Condominjus - amministrazione condominii

Condominjus - amministrazione condominii Consulenza, gestione e amministrazione immobiliare Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e associato A.N.A.I.P.. "Guido Carli" di Roma in diritto d'impresa.

Chi siamo
Professionisti della gestione immobiliare
CONDOMINJUS è una società dinamica ed innovativa formata da giuristi ed avvocati esperti nella gestione immobiliare, aggiornati alle normative di settore e dotati di competenze specifiche in tutti i rami del diritto che ruotano intorno alla vita condominiale: gestione contabile ed amministrativa, redazione contratti, tenuta dei rapporti con forni

tori e dipendenti, predisposizione della documentazione per l'ottenimento di agevolazioni fiscali, assistenza nei contenziosi attivi e passivi, recupero del credito. Tutti i soci di CONDOMINJUS sono iscritti ad ordini professionali e associazioni di categoria che supervisionano, anche con potere disciplinare, al rispetto degli specifici vincoli di probità, dignità, decoro, lealtà, segretezza e obbligo di aggiornamento professionale nei confronti dei propri iscritti. Obiettivi
Ottimizzazione gestionale, generazione di reti di servizi integrati, ecocosostenibilità per la razionalizzazione dei costi
I professionisti di CONDOMINJUS affrontano la responsabilità dei propri mandati di gestione condominiale con piena coscienza delle molteplici peculiari complessità che ne caratterizzano l'espletamento. Grazie alla competenza professionale e con l'ausilio dei più evoluti strumenti informatici, CONDOMINJUS mira all'ottimizzazione della gestione con puntualità, precisione e trasparenza. CONDOMINJUS, inoltre, punta ad attivare una rete di servizi esclusivi e personalizzati per rispondere alle esigenze di ciascun Condominio e guarda con interesse alle opportunità offerte dalle nuove frontiere dell'ecosostenibilità. Il tutto con il fine di elevare il valore complessivo di beni e servizi offrendo concrete soluzioni per la razionalizzazione ed il contenimento dei costi individuali e collettivi. Struttura
Sede e dotazioni hardware e software
CONDOMINJUS ha sede in Roma alla Via Vittorio Arminjon 5, nel cuore del quartiere Prati, a soli 100 metri dalla stazione metro "A" Ottaviano. La struttura è dotata di 6 postazioni Windows PC simultaneamente operanti in rete locale implementati con software professionali per la gestione condominiale e per la ricerca della legislazione e della giurisprudenza nazionale e comunitaria. Inoltre la delocalizzazione operativa è garantita dalla dotazione di tablets iPad che consentono il costante accesso protetto anche da remoto agli archivi informatici. Contatti
Preventivi personalizzati gratuiti e non vincolanti
Per conoscerci personalmente e per ottenere un preventivo assolutamente gratuito e non vincolante da CONDOMINJUS o per un appuntamento, non esitate a contattarci ai seguenti riferimenti: telefono 06.98936165, fax 06.3724093, email [email protected], web www.condominjus.com. Professionisti
Piergiorgio Gabrieli - Avvocato civilista del Foro di Roma, amministratore immobiliare, mediatore, già membro dello Sportello a Tutela del Condomino, Coordinatore Regionale del Lazio dell'Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti per cui effettua consulenze e docenze in materie giuridiche nei corsi di formazione dalla stessa organizzati. Si occupa di gestione immobiliare per nomina assembleare e giudiziaria, mediaconciliazione ed esercita la professione di Avvocato prestando consulenza legale, assistenza e patrocinio in materia condominiale e locativa, responsabilitá civile, contratti e obbligazioni, rapporti di lavoro, recupero crediti ed esecuzioni. Grazia Maria Intilla - Dottoressa in Legge, mediatrice, specializzata presso la L.U.I.S.S. Si occupa di gestione e consulenza immobiliare, mediaconciliazione, contrattualistica e recupero crediti. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma Registro Praticanti e associata A.N.A.I.P. Chiara Palumbo - Avvocato civilista del Foro di Roma e amministratrice immobiliare, esercita la professione di Avvocato prestando consulenza legale, assistenza e patrocinio in materia condominiale e locativa, diritto di famiglia, responsabilitá civile, contratti e obbligazioni, rapporti di lavoro, recupero crediti ed esecuzioni. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma e associata A.N.A.I.P. Alessandra Schiuma - Avvocato civilista del Foro di Roma e amministratrice immobiliare, esercita la professione di Avvocato prestando consulenza legale, assistenza e patrocinio in materia condominiale e locativa, responsabilitá civile, contratti e obbligazioni, equa riparazione, recupero crediti ed esecuzioni.

28/07/2022

C’è debito e debito:
“Se devi 1000 sterline alla banca e non le paghi, probabilmente sei nei guai; ma se non paghi il milione di sterline che devi alla banca, è la banca a essere nei guai”
John Maynard Keynes, economista britannico padre della macroeconomia il più influente tra gli economisti del XX secolo...

24/05/2020

Regolamento condominiale e destinazione delle unità immobiliari

21/08/2018

Lo spot vincitore del concorso internet sulla piattaforma zooppa.com, indetto da Poste Mobile, il gestore di telefonia cellulare di Poste Italiane, realizzat...

13/07/2017
25/05/2017

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RIPARAZIONE DEL LASTRICO SOLARE

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10/05/2017, n. 11484

In materia condominiale, l'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, si riferisce a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto.

