Studio Legale Brancaleoni

Studio Legale Brancaleoni Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Brancaleoni, Avvocato e studio legale, Piazzale Clodio, 14, Rome.

IL DANNO ESTETICO NELL’INTERVENTO DI CHIRURGIA PLASTICAQuesto è un post di una serie di “pillole” di informazione sui di...
24/01/2025

IL DANNO ESTETICO NELL’INTERVENTO DI CHIRURGIA PLASTICA
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Nel caso in esame la paziente si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico di mastectomia per carcinoma mammario e ricostruzione immediata con inserzione di protesi monolaterale definitiva.
Pur a seguito dell’intervento di chirurgia plastica residuava un evidente danno estetico dovuto alla asimmetria controlaterale nonché alla contrattura capsulare.
La paziente, difesa dallo Studio Legale, ha intrapreso un giudizio dinanzi il Tribunale di Roma contro la struttura ospedaliera per l’inesatta prestazione professionale relativa all’intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, che pur sempre si può considerare un’obbligazione di risultato.
Il Giudice, dopo che la CTU avesse accertato un’errata pianificazione del trattamento con conseguente invalidità permanente in termini di maggior danno rispetto alla patologia preesistente, ha formulato una proposta conciliativa, che accettata dalle parti, ha permesso di definire il giudizio senza attendere la sentenza.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama consulta il sito www.studiobrancaleoni.com o invia una mail a [email protected]

IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO L’INPS GARANTISCE IL PAGAMENTO DEL TFR E DELLE ULTIME TRE MENSILITA’ DI RETRI...
22/01/2025

IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO L’INPS GARANTISCE IL PAGAMENTO DEL TFR E DELLE ULTIME TRE MENSILITA’ DI RETRIBUZIONE
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) garantisce ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Il Fondo di garanzia interviene per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali in caso di:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
• accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale;
• accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l'intervento del Fondo sono:
• la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
• l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
• l'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto;
• l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata.
La domanda deve essere presentata entro cinque anni per il TFR o entro un anno per le ultime tre mensilità dal momento dell’insolvenza dell’azienda.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama consulta il sito www.studiobrancaleoni.com o invia una mail a [email protected]

LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO CONSENSUALE DEI CONIUGI TRAMITE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITAQuesto è un post di una serie di “...
16/01/2025

LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO CONSENSUALE DEI CONIUGI TRAMITE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Oggi è possibile ottenere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, lo scioglimento dell’unione civile e sue modifiche, l’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica, gli alimenti senza andare in Tribunale in poco tempo.
Lo Studio legale utilizza la negoziazione assistita fin da quando è entrata in vigore la Legge sulla negoziazione assistita da avvocati nel 2014 per arrivare con successo alla separazione consensuale in breve tempo (circa 2/3 mesi) e a costi contenuti perché tale strumento rappresenta un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza per la miglior gestione della crisi, anche nell'interesse della prole.
In un recente caso lo Studio legale ha definito una separazione consensuale in cui i figli sono rimasti collocati presso la casa familiare con alternanza dei genitori durante la settimana (c.d. affido condiviso con collocazione invariata).
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama consulta il sito www.studiobrancaleoni.com o invia una mail a [email protected]

IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DELL’ATLETA “NON PROFESSIONISTA”Questo è un post di una serie di “pillole” di informazio...
15/01/2025

IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DELL’ATLETA “NON PROFESSIONISTA”
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Accanto all’atleta dilettante in senso stretto, cioè colui che si dedica allo sport senza scopo di lucro per mera passione, per il quale non è configurabile qualsiasi forma di rapporto di lavoro, esiste anche un altro atleta dilettante, e cioè quello che, al di là della qualifica formale, svolge un’attività sportiva considerata ora dal Legislatore come una vera e propria attività lavorativa connotata nel suo concreto svolgimento dai due requisiti tipici dell’attività professionistica (remunerazione e continuità delle prestazioni).
Infatti la recente Riforma del lavoro sportivo ha previsto che l’atleta dilettante, o meglio l’atleta “non professionista”, possa stipulare un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – in presenza di una durata delle prestazioni con carattere continuativo fino alle ventiquattro ore settimanali e di coordinamento delle stesse sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali - o un contratto di lavoro subordinato, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa statale e sportiva in materia.
L’Avv. Brancaleoni, abilitato per l’iscrizione al Registro Nazionale agenti sportivi CONI, è in grado di offrire assistenza, consulenza e mediazione per la conclusione, risoluzione, rinnovo e cessione di contratti di prestazione sportiva nonché per gestire tutte le pratiche necessarie per il tesseramento.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama consulta il sito www.studiobrancaleoni.com o invia una mail a [email protected]

L’ERRATA DIAGNOSI O LA MANCATA PRESCRIZIONE DI TEMPESTIVI ULTERIORI ACCERTAMENTI IN CASO DI SOSPETTA NEOPLASIA AL SENO C...
14/01/2025

L’ERRATA DIAGNOSI O LA MANCATA PRESCRIZIONE DI TEMPESTIVI ULTERIORI ACCERTAMENTI IN CASO DI SOSPETTA NEOPLASIA AL SENO COMPORTA UN DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Nel caso in esame il comportamento del medico ginecologo che, a fronte della denuncia di una sintomatologia che induce il sospetto di una neoplasia al seno, non visiti, né faccia visitare da altri la paziente e rinvii ad un futuro indeterminato ulteriori accertamenti, costituisce un comportamento inadempiente che riveste carattere di inescusabilità.
Infatti la neoplasia al seno costituisce uno dei casi in cui il tumore è tanto più efficacemente curabile, quanto più tempestivamente si intervenga, secondo un dato di comune esperienza che emerge dalla osservazione dei fenomeni sociali (e che, come tale, rappresenta una regola di giudizio alla quale il giudice del merito si deve attenere).
Pertanto il mancato tempestivo accertamento di tale patologia determina un danno da perdita di chance di sopravvivenza consistente nella possibilità perduta, seria apprezzabile e concreta, anche se incerta nell’an e nel quantum, di vivere più a lungo.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama consulta il sito www.studiobrancaleoni.com o invia una mail a [email protected]

