Studio Legale competente in materia di Diritto Civile e specializzato in materia di Diritto d'Autore e dello Spettacolo nonchè in Diritto del Lavoro
09/07/2023
1^ edizione della Manifestazione a scopo benefico “Ale sempre con noi”, Torneo di Padel in memoria del Collega e caro Amico Alessandro Parini, tragicamente scomparso nell’attentato di Tel Aviv del 7 aprile 2023.
Raccolta fondi a favore di AISNAF ETS, iban: IT67T0306909606100000107530
BONUS 600 EURO AVVOCATI: LE NOVITÀ
(Estratto da Studio Cataldi)
Mutano i requisiti per il bonus professionisti: solo chi è iscritto in via esclusiva all'ente privato di gestione obbligatoria e non è titolare di pensione ne ha diritto
Annamaria Villafrate https://www.studiocataldi.it/articoli/38062-bonus-600-euro-avvocati-le-novita.asp
10/04/2020
Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati
Cos'è
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:
• Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
• Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria;
• Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• Indennità lavoratori agricoli;
• Indennità lavoratori dello spettacolo.
Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
A chi è rivolto
Le cinque indennità previste dal d.l. 18/2020 hanno diverse platee di beneficiari. Di seguito l'elenco esaustivo.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere:
• i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
• i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
• Artigiani;
• Commercianti;
• Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione..03.
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decr-legge 17.03.2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.
Come funziona
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
Ai fini dell'accesso all'indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda. L'indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Il comma 2 dell'articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di €203,4 milioni per l'anno 2020.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria
Ai fini dell'accesso all'indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
Il comma 2 dell'articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di €2.160 milioni per l'anno 2020.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L'indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
Il comma 2 dell'articolo 29 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Indennità lavoratori agricoli
L'indennità ai lavoratori agricoli è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020 dall'Inps.
Indennità lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L'indennità per i lavoratori dello spettacolo è compatibile e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
Il comma 2 dell'articolo 38 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.
Domanda
REQUISITI
Requisiti essenziali per proporre la domanda di accesso le indennità rivolte ai lavoratori indicati sono: non essere titolari di pensione, non essere percettori di reddito o pensione di cittadinanza e non avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di loro interesse, dovranno presentare la domanda in via telematica all'INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell'Istituto.
Il tracciato di presentazione delle domande sarà disponibile solo ed esclusivamente dopo l'adeguamento delle procedure informatiche, di cui sarà data opportuna comunicazione con successivo apposito messaggio.
La Ferrari 250 GTO è opera d’arte protetta dalla legge sul diritto d’autore
La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna ha riconosciuto al modello Ferrari 250 GTO di casa Maranello, creato dal Maestro Sergio Scaglietti, la tutela accordata dalla Legge 633/1941 in quanto opera d’arte.
Il Tribunale, nell’ambito di una causa civile che vede la casa di Maranello contro una società di Modena per la tentata riproduzione della Ferrari 250 GTO, ha sottolineato come “la spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici, hanno fatto della Ferrari 250 GTO un unicum nel suo genere, una vera e propria icona automobilistica“.
14/12/2019
La protezione dei dati personali dei soggetti minori di età.
La protezione dei dati personali dei soggetti minori di età ha assunto una nuova e peculiare fisionomia con l'avvento del Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il tema della riservatezza dei minorenni è di recente emerso, in seno all'opinione pubblica italiana, per due fatti di cronaca giudiziaria riportati, con notevole evidenza, dai mass media. In entrambe le occasioni, la pubblicazione di immagini ritraenti individui minori di età, nel contesto delle reti virtuali, socialmente è risultata reputata, anche in considerazione del carattere di pervasività dell'ambiente web, come attività pregiudizievole per i minori stessi. E' notorio, infatti, che l'universo virtuale, ancora sprovvisto di regole uniformi, permette una rapida ed incontrollata diffusione di dati personali. La pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social network, tenuto conto della modalità, della frequenza, nonché del contesto ove viene svolta, potrebbe comportare, in capo ai genitori, condanne di natura inibitoria, come pure provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, sospendendola o comunque limitandola. Nelle fattispecie ove difetti il consenso di ambedue i genitori alla pubblicazione di immagini di figli minorenni, la giurisprudenza più recente si è orientata in ordine alla configurazione della violazione dei diritti all'immagine e alla riservatezza del minore. Anche il legislatore comunitario, come quello interno (almeno stando allo schema di decreto delegato con l'art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, predisposto per coordinare le norme europee a quelle interne, nonché al correlativo parere espresso dal Garante sulla Privacy), con la nuova disciplina (il Regolamento UE succitato) ha preso coscienza dell'elevata pericolosità della rete internet per i soggetti minori. L'ambiente web rappresenta infatti un luogo privo di controllori e, ancor prima, di norme che disciplinano le regole di movimento, ma anche di convivenza, e soprattutto di tutela, dei piccoli internauti. La transnazionalità della rete internet, la natura virtuale delle attività che vi si svolgono, la sostanziale assenza di precetti nazionali e sovranazionali, impone una tutela rafforzata per gli individui più vulnerabili e maggiormente esposti alle insidie, di ogni genere presenti sul web. Significativo è il contenuto del Considerando 38 del Regolamento, il quale esordisce affermando che «I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».
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Nel contenzioso lo studio presta assistenza davanti ai Tribunali ed alle Corti ordinarie ed amministrative, ai Collegi di conciliazione ed arbitrato, oltre che dinanzi alle magistrature superiori, in particolare Corte Costituzionale e Suprema Corte di Cassazione ed a quelle comunitarie.
Lo Studio ha sviluppato negli anni una competenza multidisciplinare in materia di Diritto Civile avvalendosi altresì della consulenza competenza altamente qualificata di Avvocati specializzati in materia di Diritto Penale.
La struttura è in grado di garantire un’assistenza qualificata e personalizzata, rispondendo celermente alle singole esigenze prospettate dal cliente. Grazie ad una organizzazione snella e dinamica, viene curato il rapporto personale con il cliente, al fine di assicurare chiarezza e riservatezza e favorire il legame fiduciario con il professionista nonché ad economizzate i tempi ed i costi che sono sempre e comunque improntati al criterio della trasparenza e della preventiva informazione.
Lo Studio, pur comprendo ogni ambito del Diritto Civile, opera soprattutto nell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto d’autore nel settore, cinematografico, televisivo, dello spettacolo, musicale e dell’arte in genere, oltreché nell’ambito della Fashion Industry e del Design.
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