Andrea Policari

Andrea Policari Studio legale, diritto societario, diritto del lavoro, società cooperative.

24/04/2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato due sentenze a fronte di ricorsi presentati da diverse cooperative sociali contro il Comune di Torino e l’ASL Città di Torino, annullando la delibera della Giunta Comunale n. 826 del 19.12.2024 e la nota congiunta del Comune e dell’ASL prot. n. 7534 del 03.02.2025.
In particolare, la sentenza del TAR Piemonte n. 902/2026 ha dichiarato l’illegittimità della delibera comunale che limitava l’incremento tariffario per i servizi residenziali a favore di persone con disabilità al massimo del 3,5% per il biennio 2025-2026, escludendo qualsiasi incremento per i servizi semiresidenziali. Il Tribunale ha ritenuto inadeguato il rispetto agli aumenti del costo del lavoro derivanti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e che l’aggiornamento delle tariffe non avesse seguìto un’adeguata istruttoria né un effettivo confronto con i gestori.
Oltre all’annullamento, il TAR ha disposto che il Comune di Torino sia tenuto a riesercitare il proprio potere/dovere di determinazione degli incrementi tariffari per la quota sociale di propria competenza.

12/01/2026

Fringe benefit e amministratori: soglie di esenzione e criteri di deducibilità
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di Camilla Fino
08 Gennaio 2026

La domanda
La Circolare AdE 23/E del 2023 ha ricompreso anche i redditi assimilati nella disciplina dei fringe benefit, consentendo quindi agli amministratori con compenso di beneficiarne (ad esempio, polizza sanitaria integrativa). Le circolari successive, però, non richiamano espressamente i redditi assimilati, salvo il caso dell’auto aziendale ad uso promiscuo. Si chiede pertanto se un amministratore, componente di un CdA e percettore di compenso, possa beneficiare dei fringe benefit applicando le stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti. In caso affermativo, ai fini della deducibilità, il fringe benefit può essere riconosciuto a un solo amministratore o deve essere previsto per tutti i componenti del CdA?
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E del 1° agosto 2023 ha ricompreso espressamente anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nell’ambito applicativo della disciplina dei fringe benefit, consentendo pertanto agli amministratori di società, percettori di compensi, di beneficiare delle relative soglie di esenzione (ad esempio con riferimento a polizze sanitarie integrative). Le Circolari successive intervenute in materia, tuttavia, non richiamano in modo esplicito i redditi assimilati, salvo che con riferimento alla specifica fattispecie dell’auto aziendale ad uso promiscuo. Si chiede, pertanto, se un amministratore, componente di un consiglio di amministrazione e percettore di compenso, possa beneficiare dei fringe benefit applicando le medesime soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti e se, ai fini della deducibilità del costo, il fringe benefit debba essere riconosciuto a tutti i componenti del CdA ovvero possa essere attribuito anche a un solo amministratore.

Premessa
La disciplina dei fringe benefit continua a sollevare rilevanti questioni interpretative, quando i beneficiari non sono lavoratori dipendenti in senso stretto, ma soggetti titolari di redditi assimilati, quali gli amministratori di società.

Il quesito sottoposto, muove dal chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E del 1° agosto 2023, con cui è stata espressamente estesa la disciplina dei fringe benefit, incluse le soglie di esenzione, anche ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente. Tuttavia, le successive circolari intervenute in materia non hanno più richiamato in modo esplicito tale estensione, se non con riferimento alla specifica fattispecie dell’auto aziendale ad uso promiscuo.

In questo contesto si pone il dubbio, se il silenzio della prassi successiva possa essere interpretato come un ripensamento dell’Amministrazione finanziaria, ovvero se debba ritenersi tuttora valido l’orientamento espresso nel 2023. Da ciò discende la necessità di chiarire, da un lato, se un amministratore, componente di un consiglio di amministrazione e percettore di compenso, possa beneficiare dei fringe benefit applicando le stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti e, dall’altro, se ai fini della deducibilità del costo tali benefici debbano essere riconosciuti a tutti i componenti del CdA ovvero possano essere attribuiti anche in modo selettivo a uno solo di essi.

