dato strettamente economico.
In tali casi, l’ deve avanzare apposita istanza dettagliata, al fine di evidenziare l’incremento delle singole voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dei lavori e deve dimostrare che l’incremento è dovuto a sopravvenienze estranee ed eccezionali al normale ciclo economico.
Un’altra strada è tracciata dall’ che, estendo l’applicazione dell’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022, convertito in l. n. 79/2022, espressamente riferito agli relativi al , ha riconosciuto la possibilità di una variante in corso d’opera qualora l’aumento significativo del costo dei materiali integri una circostanza imprevista ed imprevedibile.
In tali casi è possibile proporre l’adozione di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, com. 1, lett. c), n. 1, d. lgs. n. 50/2016, che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte agli aumenti dei costi ma senza nuovi oneri per la finanza pubblica e senza alterare la natura del contratto.

Nel mentre la legislazione emergenziale può considerarsi in progress per il continuo adattamento alle mutevoli esigenze, è intervenuto il approvato con D.lgs. n. 36/2023, in vigore dal 1 aprile ma efficace dal 1 luglio 2023.
Sul punto della l’art. 106 del previgente Codice è stato sostituito con l’art. 60 del nuovo testo: mentre il primo ne prevede(va) il carattere facoltativo e ne subordina(va) l’applicazione alla sua previsione nei documenti di (con la consequenziale necessità che le norme emergenziali operino in deroga), il Codice novellato ne determina l’obbligatorietà fissandone la soglia di operatività al 5% ed il recupero nella percentuale dell’80% (migliorando nettamente i limiti precedenti fissati).

28/03/2023

SS106, Perché la deroga al dibattito pubblico? Candiano: C’è forse inganno su scelta tracciato?

SS106, Perché la deroga al dibattito pubblico?Il dibattito pubblico è un passaggio procedimentale previsto dal Codice de...
01/03/2023

SS106, Perché la deroga al dibattito pubblico?

Il dibattito pubblico è un passaggio procedimentale previsto dal Codice degli Appalti (Art. 22/2°comma) e dal relativo Regolamento, quando si tratta di approvare grandi opere pubbliche aventi determinate caratteristiche. In sostanza si tratta di un modello di democrazia partecipativa, definito essenziale per il coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere avente rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio.

SS106, Perché la deroga al dibattito pubblico? Candiano: C’è forse inganno su scelta tracciato?

Concessioni balneari, le amministrazioni comunali dovrebbero evitare di avviare nuove procedure
10/02/2023

Concessioni balneari, le amministrazioni comunali dovrebbero evitare di avviare nuove procedure

È quanto rilevano gli avvocati Nicola e Luca Candiano: «Altrimenti si rischia di introdurre nell’ordinamento giuridico provvedimenti obsoleti e superati ab origine, determinando ulteriori elementi di incertezza»

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