Studio Legale Assennato

Studio Legale Assennato Lo Studio Legale Assennato opera da oltre vent’anni a Roma, Bari e Cosenza, rappresentando una mod

Con la Sentenza n. 6282 del 27 giugno 2017 il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - ha ribadito che le domande ...
17/01/2018

Con la Sentenza n. 6282 del 27 giugno 2017 il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - ha ribadito che le domande giudiziali di natura creditoria nei confronti delle società sottoposte alle misure di prevenzione ex d.lgs 159/2011 devono essere fatte valere dinanzi al Giudice Delegato nell'ambito della procedura di cui agli artt. 52 e ss. del d.lgs 159/2001.
In capo al Tribunale Ordinario rimane senza dubbio la competenza a conoscere delle domande volte all'accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro, richiamandosi un noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia fallimentare che si può interamente applicare al caso dell'impresa sottoposta a misura di prevenzione.
La nota in oggetto, oltre ad esaminare quanto affermato dal Tribunale Ordinario di Roma in tema di competenza e giurisdizione, affronta in via generale la problematica degli effetti delle misure di prevenzione sui rapporti contrattuali pendenti come previsto dall'art. 56 del d.lgs 159/2011 - c.d. Codice antimafia - con particolare riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro.

Dal 2012 al 2016 le cause di lavoro del settore privato in Italia sono scese del 33%. In particolare, calano del 69% le ...
27/02/2017

Dal 2012 al 2016 le cause di lavoro del settore privato in Italia sono scese del 33%. In particolare, calano del 69% le liti sulla cessazione del rapporto.

Dal 2012 al 2016 le cause di lavoro del settore privato in Italia sono scese del 33%. Calano del 69 per cento le liti sulla cessazione del rapporto

26/01/2017

CASSAZIONE: SI' AL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI ASSENZA PER LA VISITA FISCALE

Uno dei temi oggetto di evoluzione giurisprudenziale appare senza dubbio la mancata reperibilità del lavoratore per la visita fiscale.
Di recente, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017, chiarendo i dubbi in merito alla possibilità per il lavoratore in malattia di non farsi trovare a casa durante le visite fiscali. Nello specifico, la Corte ha configurato non già l’onere, bensì l’obbligo per ciascun lavoratore ammalato di rendersi disponibile e, dunque, di farsi trovare nel luogo in cui ha il domicilio al fine di essere sottoposto alla visita fiscale. Ove ciò non avvenga, il prestatore suddetto si renderebbe responsabile sia nei confronti dell’INPS che del datore di lavoro. L’allontanamento del lavoratore dal luogo di abitazione è consentito solo qualora ricorrano serie e comprovate ragioni e purché questi provveda a darne comunicazione tempestivamente ai competenti organi di controllo (a meno che non sussistano ragioni che precludano allo stesso tale comunicazione). Una volta che il prestatore si sia sottoposto alla dovuta visita, è libero di allontanarsi dal domicilio, cessando in tal modo l’obbligo di rendersi reperibile, salvo casi eccezionali.

16/01/2017

CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER G.M.O. LEGATO AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE REDDITIVITA'

Con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo per ragioni legate al profitto e ad una migliore redditività dell'azienda.
Come noto, era possibile licenziare per g.m.o. solo se sussisteva uno stato di crisi aziendale o una perdita di fatturato. Con la pronuncia della Cassazione, invece, viene dato riconoscimento al principio per cui il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, in cui rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione datoriale, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, scelta che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.
C'è da precisare che resta comunque al Giudice il potere di controllo sulla reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. In conseguenza della nuova interpretazione giurisprudenziale, non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta datoriale che comporti la soppressione della mansione o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività della scelta e non emerga, invece, la sua pretestuosità.

INTERESSANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO - SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE PER CREDITI CONTR...
20/07/2016

INTERESSANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO - SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE PER CREDITI CONTRIBUTIVI (CASSAZIONE I SEZ. CIVILE SENT. N. 4455/2016)

Con Sentenza n. 1804 del 16 giugno 2016 il Tribunale di Milano Sez. Lavoro ha accolto il ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento avente ad oggetto crediti contributivi rivendicati dall'INPS e notificata in via solidale alla società beneficiaria nata dalla scissione parziale.
La Sentenza appare di grande attualità e di notevole interesse, perchè interviene in modo chiaro in una materia - la responsabilità solidale per crediti contributivi - in continua evoluzione e sancisce, in estrema sintesi, tre principi fondamentali:
a) è stata dichiarata l'estinzione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale; la sentenza ha escluso, come richiesto da Equitalia e INPS, che possa trovare applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. nei casi in cui, come quello oggetto di giudizio, il debitore principale - la società scissa - aveva promosso a suo tempo opposizione alle medesime cartelle poi rinotificate alla società beneficiaria;
b) ha ribadito, nel merito, un errore procedurale in cui è incorsa Equitalia sulla scorta di quanto già affermato da precedenti statuizioni in identico giudizio - Trib. Bergamo sez. Lavoro sent. 608/2012 e Trib. Ravenna sez. Lavoro sent. 715/2011; infatti, il concessionario ha rinotificato alla società beneficiaria le stesse cartelle di pagamento a suo tempo notificate alla società scissa senza che l'INPS - ossia il creditore - avesse preventivamente formato il ruolo nei confronti della società beneficiaria obbligata in solido, limitandosi a ristampare le stesse cartelle ed a modificare - anche in modo artigianale - la denominazione del destinatario;
c) infine, la sentenza in argomento ha affrontato anche il tema delle limitazioni previste dalla legge in materia di responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater terzo comma c.c. Sul punto il Tribunale di Milano, accogliendo la tesi difensiva della società ricorrente, ha richiamato la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4455 del 7 marzo 2016 con la quale si è ribadito che "la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastole al momento della scissione e dunque disponibile per i creditori a tutela del loro credito".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni che hanno recepito in pieno le tesi difensive avanzate dalla società opponente, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso in opposizione annullando le cartelle impugnate.

Indirizzo

Piazza Dei Prati Degli Strozzi 22
Rome
00195

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Assennato pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Assennato:

Condividi