23/02/2016

Cons. Stato Sez. IV, 14/01/2016, n. 81
Lilla s.r.l. e altri c. Condominio Poggio Verde e altri

COMUNIONE E CONDOMINIO
Condominio di edifici

Condominio - Amministratore

L'amministratore di un condominio è legittimato ad agire, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, per conservare l'uso di un bene comune conforme alla sua funzione e originaria destinazione (art. 1130 c.c.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, n. 4494/2014).

FONTI
Massima redazionale, 2016

08/01/2016

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28/05/2015

Cass. civ. Sez. II, 19/05/2015, n. 10209

I balconi aggettanti dell'edificio condominiale, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Costituiscono, invece, beni comuni a tutti, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

FONTI
Massima redazionale, 2015

29/04/2015

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico DELIB 16/10/2014, n. 501/2014/R/com

Articolo 5 Elementi minimi della bolletta sintetica

5.1 La bolletta sintetica deve riportare i seguenti elementi:
a) elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura;
b) altri dati.

5.2 I dati identificativi del cliente finale e della relativa fornitura di cui al comma 5.1, lettera a) corrispondono a:
a) i dati del cliente, pari al nome, cognome, indirizzo di fatturazione, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA dell’intestatario del contratto di vendita relativo al punto;
b) i dati identificativi del punto, con il dettaglio di:
i. l’indirizzo cui corrisponde il punto;
ii. il POD/PDR;
c) le caratteristiche commerciali della fornitura, con il dettaglio di:
i. la dicitura del mercato di riferimento, indicando alternativamente la dicitura mercato libero, servizio di maggior tutela o servizio di tutela;
ii. la denominazione dell’offerta del mercato libero;
iii. il consumo annuo, differenziato, relativamente al settore elettrico, per fasce orarie;
iv. i recapiti telefonici per il servizio guasti elettrici o il servizio di pronto intervento gas dell’impresa di distribuzione, relativamente al settore del gas naturale;
v. i recapiti per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni
vi. le informazioni di cui all’articolo 32 del TIBEG;
d) le caratteristiche tecniche della fornitura, con il dettaglio di:
i. la potenza disponibile e la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima, per il settore elettrico;
ii. l’identificazione della tipologia di cliente, indicata nel seguente modo:
- per il settore elettrico: "domestico residente" o "domestico non residente" o "domestici con p***a di calore" o "altri usi";
- per il settore del gas naturale: "domestico" o "condominio ad uso domestico", "altri usi" o "attività di servizio pubblico";
iii. la tipologia d’uso, per il settore del gas naturale, distinguendo tra "uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria" e "uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento";
iv. il potere calorifico superiore convenzionale (P) di un metro cubo standard di gas distribuito nella località espresso in euro/GJ e il coefficiente correttivo C, per il settore del gas naturale;

5.3 Ai fini dell’indicazione dell’informazione relativa al consumo annuo di cui al comma 5.2, lettera c), punto iii., qualora la fornitura risulti inferiore all’anno e non sia disponibile da parte dell’impresa di distribuzione il dato riferito ai consumi storici, il venditore provvede a indicare il consumo come rilevato o stimato dall’inizio della fornitura, sulla base dei dati a sua disposizione, indicando che si tratta di "consumo da inizio fornitura".

5.4 Gli altri dati di cui al comma 5.1, lettera b) corrispondono a:
a) i dati relativi al documento di fatturazione, con il dettaglio de:
i. la data di emissione e il termine di pagamento della bolletta;
ii. il periodo cui si riferisce la bolletta;
b) i dati relativi alle letture, ai consumi e a eventuali ricalcoli da evidenziare con le modalità di cui all’articolo 6;
c) le informazioni relative ai pagamenti e alla eventuale rateizzazione, da evidenziare con le modalità di cui all’articolo 7;
d) la sintesi degli importi fatturati comprese le informazioni relative alla normativa fiscale, da evidenziare secondo le modalità di cui all’articolo 8;
e) il costo medio unitario, definito secondo quanto indicato al successivo articolo 9.

29/04/2015

Cass. civ. Sez. II, 05/02/2015, n. 2109

Costituisce effettiva lesione del decoro architettonico di un edificio condominiale, la realizzazione sull'ultimo piano, sul terrazzo di proprietà esclusiva del condomino, di un nuovo corpo di fabbrica (specificamente costituito da una veranda), che nulla ha a che fare, secondo le condivise prospettazioni del consulente d'ufficio, con la composizione prevista dal progettista, che è posto in maniera occasionale rispetto a quella previsione e che incombe sulla facciata principale dell'edificio. Una simile descrizione del manufatto esprime, invero, irrecuperabilmente la compromissione delle linee architettoniche e dell'aspetto armonico del fabbricato condominiale, dovendosi in tal modo intendere la completa differenziazione progettuale, la illogica sovrapposizione e la evidenza strutturale. L'opera predetta rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, in quanto inerente ad un bene esclusivo come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., che non deve essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune. (Nella specie merita, dunque, conferma la gravata pronuncia di merito recante, conformemente alla sentenza di primo grado, la condanna del condomino alla demolizione ed eliminazione del manufatto de quo).

FONTI
Massima redazionale, 2015

Indirizzo

Via Vittorio Arminjon, 5
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 19:00
Martedì 10:00 - 19:00
Mercoledì 10:00 - 19:00
Giovedì 10:00 - 19:00
Venerdì 10:00 - 19:00

Telefono

0698936165

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