12/02/2026
Ma quale giustizia è ?
La vicenda è semplice: un giovane aspirante imprenditore, illuso dalle possibilità legate alla green economy, viene persuaso da una società di Carini ad investire tutti i suoi risparmi in un progetto che, secondo le intenzioni, avrebbe portato grandi successi ed importanti ricavi
Il progetto prevedeva la consegna di costosi apparati tecnologicamente che avrebbe dovuto accogliere e compattare le lattine e la plastica nonché la realizzazione di tutto il processo industriale (dalla collocazione degli apparati all’interno di centri commerciali alla creazione dei siti di stoccaggio ed al trasporto e smaltimento)
Confidando nella bontà del progetto, il giovane consegna circa 10 mila euro in acconto sottoscrivendo un contratto che, ad un lettore attento e versato in diritto, avrebbe dovuto suscitare molti interrogativi. Il contratto infatti era pieno di cavilli e clausole strane che non lasciavano intendere quale fosse davvero l’oggetto del contratto e soprattutto quali fosse la causa giustificativa di questo importante esborso in acconto e di quello altrettanto gravoso (altri 20 mila euro) previsto a saldo. Nel contratto infatti sembrava scritto che le fantastiche prestazioni promesse (dall’inserimento nei centri commerciali più importanti di Italia all’organizzazione dello stoccaggio) erano condizionate al preventivo integrale pagamento del prezzo convenuto: per cui, l’acconto versato non obbligava l’impresa a svolgere nulla delle complesse prestazioni promesse ma la autorizzava a tenere un atteggiamento di “attesa” fino a quando non avesse ottenuto il saldo
Compreso che qualcosa non andava, tramite il legale viene interpellata l’azienda ed, offrendo il contestuale pagamento del saldo, viene invitata ad adempiere agli impegni assunti per consentire la collocazione degli apparati promessi
Non ricevendo alcuna risposta, si è promosso il giudizio chiedendo al Tribunale di Palermo la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione del doppio della caparra
Il giudizio è stato assegnato ad un GOT che, dopo aver salutato amichevolmente l’avversario, ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la restituzione all’attore del solo importo ricevuto (non quindi del doppio come prevede l’art. 1385 cc in caso di inadempimento) senza gli interessi legali e, tanto meno, senza il riconoscimento dei costi del processo (neppure quelli inevitabili di iscrizione a ruolo)
La proposta obtorto collo viene accolta dal mio assistito ma, stranamente, respinta dall’avversario che “contropropone” (fuori da ogni logica sostanziale e processuale) di pagare la metà
Il Giudice, preso atto, trattiene la causa in decisione e, senza consentire lo svolgimento dell’istruttoria chiesta dall’attore, emette sentenza con cui, sconfessando se stessa e la proposta di conciliazione avanzata poco prima, rigetta la domanda dll’attore assumendo che non vi sarebbe alcun inadempimento e lo condanna al pagamento delle spese
Ne se è seguita l’impugnazione alla Corte di Appello ove, senza mezzi termini, si è espresso tutto lo sdegno per questa decisione agiuridica e fortemente condizionata da “elementi estranei” al processo, scrivendo provocatoriamente “per ottenere in primo grado giustizia (quella vera), specie nelle piccole realtà locali dove tutti conoscono tutto, non è sufficiente nè avere ragione nè invocare i principi consolidati di diritto che governano i rapporti obbligatori, ma occorre qualcosa di più e di diverso che probabilmente sfugge agli occhi di esercita la professione oltre lo stretto”.
