Studio Legale Avv. Natale Graziano

Studio Legale Avv. Natale Graziano Lo Studio si occupa di civile, penale, amministrativo, lavoro e previdenza. Patrocinio innanzi a Tribunali, Tar, Cassazione, Consiglio Stato, Corte Conti.

17/05/2024

In punto all’annosa questione dei balneari, si segnalano le tre ordinanze del Consiglio di Stato, numero 1813/2024, 1814/2024 e 1815/2024, depositate ieri, che nell’ accogliere alcune istanze cautelari, hanno affermato il principio che sulla spiaggia prevale l’interesse privato a continuare l’attività dello stabilimento balneare, ancorché decaduta la concessione, poiché i Comuni, hanno sostenuto i Giudici della suprema giurisdizione amministrativa, allo stato, non sono in grado di predisporre le gare per affidare a terzi le aree demaniali sulle quali insistono le attività già operanti. Questi pronunciamenti seguono alla precedente ordinanza numero 3943/2024 del 30 aprile, sempre dal Consiglio di Stato, che già aveva sospeso la messa a gara delle concessioni demaniali marittime vigenti in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea sulla validità dell’articolo 49 del Codice della navigazione.

18/09/2022

SEI SCATTI SUL TFS -
Lo studio si sta occupando dei ricorsi contro l’INPS per il recupero dei 6 scatti sul tfs e ricalcolo della base pensionabile del personale in congedo a domanda di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 bis d.L. 387/87 e L. 232/90 (55 anni di età e 35 anni di servizio utile). Info al 3387026699,

06/11/2020

IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE CONTENUTE NEL NUOVO DPCM, AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID -19, SI AVVISANO I CLIENTI CHE LO STUDIO SI LIMITERA' AI SOLI CONTATTI TELEFONICI OVVERO A MEZZO MAIL, PER TUTTE LE POSIZIONI CHE RICHIEDERANNO LA TRATTAZIONE IN PRESENZA E’ NECESSARIO FISSARE APPOSITI APPUNTAMENTI.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

RICORSO TAR LAZIO INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA – DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO (180 GIORNI X3). INSERIMENTO NELLA PRIMA ...
06/08/2020

RICORSO TAR LAZIO INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA – DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO (180 GIORNI X3). INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA GPS (EX SECONDA FASCIA D’ISTITUTO).

Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 30 giugno 2020 n. 4167/2020, rivedendo i precedenti indirizzi giurisprudenziali, ha riconosciuto quale titolo abilitante il servizio maturato pari a 36 mesi (180 giorni x 3 scolastici).

Ciò premesso i Docenti con servizio pari a 180 giorni per tre anni dovranno essere considerati abilitati all’insegnamento, in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali le cui scadenza è fissata per domani 6 agosto, salvo proroghe.

Pertanto si informano tutti i Docenti che abbiano maturato detti requisiti di servizio che il sottoscritto Avv. Natale Graziano è in procinto di predisporre il ricorso collettivo al fine di impugnare il decreto n. 60 del 10.07.2020 per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali.

Possono partecipare al ricorso tutti i Docenti, con o senza 24 CFU, che ritengono lesi i diritti sopra descritti e che abbiano maturato servizio pari a 180 giorni per 3 anni svolto nelle Scuole Pubbliche, ivi inclusi i Diplomati I.T.P.
Il termine per aderire al ricorso è fissato al 31 Agosto 2020.
Chi fosse interessato, può contattare l’Avv. Natale Graziano al numero 3387026699 - foro di Cosenza –, oppure inviare una email: [email protected] con oggetto: “RICORSO GPS”. Lo Studio valuterà la proponibilità della domanda e in caso positivo ne indicherà i relativi costi.

06/08/2020

RICORSO TAR LAZIO INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA – DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO (180 GIORNI X3). INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA GPS (EX SECONDA FASCIA D’ISTITUTO).

Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 30 giugno 2020 n. 4167/2020, rivedendo i precedenti indirizzi giurisprudenziali, ha riconosciuto quale titolo abilitante il servizio maturato pari a 36 mesi (180 giorni x 3 scolastici).

Ciò premesso i Docenti con servizio pari a 180 giorni per tre anni dovranno essere considerati abilitati all’insegnamento, in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali le cui scadenza è fissata per il 6 agosto, salvo proroghe.