La risposta richiede una lettura sistematica delle disposizioni del TUIR e dei documenti di prassi, volta a ricostruire in modo coerente l’ambito soggettivo della disciplina e i relativi effetti sul piano fiscale.

Fringe benefit e redditi assimilati: il perimetro normativo
L’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività, includendo nel reddito imponibile anche il valore dei beni e dei servizi concessi al percipiente, salvo specifiche ipotesi di esclusione o non imponibilità, mentre l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR qualifica, a sua volta, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dagli amministratori di società, laddove il collegamento strutturale tra le due disposizioni comporta che, ai fini della determinazione del reddito, i compensi degli amministratori siano attratti nell’alveo applicativo dell’articolo 51 del TUIR, salvo l’esistenza di regimi espressamente derogatori.

Ne deriva che la disciplina dei fringe benefit, quale componente della determinazione del reddito ex articolo 51 del TUIR, risulta applicabile anche ai soggetti titolari di redditi assimilati, in assenza di una norma che ne limiti l’applicazione sotto il profilo soggettivo.

Il chiarimento della circolare n. 23/E del 2023
Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo esplicito che la disciplina dei fringe benefit, comprese le soglie di non imponibilità, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il chiarimento non si limita a una presa d’atto descrittiva, ma assume valore interpretativo generale, in quanto fondato sul rinvio sistematico all’articolo 51 del TUIR quale norma unitaria di determinazione del reddito sia per i lavoratori dipendenti sia per i soggetti ad essi assimilati.

La Circolare, pertanto, individua in modo chiaro l’ambito soggettivo della disciplina dei fringe benefit, includendovi anche gli amministratori percettori di compensi.

Il mancato richiamo nelle circolari successive
Le Circolari successivamente intervenute in materia di fringe benefit, non contengono un richiamo espresso ai redditi assimilati, salvo che con riferimento alla specifica fattispecie dell’auto aziendale ad uso promiscuo.

Tale circostanza non può, in ogni caso, essere interpretata in senso restrittivo; nessun documento di prassi successivo ha, infatti, revocato, modificato o limitato l’interpretazione fornita con la circolare n. 23/E del 2023, laddove il richiamo puntuale ai redditi assimilati in relazione a singole fattispecie risponde all’esigenza di chiarire le modalità di determinazione del valore imponibile di specifici benefit, senza incidere sull’ambito soggettivo generale della disciplina.

In assenza di un’espressa presa di posizione contraria, il principio interpretativo enunciato nel 2023 deve ritenersi tuttora valido.

Applicabilità delle soglie di esenzione agli amministratori
Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra delineato, deve ritenersi che l’amministratore, componente di un consiglio di amministrazione e percettore di compenso, possa beneficiare dei fringe benefit applicando le stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti; la riconducibilità del compenso dell’amministratore ai redditi assimilati comporta, infatti, l’applicazione integrale della disciplina dell’articolo 51 del TUIR, in assenza di limiti soggettivi espressamente previsti dalla legge o dalla prassi.

Deducibilità del costo e attribuzione selettiva nel CdA
Sotto il profilo della deducibilità, il costo sostenuto dalla Società per l’erogazione di fringe benefit agli amministratori è deducibile ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del TUIR, in quanto componente del compenso, a condizione che risulti inerente all’attività d’impresa, sia deliberato dall’organo competente e correttamente imputato a conto economico.

Sul piano fiscale, non sussiste alcun obbligo di estendere il fringe benefit a tutti i componenti del consiglio di amministrazione. È pertanto legittima l’attribuzione del beneficio anche a un solo amministratore, purché la scelta risulti coerente con l’assetto organizzativo della società e con le funzioni effettivamente svolte dal soggetto beneficiario.

Eventuali profili di parità di trattamento tra i membri del CdA attengono a valutazioni di natura civilistica o societaria, ma restano irrilevanti ai fini fiscali, purché siano rispettati i requisiti generali di deducibilità del costo.

Conclusioni
Alla luce del quadro normativo e interpretativo esaminato, può affermarsi che l’amministratore percettore di compenso rientra pienamente nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei fringe benefit, in quanto titolare di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 2023 conserva efficacia generale e non risulta in alcun modo superata o limitata dalla prassi successiva, la quale non contiene elementi idonei a restringerne la portata.

