16/05/2026
L'astrattezza della fattispecie di cui all'art. 572 cp "Maltrattamenti in famiglia" mette in dubbio la concreta determinatezza della norma incriminatrice, che è di fatto in mano alla interpretazione giurisprudenziale che ne allarga o restringe il contenuto a seconda delle idee del magistrato o magistrati che si trovano a doverla applicare. Tale stato di cose determina una intollerabile indeterminatezza della fattispecie in quanto non si comprende dove può essere contestata e dove no, ossia dove sia il confine di applicabilità della stessa.
La critica formulata tocca un tema classico del diritto penale contemporaneo: il rapporto tra il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice (art. 25, co. 2 Cost.; art. 7 CEDU) e le norme penali costruite mediante concetti elastici o “aperti”, come l’art. 572 c.p. (“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”).
L’obiezione non è affatto marginale, perché l’art. 572 c.p. presenta effettivamente un elevato grado di normatività giudiziale: la nozione di “maltrattamenti” non è definita dal legislatore in termini tassativi, ma viene riempita di contenuto dalla giurisprudenza attraverso categorie come:
vessazione abituale;
sofferenza morale;
umiliazione sistematica;
clima di sopraffazione;
mortificazione della dignità personale;
abitualità della condotta.
Da qui nasce il problema che Lei evidenzia: se il contenuto concreto della norma dipende in misura decisiva dall’interpretazione giurisprudenziale, il rischio è che il confine tra lecito e illecito diventi imprevedibile.
1. Il problema della determinatezza della fattispecie
Il principio di determinatezza richiede che il cittadino possa prevedere, con ragionevole precisione, quali condotte costituiscano reato.
La Corte costituzionale italiana ha però sempre affermato che la determinatezza non implica necessariamente una descrizione “matematica” della condotta. Sono ammesse formule elastiche quando:
la realtà sociale è troppo mutevole per una tipizzazione rigida;
esiste una consolidata elaborazione giurisprudenziale;
il significato della fattispecie è ricostruibile attraverso criteri interpretativi stabili.
Nel caso dell’art. 572 c.p., la giurisprudenza ha cercato di delimitare la fattispecie richiedendo:
una pluralità di atti;
un comportamento abituale;
una sistematica aggressione alla dignità o integrità psico-fisica;
un rapporto qualificato familiare o parafamiliare.
Tuttavia, il problema resta serio perché molti di questi elementi sono qualitativi e valutativi.
2. La “norma in mano al giudice”
La Sua osservazione richiama una critica tipica della dottrina garantista: la trasformazione del giudice da interprete a “co-autore” della fattispecie.
In effetti, nella pratica:
alcuni orientamenti ampliano enormemente il concetto di maltrattamento;
altri richiedono soglie probatorie più rigorose;
talvolta anche singoli episodi vengono valorizzati come sintomatici di una abitualità;
altre volte, condotte analoghe vengono ricondotte a meri conflitti familiari non penalmente rilevanti.
La distinzione tra:
conflittualità familiare reciproca,
e
maltrattamento penalmente rilevante
è spesso affidata a valutazioni fortemente discrezionali.
Ed è qui che emerge il nodo costituzionale: la discrezionalità interpretativa non dovrebbe mai trasformarsi in arbitrio applicativo.
3. Il confine problematico: conflitto vs maltrattamento
La giurisprudenza cerca teoricamente di tracciare un confine:
Non integra il 572 c.p.
litigiosità reciproca;
conflitti episodici;
rapporti deteriorati ma paritari;
volgarità occasionali;
crisi coniugali senza sistematica sopraffazione.
Integra il 572 c.p.
sistematica umiliazione;
regime abituale di vessazione;
soggezione psicologica continuativa;
isolamento, controllo, intimidazione;
reiterata violenza fisica o morale.
Ma il problema pratico è che tali categorie sono inevitabilmente elastiche.
La nozione di:
“umiliazione”,
“vessazione”,
“sopraffazione”,
“violenza morale”,
non possiede confini semantici netti.
4. La posizione della Corte EDU
La Corte europea dei diritti dell’uomo non richiede una precisione assoluta della norma penale. Ritiene sufficiente che:
la legge sia accessibile;
l’interpretazione giurisprudenziale sia prevedibile;
il soggetto possa ragionevolmente prevedere le conseguenze penali delle proprie condotte.
Quindi anche norme elastiche possono essere compatibili con l’art. 7 CEDU, purché la giurisprudenza non sia contraddittoria o arbitraria.
Il punto critico diventa allora il grado di stabilità dell’elaborazione giurisprudenziale.
5. Una criticità reale del diritto penale relazionale
Nel diritto penale contemporaneo, specie nei reati relazionali e intrafamiliari, si assiste spesso a:
tipizzazioni ampie;
forte valorizzazione del contesto;
centralità della prova dichiarativa;
crescente ruolo della psicologia relazionale.
Questo produce inevitabilmente:
ampliamento della discrezionalità giudiziale;
minore prevedibilità applicativa;
rischio di “penalizzazione della conflittualità”.
La dottrina più critica osserva che l’art. 572 c.p. tende talvolta a funzionare come una “fattispecie contenitore”, nella quale confluiscono condotte eterogenee.
6. Tuttavia: la Corte costituzionale non ha mai dichiarato illegittimo l’art. 572 c.p.
La ragione principale è che:
l’elemento dell’abitualità;
il requisito della sistematicità;
la necessità di una concreta lesione della dignità e integrità della vittima;
sono considerati sufficienti a circoscrivere la fattispecie.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il fatto che una norma richieda interpretazione non la rende automaticamente indeterminata.
7. Il vero nodo: prevedibilità concreta dell’applicazione
La Sua critica coglie probabilmente il punto più delicato:
non tanto l’astratta legittimità costituzionale della norma, quanto la prevedibilità concreta della sua applicazione giudiziaria.
È qui che emergono i problemi più avvertiti:
oscillazioni interpretative;
ampliamento della nozione di violenza psicologica;
difficoltà nel distinguere dinamiche tossiche reciproche da condotte unilateralmente vessatorie;
rischio di decisioni fortemente dipendenti dalla sensibilità del singolo giudice.
Si tratta di una tensione strutturale tra:
esigenza di tutela effettiva delle vittime,
e
principio garantista di tassatività del diritto penale.
La discussione resta molto aperta nella dottrina penalistica contemporanea.