Pertanto si informano tutti i Docenti che abbiano maturato detti requisiti di servizio che il sottoscritto Avv. Natale Graziano è in procinto di predisporre il ricorso collettivo al fine di impugnare il decreto n. 60 del 10.07.2020 per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali.

Possono partecipare al ricorso tutti i Docenti, con o senza 24 CFU, che ritengono lesi i diritti sopra descritti e che abbiano maturato servizio pari a 180 giorni per 3 anni svolto nelle Scuole Pubbliche, ivi inclusi i Diplomati I.T.P.
Il termine per aderire al ricorso è fissato al 31 Agosto 2020.
Chi fosse interessato, può contattare l’Avv. Natale Graziano al numero 3387026699 - foro di Cosenza –, oppure inviare una email: [email protected] con oggetto: “RICORSO GPS”. Lo Studio valuterà la proponibilità della domanda e in caso positivo ne indicherà i relativi costi.

12/05/2020

Il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. È in questi termini che si è espressa la VI sezione della Corte di legittimità con la recente Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 5972 della quale di seguito si offe la massima;

“Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità; con la conseguenza che il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra un inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza”
Ad ogni modo per un maggiore e più approfondito esame della questione si riporta di seguito l’intero provvedimento. Buona lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3861-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4478/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha risolto, per inadempimento della stessa (OMISSIS), il contratto preliminare con cui quest’ultima aveva promesso di vendere ad (OMISSIS) ed (OMISSIS) un appartamento risultato privo di certificato di abitabilita’.
La corte capitolina ha ritenuto la signora (OMISSIS) inadempiente alle obbligazioni su di lei contrattualmente gravanti sul rilievo che la stessa “ben avrebbe potuto superare la ragionevoli e fondate obiezioni delle controparti richiedendo ed ottenendo in corso di causa il certificato mancante, a riprova della possibilita’ di ottenerlo e dunque di trasferire un immobile perfettamente in regola sotto tutti i canoni richiesti dalla legge, ma, dalla risposta fornita dal Comune di Roma a seguito della richiesta di informazioni inoltrata dalla Corte, e’ emerso il rigetto della domanda presentata dall’appellante dopo l’emissione della sentenza impugnata, per carenza della necessaria documentazione, ne’ l’appellante ha dedotto di aver superato la questione con l’integrazione della documentazione mancante ovvero con la presentazione nel corso ulteriore del giudizio di una nuova domanda completa, sicche’ non solo e’ ultronea la richiesta di c.t.u., cosi’ come di acquisizione della perizia di parte sulla regolarita’ dell’immobile, ma l’adempimento della promissaria alienante risulta definitivamente accertato e quindi fondata la domanda di risoluzione proposta dagli originari attori” (pag. 9 della sentenza).
Gli intimati hanno resistito con contro ricorso.
La causa e’ stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 11.7.19, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria.
Con il primo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1477 e 1337 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c., nonche’ del testo unico sull’edilizia, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendola inadempiente per non aver offerto alla controparte il certificato di agibilita’ dell’immobile promesso in vendita. Nel mezzo di ricorso si argomenta che la rilevanza della requisito dell’agibilita’ e’ rimessa al concreto apprezzamento delle parti e che, nella specie, i promissari acquirenti non avevano chiesto l’esibizione di tale certificato ne’ al momento della stipula del preliminare, ne’ successivamente, fino al telegramma da loro inviato il 7 gennaio 2002, in prossimita’ della data fissata per il rogito. In sostanza la ricorrente sostiene che signori (OMISSIS) e (OMISSIS), con il comportamento negoziale da loro tenuto in sede di stipula del preliminare ed anche successivamente, avevano esonerato la promittente venditrice dalla consegna del certificato di agibilita’ dell’immobile; cosicche’ la richiesta di tale certificato avanzata pochi giorni prima della data fissata per il rogito doveva considerarsi contraria a buona fede.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento.
Ancora di recente questa Corte avuto modo di chiarire:
per un verso, che, nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilita’ costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiche’ vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilita’; con la conseguenza che il mancato rilascio della licenza di abitabilita’ integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilita’ o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (cosi’ Cass. 23265/19);
per altro verso, che, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilita’ non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravita’ dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilita’ del bene (cfr. ex multis Cass. 29090/17).
Tanto premesso in diritto, il Collegio rileva che la doglianza sviluppata nel motivo di ricorso in esame si fonda su un presupposto di fatto – che i promissari acquirenti avrebbero esonerato la promittente venditrice dalla consegna del certificato di agibilita’ – che non emerge dalla sentenza impugnata e non puo’ formare oggetto di accertamento nel giudizio di legittimita’; ne’, d’altra parte, il mezzo di impugnazione, riferito al vizio di violazione di legge, censura l’impugnata sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto qualificabile come decisivo (in quanto di per se stesso dimostrativo del dedotto esonero della promittente venditrice dalla consegna del certificato di agibilita’).
Correttamente, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che la promettente venditrice fosse tenuta a produrre il certificato di abitabilita’ dell’immobile promesso in vendita ed ha poi proceduto al concreto apprezzamento della gravita’ di tale inadempimento, ritenendo, con giudizio di fatto non specificamente censurato nel mezzo di ricorso, che la signora (OMISSIS) non solo non aveva consegnato il certificato di abitabilita’ entro il termine fissato per il rogito, ma, omettendo di richiedere ed ottenere il certificato in corso di causa, non aveva nemmeno dimostrato che l’immobile fosse concretamente agibile.
Il secondo motivo di ricorso – che attinge la decisione della corte di appello di non disporre, ritenendola ultronea, la CTU richiesta dall’odierna ricorrente – va pur esso disatteso.
La consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio sottratto alla disponibilita’ delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (cfr. Cass. 15219/07). Tale decisione, ove adeguatamente motivata, non e’ censurabile in cassazione (cfr. Cass. 17399/15). Nella specie, la corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione, la’ dove ha dato conto di aver ritenuto assorbente il rilievo, emerso dalla risposta fornita dal Comune di Roma alla richiesta di informazioni all’uopo formulata, della mancata attivazione della odierna ricorrente per l’ottenimento del certificato mancante (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata, righe 4 e seguenti).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