Ne consegue che, agli amministratori possono essere riconosciuti fringe benefit applicando le medesime soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti, inclusi i benefit di natura sanitaria, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’articolo 51 del TUIR.

Sotto il profilo della deducibilità, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori costituiscono parte integrante del compenso e risultano deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del TUIR, a condizione che siano regolarmente deliberati, inerenti all’attività d’impresa e correttamente imputati a conto economico. Non sussiste alcun vincolo fiscale che imponga l’estensione del beneficio a tutti i componenti del consiglio di amministrazione: l’attribuzione può avvenire anche in modo selettivo a favore di uno solo degli amministratori, restando irrilevante, ai fini tributari, il profilo della parità di trattamento interna al CdA.

In definitiva, la disciplina dei fringe benefit applicabile agli amministratori deve essere ricostruita secondo criteri di coerenza sistematica con il TUIR e di continuità interpretativa della prassi, senza introdurre limitazioni soggettive non espressamente previste dalla normativa.
(Da: IlSole24Ore)

25/09/2025

Con il decreto direttoriale del 30 luglio 2025 il ministero delle Imprese e del made in Italy ridefinisce le modalità operative del regime di aiuto previsto dal Dm 4 gennaio 2021, noto come "nuova Marcora". Di seguito le caratteristiche.
Il beneficio è riservato alle società cooperative "di piccola e media dimensione" - come definite dal Regolamento di esenzione (Ue) n. 651/2014 - operanti in qualsiasi settore produttivo, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese. Requisito imprescindibile è che la società finanziaria partecipata dal Mimit abbia acquisito o acquisisca una partecipazione temporanea di minoranza nel capitale della cooperativa, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 49/1985.
A partire dal 2 ottobre 2025, le cooperative di media dimensione dovranno essere in regola con l’assicurazione contro i rischi catastrofali prevista dal Dl 39/2025; dal 1° gennaio 2026, l’obbligo si estenderà anche a micro e piccole cooperative.
Stando a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto ministeriale in oggetto, i finanziamenti a tasso zero hanno durata tra tre e dieci anni, incluso un periodo di preammortamento massimo di tre anni. Il rimborso è effettuato secondo un piano di ammortamento in rate semestrali costanti posticipate, con scadenza fissa al 31 maggio e al 30 novembre di ciascun anno. Qualora il finanziamento sia concesso a fronte di nuovi investimenti, esso può coprire integralmente l’importo del programma di investimento.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione di programmi di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione o de minimis applicabili in relazione al settore di attività entro cui opera la cooperativa; oppure per esigenze di liquidità aziendale.
Il sostegno alle esigenze di liquidità aziendale può assumere due diverse forme:
1) La prima concerne la realizzazione di investimenti che non soddisfino le condizioni previste per i programmi sopra descritti (ad esesempio spese per la sostituzione di impianti, macchinari o attrezzature, spese relativa al ciclo produttivo, eccetera). In questo caso, la realizzazione dell’investimento dovrà essere completata entro 36 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
2) La seconda forma di intervento è destinata a esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita, sviluppo e consolidamento della società cooperativa da realizzare in un arco temporale di 12 mesi.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le cooperative sono tenute a presentare la domanda di finanziamento all’indirizzo Pec delle società finanziarie controllate o attraverso il portale dedicato disponibile sul sito istituzionale del Mimit.

01/09/2025

Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di settembre 2025 deve essere adeguato, per i lavoratori cui viene applicato il c.c.n.l. delle Cooperative Sociali, l’importo dell’Elemento Temporaneo Aggiuntivo della Retribuzione.

Lo prevede il rinnovo contrattuale sottoscritto l’anno scorso.

In particolare, tale istituto è previsto per le seguenti figure inquadrate al profilo D1:

- educatori dei servizi educativi per l’infanzia così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 del 09 maggio 2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 65 del 13 aprile 2017

- educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dal comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il rinnovo contrattuale ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2025 tali figure avranno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di euro 41,00.

Tale valore viene incrementato a partire dal 1° settembre 2025 di euro 41,00.

A far data dal 1° gennaio 2026 tali educatori transiteranno al livello D2 della classificazione del personale senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.

L’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansione. L’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione dovrà apparire nel cedolino del lavoratore con l’indicazione “ETDR Educatore”.

