20/07/2016
INTERESSANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO - SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE PER CREDITI CONTRIBUTIVI (CASSAZIONE I SEZ. CIVILE SENT. N. 4455/2016)
Con Sentenza n. 1804 del 16 giugno 2016 il Tribunale di Milano Sez. Lavoro ha accolto il ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento avente ad oggetto crediti contributivi rivendicati dall'INPS e notificata in via solidale alla società beneficiaria nata dalla scissione parziale.
La Sentenza appare di grande attualità e di notevole interesse, perchè interviene in modo chiaro in una materia - la responsabilità solidale per crediti contributivi - in continua evoluzione e sancisce, in estrema sintesi, tre principi fondamentali:
a) è stata dichiarata l'estinzione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale; la sentenza ha escluso, come richiesto da Equitalia e INPS, che possa trovare applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. nei casi in cui, come quello oggetto di giudizio, il debitore principale - la società scissa - aveva promosso a suo tempo opposizione alle medesime cartelle poi rinotificate alla società beneficiaria;
b) ha ribadito, nel merito, un errore procedurale in cui è incorsa Equitalia sulla scorta di quanto già affermato da precedenti statuizioni in identico giudizio - Trib. Bergamo sez. Lavoro sent. 608/2012 e Trib. Ravenna sez. Lavoro sent. 715/2011; infatti, il concessionario ha rinotificato alla società beneficiaria le stesse cartelle di pagamento a suo tempo notificate alla società scissa senza che l'INPS - ossia il creditore - avesse preventivamente formato il ruolo nei confronti della società beneficiaria obbligata in solido, limitandosi a ristampare le stesse cartelle ed a modificare - anche in modo artigianale - la denominazione del destinatario;
c) infine, la sentenza in argomento ha affrontato anche il tema delle limitazioni previste dalla legge in materia di responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater terzo comma c.c. Sul punto il Tribunale di Milano, accogliendo la tesi difensiva della società ricorrente, ha richiamato la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4455 del 7 marzo 2016 con la quale si è ribadito che "la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastole al momento della scissione e dunque disponibile per i creditori a tutela del loro credito".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni che hanno recepito in pieno le tesi difensive avanzate dalla società opponente, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso in opposizione annullando le cartelle impugnate.