17/02/2026
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il militare, in forza presso un Reggimento operativo delle’Esercito Italiano, offre un interessante spunto di riflessione sul delicato equilibrio tra doveri militari, stato di malattia e vita privata. Il procedimento, incardinato presso il Tribunale Militare di Roma, ha visto l'imputato rispondere di due gravi contestazioni: il reato continuato aggravato di simulazione di infermità (art. 159 c.p.m.p.) e la truffa militare (art. 234, commi 1 e 2, c.p.m.p.).
Secondo la Procura Militare, tale condotta configurava un artificio volto a indurre in errore l'Amministrazione, procurandosi un ingiusto profitto (la retribuzione per periodi di assenza non dovuta) quantificato in circa 4.488 euro, con il conseguente danno patrimoniale per l’Ente.
Il Giudice per l'Udienza Preliminare ha accolto la tesi difensiva, pronunciando una sentenza di non luogo a procedere perché "il fatto non sussiste". La decisione si fonda su un principio cardine: l'inidoneità al servizio militare non equivale all'inabilità assoluta a qualsiasi attività della vita quotidiana o ricreativa.
Il servizio militare, specialmente in reparti operativi come i Reggimenti Operativi, richiede standard psicofisici specifici e rigorosi. Una patologia può rendere un militare inidoneo a indossare l'uniforme, maneggiare armi o sostenere turni di guardia, pur permettendogli di svolgere attività civili o sportive di diversa natura e intensità. Il GUP ha valutato che le attività svolte dall'imputato non erano incompatibili con il quadro clinico che ne giustificava l'assenza dalla caserma.