01/02/2024
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: UN PO' DI CHIAREZZA
La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dagli artt. 186 e 186bis Codice della Strada e in base alla quantità di alcool rilevata nel conducente può integrare un illecito amministrativo o penale con applicazione di multa, ammenda e arresto.
In particolare, chi si mette alla guida e presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,5 fino allo 0,8 incorre in una sanzione amministrativa, chi invece presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 commette un reato.
La guida in stato di ebbrezza è punita penalmente, come abbiamo anticipato, quando viene accertato che il conducente si è posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e dopo gli accertamenti costui presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.
Di seguito le sanzioni penali previste dalla legge italiana per la guida in stato di ebbrezza:
a) Reclusione: la pena detentiva per la guida in stato di ebbrezza va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni di reclusione;
b) Arresto: in caso di guida in stato di ebbrezza con conseguenze gravi o con il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è previsto l'arresto fino a 6 mesi;
c) Multa: la multa per la guida in stato di ebbrezza va da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.
La competenza per materia appartiene al Tribunale in composizione monocratica.
Il procedimento può vedere definito, nel caso in cui l'indagato non abbia cagionato incidenti, con il decreto penale di condanna. La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se l'imputato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità.
Al decreto penale si può presentare opposizione nel termine di 15 giorni dalla ricezione della notifica dello stesso per chiedere:
- l'oblazione discrezionale a norma dell'art. 162 bis c.p. che prevede la conversione del reato in una sanzione amministrativa;
- il giudizio immediato;
- il procedimento ordinario in contraddittorio;
- il giudizio abbreviato;
- il patteggiamento;
- la messa alla prova, che se ha esito positivo comporta l'estinzione del reato.
La messa alla prova è una misura alternativa alla pena detentiva prevista per alcuni reati, che permette di estinguere il reato evitando la detenzione e sottoponendosi a una serie di obblighi e di divieti stabiliti dal giudice.
La messa alla prova può essere concessa dal giudice a determinate condizioni, come ad esempio il fatto che il reato sia stato commesso per la prima volta, che il reo abbia confessato il reato e che si sia mostrato pentito, e che sussistano le condizioni per la rieducazione del reo.
Durante la messa alla prova, il reo deve sottoporsi a una serie di obblighi e di divieti stabiliti dal giudice, come ad esempio il divieto di consumare alcol, il divieto di mettersi alla guida di veicoli, il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, e il dovere di sottoporsi a trattamenti sanitari o riabilitativi.
La messa alla prova può avere una durata massima di 3 anni, e al termine della prova il reo può ottenere l'estinzione del reato.