La Corte, dopo 5 anni caratterizzati da continui rinvii d’ufficio, finalmente trattiene la causa in decisione ed, in totale riforma della decisione impugnata, condanna la società alla restituzione del doppio della caparra nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Notificato il precetto, la debitrice corre a stipulare un contratto di affitto di azienda con una società omonima (in mano agli stessi familiari) ove i canoni di affitto vengono concepiti come un acconto sul prezzo della compravendita dell’azienda (già predeteminato nel contratto) e, subito dopo, deposita al Tribunale di Palermo un ricorso di composizione della crisi con riserva di presentazione del piano, chiedendo di poter beneficiare delle misure protettive (che ovviamente avrebbero impedito allo scrivente di proseguire nel pignoramento dei canoni di affitto che immediatamente era stato avviato)
Il Tribunale di Palermo, con la stessa benevolenza mostrata in passato, non solo concede il termine massimo previsto dal Codice della Crisi per il deposito del piano ma concede altresì le misure cautelati protettive sulla motivazione (che merita di esser trascritta fedelmente)
“avuto riguardo alle circostanze rappresentate in atti, confermate dalla documentazione allegata, è evidente la sussistenza dello stato di crisi e la ragionevole probabilità che la regolazione della stessa non possa essere attuata senza le misure protettive tipiche”
In pratica, secondo il Giudice delegato alla procedura, la concessione delle misure protettive sarebbe automaticamente giustificata dalla semplice esistenza dello stato di crisi e dalla constatazione che, senza la sospensione, il debitore non è in grado di regolare la crisi
La vicenda suscita diverse riflessioni
Il GOT di primo grado ha palesemente errato commettendo (per amicizia, per benevolenza, per ignoranza è indifferente) un palese e grave errore.
A causa di questo errore, il mio assistito è stato condannato a pagare le spese ingiustamente poste a suo carico ed a sostenerne delle altre per ottenere che la propria questione venisse finalmente esaminata da un magistrato vero (non da un GOT)
La Corte di Appello, dopo 5 anni, riconosce l’errore del primo giudice e revoca la sentenza impugnata condannando l’appellato a restituire il doppio e pagare le spese
Il Cliente ha vinto, ha ottenuto giustizia perché oggi ha finalmente un titolo che riconosce il diritto a pretendere circa 30 mila euro (tra capitale, interessi e spese). In realtà è una giustizia vana, vuota, inutile perché probabilmente non prenderà che pochi centesimi a causa del ricorso alla procedura di composizione della crisi (che, statisticamente, non attribuisce ai chirografari aspettative di riparto)
Chi risponde di questa malpractice della giustizia ? Nessuno ! Perché i Giudici sono impuniti
Colpa grave e dolo (questi presupposti previsti per l’accesso alla tutela prevista dalla L. 13 aprile 1988 n. 117) sono elementi di sbarramento che rendono impossibile al cittadino di ottenere il risarcimento; ed ove mai si riuscisse a superare questo scoglio, la responsabilità non graverebbe a carico del Giudice che ha commesso la condotta gravemente colposa o dolosa ma allo Stato ciò in quanto il cittadino non può citare direttamente il magistrato, ma deve agire contro lo Stato, che eventualmente potrà poi esercitare azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
In ambito sanitario, quando un chirurgo commette un errore per imprudenza, imperizia e questo genera un danno a carico del paziente o dei suoi familiari, questi viene citato in giudizio e ne risponde personalmente
In ambito legale, altrettanto: se un avvocato commette un errore, è responsabile per i danni procurati al cliente
In ambito amministrativo, anche la PA risponde dei danni compiuti nell’attività amminsitrativa
In ambito giudiziario, se un giudice commette un errore, non viene neanche punito a livello disciplinare perché - si dice - l’errore giudiziario è fisiologico nel sistema delle impugnazioni … la magistratua è soggetta soltanto alla legge … perché rappresenta un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
Qualunque sia la spiegazione, resta il fatto che il cliente ha subito un pregiudizio che rimarrà non risarcito e questo pregiudizio è stato causato direttamente dall’errore compiuto dal Giudice del primo grado e dal ritardo con cui il Giudice del secondo grado ha pronunciato la sentenza – essendo indubbio che, ove avesse ottenuto un titolo 8 anni fa, con ogni probabilità avrebbe recuperato il mal tolto
Possibile che questa sia la giustizia ?
Con il senno di poi, il cittadini avrebbe adito la magistratura per ottenere la tutela dei propri diritti ? Avrebbe speso i soldi che sono stati necessari a pagare la difesa ed pagare le tasse che lo Stato ha incassato al momento della iscrizione a ruolo come contributo per il servizio di prestazione della giustizia ?
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