28/10/2021
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 20-01-2021) 28-07-2021, n. 21649
Immissioni sonore intollerabili dei vicini.
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da due condomini che hanno chiesto innanzi al Tribunale di La Spezia: di accertare che la realizzazione di un secondo bagno da parte dei proprietari dell'appartamento confinante, provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi; di ordinare l'eliminazione di dette immissioni e di condannare i vicini al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di La Spezia rigetta la domanda.
La Corte d'Appello di Genova dispone una Consulenza Tecnica di Ufficio ed accerta che il secondo bagno era stato realizzato in una parete adiacente alla stanza da letto dell'appartamento confinante ove era posta la testiera del letto; che l'appartamento degli attori, di modestissime dimensione, non consentiva una diversa dimensione degli spazi; che i vicini hanno superato la normale tollerabilità e fatto uno "spregiudicato "uso del bene comune", posto che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro
divisorio, avente lo spessore di cm 22 mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno; che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo.
Il CTU ha poi individuato una serie di opere idonee a ridurre le immissioni e la corte ne ha ordinato la realizzazione sulla base di dette indicazioni.
La Corte d’Appello ha poi liquidato il danno in via equitativa in Euro 500,00 l'anno all'attualità, con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto, con ciò configurandosi una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall'art. 8 CEDU.
I proprietari soccombenti in appello, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
I motivi della decisione sono i seguenti.
Le normative tecniche speciali, che prescrivono i livelli di accettabilità delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Esse possono valere come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti orizzontali di vicinato, ai sensi dell'art. 844 c.c. (Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n. 23754).
La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 c.c.,: quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.
L'art. 844 c.c., affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio.
L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass. n. 26899 del 2014).
Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato il superamento della normale tollerabilità sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il quale ha rilevato un significativo superamento di tre decibel rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica ed ha evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del secondo vano bagno, dal momento che lo scarico era stato installato nel muro divisorio ed al confine con la stanza da letto, tenuto conto del frequente utilizzo nelle ore notturne da parte del convenuto.
Quanto al criterio di rilevamento delle immissioni sonore, avvenute nelle ore notturne e quindi in assenza di rumori di fondo, contestato dai ricorrenti, secondo la Suprema Corte la corte di merito si è conformata - correttamente, a suo parere - al principio secondo cui il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo).
Sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cassazione civile sez. II, 05/11/2018, n. 28201).
Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito, nel tenere conto della rumorosità di fondo, ha accertato in concreto che le immissioni rumorose prodotte da un bagno possono essere anche notturne e, in questo caso, verificarsi in una situazione di rumore di fondo pressoché inesistente.
La Cassazione conclude, quindi, ritenendo non illogico il giudizio della corte distrettuale operato in situazione di scarso rumore di fondo, ovvero alle 10 del mattino di un giorno feriale piovoso.