Comunico che a far data dal 4 maggio, in ottemperanza alle disposizioni e prescrizioni contenute nel dpcm 26 aprile 2020...
03/05/2020

Comunico che a far data dal 4 maggio, in ottemperanza alle disposizioni e prescrizioni contenute nel dpcm 26 aprile 2020, lo Studio sarà operativo. Per questa fase iniziale si riceverà per appuntamento chiamando all’utenza fissa 0983510030 ovvero al mobile 3387026699.

11/03/2020

Per le note disposizioni di contrasto all’epidemia in atto, comunico che lo Studio non riceverà fino a cessata emergenza. È inteso che il lavoro non comportante l’esigenza di avere diretti contatti con i clienti prosegue regolarmente avvalendosi della tecnologia informatica e telematica. In ogni caso per urgenze è possibile contattarmi al n. 3387026699. Speriamo vivamente ad un pronto e sicuro ritorno alla normalità.

07/12/2019

Ritenendo di fare cosa gradita di seguito riporto una mia breve riflessione su uno dei temi di scottante attualità.
Interessi moratori e altre componenti ai fini della determinazione del tasso usuraio Ordinanza Cass., sez. I, 22.10.2019 n. 26946 di rimessione alle Sezioni Unite
L’incerto panorama che da tempo contrassegna la materia di determinazione del tasso usurario ha recentissimamente registrato un ennesimo delicato passaggio con la Ordinanza della prima Sezione della Cassazione che ha rimesso alle Sezioni Unite l’intricata problematica sui criteri di determinazione dell’usura.
Per ovvie ragioni di brevità non starò qui ad illustrare i termini dell’articolato dibattito alimentato negli anni da insigni autori certamente più qualificati di chi scrive, sullo scottante tema della incidenza sul tasso soglia degli interessi moratori e sulle modalità di computo di questi, più semplicemente mi limiterò a qualche breve riflessione sui quei profili problematici che finora non hanno trovato adeguata risposta tampoco con la pure nota recente pronuncia a Sezioni Unite del 20.6.2018 (Cass. S.U. 20.6.2018 n. 16603) che pareva avere, in qualche modo, sopito i contrasti di poi puntualmente riaffiorati con la successiva Sentenza della terza sezione (c.f.r. Cass. Sez. III - 30.10.2018 n. 27442 – rel. Dr. Rossetti) nella quale tutto è stato rimesso in discussione con l’affermazione “è nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”
Il ragionamento in sintesi estrema ruota sul rilievo che le rilevazioni del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) vengono effettuate trimestralmente sulla base di rilevazioni statistiche che fanno esclusivo riferimento ai tassi corrispettivi e che analoghe rilevazioni non sono state, invece, mai compiute con riferimento ai tassi di mora, ciò, è stato spiegato, sarebbe dovuto al fatto della loro natura non necessaria, bensì, come prima accennato, meramente eventuale, in quanto dovuti soltanto nel caso di inadempimento.
Se dunque è vera la circostanza che il T.E.G.M. (e conseguentemente il tasso soglia) sono stabiliti in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all’erogazione del credito), tutto questo porta ovviamente a concludere come, allo stato, non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti, si giunge a una rilevazione priva di qualsiasi affidabilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro entità disomogenee (il tasso di interesse moratorio pattuito ed il tasso soglia calcolato in forza di un T.E.G.M. che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi). In sostanza, quindi, secondo questa impostazione, pur volendo ritenere corretto il principio di diritto più volte enunciato dai Giudici di legittimità, ad oggi, tuttavia, una verifica in termini oggettivi della natura usuraria degli interessi di mora risulta impedita dall’assenza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare. Pertanto, fino a quanto non verrà prevista a livello ministeriale una rilevazione del T.E.G.M. specifico anche per gli interessi di mora non sarà possibile operare uno scrutinio di questi ultimi in termini di usura oggettiva. Come a dire che il tasso moratorio in teoria ed in linea di principio necessita anch’esso di una verifica in termini di usurarietà oggettiva, ma in pratica ciò non è (ancora) possibile per mancanza del termine di raffronto.