IL DECESSO CAUSATO DA ERRORE MEDICO E DA CAUSA NATURALEQuesto è un post di una serie di “pillole” di informazione sui di...
13/01/2025

IL DECESSO CAUSATO DA ERRORE MEDICO E DA CAUSA NATURALE
Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
In caso di decesso causato da un errore medico, come una errata diagnosi, in concomitanza con una causa naturale, come una malattia oncologica, per la giusta liquidazione del risarcimento del danno, occorrerà distinguere tra il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, che in linea generale non sono cumulabili tra loro.
In particolare il danno da perdita anticipata della vita (che si sarebbe comunque verificata per effetto della patologia) consiste nella certezza di non aver vissuto più a lungo per un tempo determinato, mentre il danno da perdita di chance di sopravvivenza consiste nella possibilità perduta, seria apprezzabile e concreta, e non una mera ipotesi o speranza, ma incerta nell’an e nel quantum, di vivere più a lungo.
Pertanto per la perdita anticipata della vita sarà dovuto il risarcimento per la durata della vita vissuta del danno biologico differenziale (tra le condizioni di malattia sopportate e quelle migliori se non ci fosse stato l’errore), oltre al danno morale per la consapevolezza dell’anticipazione della morte, trasmissibile iure successionis, e il risarcimento del danno per il tempo di vita non vissuto riconoscibile iure proprio agli eredi.
Infine solo ove nel caso concreto venga accertato che esisteva anche la possibilità concreta e apprezzabile che il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo, sarà risarcibile anche il danno da perdita di chance.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama il n. 0639743494 o invia una mail a [email protected]

LA BANCA E’ RESPONSABILE SE NON HA FORNITO L’INFORMAZIONE SUL RISCHIO SPECIFICO DELL’INVESTIMENTOQuesto è un post di una...
10/01/2025

LA BANCA E’ RESPONSABILE SE NON HA FORNITO L’INFORMAZIONE SUL RISCHIO SPECIFICO DELL’INVESTIMENTO

Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto di strumenti finanziari con restituzione del capitale investito per grave inadempimento della banca per non aver fornito al cliente, assistito dallo Studio legale Brancaleoni, informazioni adeguate, concrete ed attuali sui rischi dell’investimento.
La banca è responsabile della perdita dell’investimento anche se il cliente abbia firmato un modulo standard con cui dichiara di essere stato informato sui rischi dell’operazione senza contenere alcun riferimento alle caratteristiche specifiche del prodotto finanziario.
Infatti la banca deve comunicare al cliente le caratteristiche essenziali dei prodotti finanziari venduti alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (per es. le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre obbligazioni per la tipologia di rischio, che è via via più elevato anche in base al sottogruppo scelto), e quindi assicurare un’informazione adeguata all’investitore sui rischi dell’investimento.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama il n. 0639743494 o invia una mail a [email protected]

ANCHE IL DANNO PSICHICO E NON SOLO QUELLO FISICO E’ UN DANNO BIOLOGICO RISARCIBILEQuesto è un post di una serie di “pill...
09/01/2025

ANCHE IL DANNO PSICHICO E NON SOLO QUELLO FISICO E’ UN DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE

Questo è un post di una serie di “pillole” di informazione sui diritti che i cittadini e gli utenti possono tutelare concretamente ed efficacemente nelle sedi opportune.
Il Tribunale di Verona, a seguito della comparsa conclusionale dell’attore, rimette la causa sul ruolo per accertare tramite CTU specialistica il danno psichico come danno biologico, che la prima CTU non aveva ritenuto fondato. Lo Studio legale Brancaleoni ottiene il risarcimento integrale del danno da malasanità attraverso una proposta conciliativa del Giudice.
Il danno morale soggettivo, che costituisce un pregiudizio che può assumere varie forme, come il dolore, la paura, la disistima di sé, la vergogna, trova piena legittimazione nel nostro ordinamento perché può costituire una componente o una ulteriore voce di danno risarcibile in misura percentuale del danno biologico, a seconda delle Tabelle dei Tribunale italiani.
Però se il danno pschico, che rappresenta la sofferenza che rientra nell’area più intima del danno non patrimoniale, si cronicizza lo stesso può costituire una lesione fisica, e dunque, sulla base di una perizia di uno specialista psichiatra, un danno biologico, inteso come compromissione alla integrità psico-fisica, pienamente risarcibile autonomamente.
Il c.d. “danno psichico” non è un pregiudizio diverso dal danno biologico: è, più semplicemente, un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali.
Lo Studio è da sempre orientato nel raggiungimento di risultati nel più breve tempo possibile attraverso l’individuazione della strategia migliore per fornire ai clienti valore, vantaggi e soluzioni.
Se hai bisogno di un parere legale non esitare a contattarci: cercheremo insieme la soluzione migliore per risolvere il problema tramite l’utilizzo dell’azione più idonea e tempestiva per tutelare i tuoi diritti. Per ulteriori chiarimenti chiama il n. 0639743494 o invia una mail a [email protected]

Indirizzo

Piazzale Clodio, 14
Rome
00195

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Brancaleoni pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Brancaleoni:

Condividi