26/03/2020
Coronavirus: eventi cancellati
Come chiedere il rimborso
Come sappiamo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ha disposto la sospensione, sul territorio nazionale, di tutte “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”, nonché la sospensione dell’apertura “dei musei e degli altri luoghi della cultura”, fino al 3 aprile 2020.
E allora che fare se abbiamo acquistato un biglietto per uno spettacolo che è stato annullato o per l’ingresso in un museo che è stato chiuso?
Viene in nostro soccorso l’art. 88 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, cd. Decreto “Cura Italia”, il quale riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso.
Come fare
Occorre presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (ossia il 17 marzo 2020), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il titolo d’acquisto.
Il venditore avrà, a sua volta, 30 giorni per l’emissione di un voucher dello stesso importo del biglietto, che potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.
La tutela prevista nel Codice Civile
Lo stesso art. 88 riconosce che, “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.
Cosa vuol dire sopravvenuta impossibilità della prestazione?
Vuol dire che l’esecuzione della prestazione diviene oggettivamente impossibile e l’impedimento non deriva da dolo o colpa del debitore.
In questi casi l’art. 1463 c.c. stabilisce che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Ciò vuol dire che l’acquirente, a prescindere dalla tutela riconosciuta nel Decreto “Cura Italia”, ha diritto ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.
Bisogna, comunque, ricordare che non è previsto alcun diritto ad ottenere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio perché la mancata prestazione non dipenda da una responsabilità del venditore.
Roma, 26 marzo 2020
Avv. Sara Cetrone