27/08/2025

Entro giovedì 28 agosto tutte le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso, devono provvedere al versamento del contributo dovuto per il biennio ispettivo 2025-2026 nelle misure stabilite dal Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto 12 febbraio 2025 (Gazzetta Ufficiale 124 del 30 maggio 2025).
Il provvedimento, mentre ha confermato le modalità e i parametri di riferimento per il calcolo del dovuto, ne ha previsto in aumento l’entità di un 18% per i minimi e un 15% per i massimi stabiliti facendo riferimento ai dati del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2024:
per le società cooperative, in cinque fasce, da un minimo di 330 euro a un massimo di 2.740 euro, in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico, mentre per le cooperative edilizie di abitazione il riferimento è al maggiore fra lo stesso valore della voce A del conto economico e l’incremento del valore degli immobili di cui alle voci B-II e C-I dello stato patrimoniale;
per le banche di credito cooperativo, in tre fasce da un minimo di 2.780 a un massimo di 7.660 euro in relazione al numero dei soci e al totale dell’attivo;
per le società di mutuo soccorso, in tre fasce da un minimo di 330 euro a un massimo di 970 euro in relazione al numero dei soci e ai contributi mutualistici;
precisando che il contributo è, comunque, dovuto nell’entità prevista dalla fascia nella quale ricade il parametro più elevato.
Sono previste maggiorazioni: del 30% per le cooperative sociali ex lege 381/1991 e del 50% per le cooperative soggette a revisione annuale in base all’articolo 15 della legge 59/1992:
con fatturato superiore a 32.802.476,89 euro ovvero che detengono partecipazioni di controllo in Srl;
edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio alle quali, si applica, in ogni caso, anche l’ulteriore maggiorazione del 10%.
Il versamento deve essere eseguito con modalità diverse a seconda che gli enti siano o meno aderenti alle centrali cooperative, mentre quelli aderenti devono provvedere con le modalità previste da ciascuna associazione, quelli non aderenti devono provvedere con F24 (disponibile precompilato nella sezione cooperative del portale del Mimit al link https://cooperative.mise.gov.it) con possibilità anche di utilizzo di crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:
3010, contributo, maggiorazione e interessi per ritardato pagamento;
3011, maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e interessi per ritardato pagamento;
3014, per le eventuali sanzioni.
Per gli enti di nuova costituzione, il termine di versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro imprese facendo riferimento ai parametri rilevabili in tale momento mentre sono esonerati gli enti che si iscriveranno nel Registro dopo il 31 dicembre 2025. Gli enti che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo, invece, sono tenuti al pagamento nella misura minima oltre le maggiorazioni.

10/08/2025

Con la legge di conversione del decreto Economia (Dl 95/2025), è stato prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale le parti individuali, in assenza di una disciplina collettiva, possono continuare a definire in autonomia le causali che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi ai contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

26/06/2025

Con sentenza n. 14799 del 15 aprile 2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di lavoratrice colpita da panico a causa del lavoro notturno, rispondono del delitto di lesione colposa i responsabili aziendali che avevano predisposto un documento di valutazione dei rischi assolutamente generico, redatto senza la consultazione del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, in violazione degli articoli 28, comma 1-bis e comma 2, lettera a), primo periodo e 29, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2008.

26/06/2025

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha affermato che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.