E’ stato pure sostenuto il principio della necessaria simmetria tra tasso globale medio e tasso effettivo globale del singolo rapporto, il che dovrebbe comportare la conseguenza (e la posizione delle Sezioni unite della Suprema Corte appare chiara in tal senso) che, laddove tale simmetria non venisse rispettata, i decreti ministeriali trimestrali di rilevazione del TAEGM che non includano taluni elementi, tra cui gli interessi di mora ed altre importanti voci, attesa la natura di provvedimenti amministrativi, questi andrebbero ritenuti illegittimi per violazione della legge 108/96 e succ. int. in quanto fonti secondarie adottati in applicazione della predetta fonte legislativa e perciò suscettibili di essere disapplicati da parte del Giudice ordinario.
Venendo, infine, all’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite di recente conio, la n. 26946 del 22.10.2019, appare chiara la preoccupazione della Suprema Corte di pervenire in breve ad una sintesi definitiva che finalmente crei stabilità in questo delicato settore nel quale si registra un contenzioso giunto a livelli non più controllabili che tanto disorientamento sta disseminando nei vari fori con pronunce spesso a dir poco sorprendenti e con pesanti riflessi sull’economia e sul mercato del credito più in generale. Come i più avranno avuto modo di leggere, i quesiti proposti dalla prima sezione remittente sono di una puntualità tale che difficilmente la Sezioni Unite in questa occasione si sottrarranno dal fornire quel decisivo orientamento nomofilattico che tutti ci attendiamo. Si parte dal primo quesito nel quale la remittente sezione chiede se la lettera degli articoli 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonchè le indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge (altro fondamentale canone interpretativo ricompreso pure nell’art. 12 delle disp. sulla legge in generale – c.d. preleggi) escludano l’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM, nonché (e siamo al secondo quesito) se ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità. Come ben si vede siamo ad un passaggio cruciale che speriamo conduca ad approdi significativi e stimoli, finalmente l’indolente legislatore ad assumersi le sue responsabilità ponendosi, così fine a questa infinita fase di supplenza della giurisdizione i cui effetti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti.

22/06/2018

Sentenza di indubbio interesse è quella fresca di stampa assunta a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione: si tratta della n. 16303 pubblicata il 20 giugno scorso in materia di usura bancaria e che pare avere composto il contrasto circa l’incidenza della Commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia dell’usura. La Corte di legittimità con la richiamata pronuncia nomofilattica ha senza mezzi termini sancito che limitatamente ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Il che, come ben può comprendersi, significa che d’ora in avanti bisogna tenere conto dell'entità delle CMS, per come rilevate nei decreti del ministero dell’economia, ai fini della determinazione della soglia di legge oltre la quale si verifica l'usura presunta.

Indirizzo

Via Galeno, 27/b
Rossano
87064

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Giovedì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

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