12/11/2015
Interessante sentenza del Tribunale di Roma nella quale si ribadisce che il previo esperimento del tentativo di mediazione ante causam, conclusosi negativamente, non preclude in alcun modo la possibilità, per il Giudice che ritenga in ogni caso “mediabile” la controversia, di disporre la mediazione delegata di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, con il conseguente insorgere di una ulteriore condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Buona lettura!
La mediazione esperita con esito negativo ante causam non giustifica il mancato avvio del tentativo demandato dal giudice: improcedibilità della domanda