29/05/2026
Il cambio di sede lavorativa non integra sempre un .
La , con ordinanza n. 4198/2026, ribadisce che la garanzia delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” dettata dall’art. 2103 c.c. opera solo in caso di mutamento dell’ , mentre gli spostamenti interni restano espressione del potere direttivo datoriale.
La Corte chiarisce anche i limiti del controllo giudiziale sul trasferimento: il datore di lavoro non deve dimostrare l’inevitabilità della misura, ma solo la sua coerenza con le finalità organizzative.
Tra le ragioni legittimanti rientra anche l’ . Dato l’impatto sulla vita del lavoratore, resta comunque essenziale una motivazione concreta e non arbitraria
di Michele Costantino
La mobilità geografica del personale continua a rappresentare un tema centrale nel rapporto di lavoro, mettendo in relazione le esigenze organizzative dell’impresa con l’interesse del lavoratore alla stabilità della propria sede. L’articolo 2103, co. 8, c.c. stabilisce che il trasferimento d...