17/06/2025

Multiservizi, rinnovato il contratto collettivo di settore
È stato sottoscritto il 13 giugno 2025 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che riguarda oltre 600mila dipendenti in Italia.Valido dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, prevede un incremento di 215 euro parametrato al 2° livello contrattuale.
L’accordo rinnova il contratto scaduto il 31 dicembre 2024 ed è stato sottoscritto da Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. Non è stato sottoscritto da Anip-Confindustria.
Il ccnl, valido dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, prevede un incremento salariale complessivo di 215 euro parametrato al 2° livello contrattuale (par. 109) , la revisione di alcuni istituti della parte normativa, con particolare attenzione ai temi della violenza di genere e del lavoro a tempo parziale.
Gli incrementi retributivi sul suddetto 2° livello saranno declinati temporalmente con varie scadenze.
L’aumento salariale lodo di 215,00 euro a regime è pari quindi ad un aumento sui minimi tabellari del 16,6 per cento.
Confermata, inoltre, la clausola di adeguamento salariale per il periodo 2025-2028 e l’erogazione dell’importo complessivo, con il pieno recupero dell’inflazione per il periodo 2021-2024.
Sul tema della sfera di applicazione del ccnl, argomento abbastanza sensibile al tavolo, si è deciso di prendere il tempo necessario. Le parti hanno infatti condiviso di affidare ad una apposita commissione paritetica, composta da sei componenti per parte, l’analisi della revisione della sfera di applicazione del ccnl al fine di fornire una più razionale e stringente lettura di tale ambito con il fine precipuo di evitare fenomeni di concorrenza contrattuale. I lavori della predetta commissione dovranno iniziare il prossimo 1° luglio 2025 e terminare nel giugno 2026.
E’ stato previsto l’aumento dell’orario minimo per i part-time a 15 ore settimanali, il consolidamento automatico delle ore supplementari e l’inserimento della clausola di deterrenza per le aziende inottemperanti, con l’incremento del 30% dell’orario individuale settimanale. In tale ultimo caso incorre l’azienda che non dia seguito all’incontro richiesto dalle Rsa/Rsu per la verifica dell’orario supplementare reso ai fini della procedura di consolidamento.
È stata altresì condivisa l’integrazione al 100%, per ulteriori 90 giorni di congedo, dell’indennità per le donne vittime di violenza e l’obbligo di comunicazione preventiva da parte delle aziende per il periodo di comporto malattia. Le parti hanno condiviso l’esigenza di sollecitare il ministero del Lavoro per l’emanazione delle nuove tabelle dei costi alla luce del rinnovo e nelle more si sono impegnate a predisporne delle proprie da sottoporre al Ministero.

24/04/2025

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L’ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.

In virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell’art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Del resto, si ricorda che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria istituito ai sensi dell’art. 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le cui modalità attuative sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2007. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Pertanto, venendo al secondo quesito concernente le conseguenze sul piano ispettivo, si ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

17/04/2025

A seguito dell’entrata in vigore, il primo aprile scorso, dei nuovi codici ATECO 2025 anche INPS sta provvedendo ad aggiornare le proprie anagrafiche ai nuovi codici statistici.

In tale ambito l’Istituto ha pubblicato una prima circolare, la 71 del 31 marzo 2025, in cui viene data notizia delle modifiche in corso e segnala l’aggiornamento della «Procedura Iscrizione e variazione azienda».

Secondo quanto comunicato dall’istituto in un incontro con le Parti sociali della scorsa settimana la variazione dei codici ATECO, rispetto agli attuali, riguarderà circa un 40% delle aziende registrate nei sistemi dell’istituto di previdenza.

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni e le variazioni, successive al primo aprile, dovranno essere indicati direttamente i nuovi codici ATECO assegnati dalle Camere di Commercio.

Per tutte le altre imprese o partite IVA registrate in INPS, l’istituto provvederà in autonomia alla verifica e alla eventuale modifica degli ATECO.

In ogni caso INPS invierà, a partire dai prossimi giorni, una PEC presso il cassetto previdenziale di tutte le imprese registrate con il codice ATECO frutto della verifica dell’Istituto.

Il messaggio sarà inviato in una nuova e apposita sezione del cassetto previdenziale ed è molto importante che le imprese verifichino la corrispondenza del codice ATECO inviato dall’istituto e quello effettivamente risultante in Camera di Commercio dopo la pubblicazione dei nuovi ATECO.

In caso di corrispondenza dei codici l’impresa non dovrà fare alcunché mentre in caso di difformità le imprese dovranno prendere contatto con la propria sede INPS territoriale.

INPS assicura che la variazione di ATECO non comporterà, nella quasi totalità dei casi, modifiche alla posizione previdenziale dell’impresa o del professionista.

Infine, INPS metterà presto a disposizione, in formato elettronico e dunque costantemente aggiornato, il «Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’art.49 della legge 88/1989» che metterà in combinazione i nuovi codici ATECO con codici statistici contributivi dell’Istituto

10/04/2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali).

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R.Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

Indirizzo

Rome
00145

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