30/06/2023
Ferma la condanna al Ministero della Giustizia per l'assenza ingiustificata, condanniamo altrettanto fermamente i provvedimenti adottati dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Napoli Nord, peraltro evidentemente abnormi rispetto alla previsione di cui all’art. 196 quater, co. 4, disp. att. c.p.c., nonostante la preannunciata attività di manutenzione che consente comunque il deposito telematico da parte dei difensori.
Siamo stati i primi ad evidenziare e a denunciare le attuali criticità, e gli unici a farlo in modo rigoroso, preciso e puntuale, ma indietro al cartaceo non si può e non si deve tornare.
Le soluzioni ci sono e non sono queste, oltretutto adottate a macchia di leopardo.
Oggi, in attesa che il Ministero della Giustizia prenda una posizione, si depositerà telematicamente dinanzi ai Giudici di pace di tutti i fori d’Italia, per le problematiche emerse per i giudici c’è l’art. 196 quinquies, co. 4, disp. att. c.p.c. “Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico”.