Auditorium - Studio Legale Associato

Auditorium - Studio Legale Associato Servizi Legali Auditorium è un'associazione professionale fondata dagli avvocati Roberto Savarese, Sergio Testa, Domenico Meringolo e Laura Vellone.

Le principali aree di intervento sono: diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto di famiglia. Lo studio offre anche consulenza in materia penale e di infortunistica stradale avvalendosi della collaborazione di professionisti "Of Counsel".

Lo studio Auditorium si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Paolo Pietrangeli
24/11/2021

Lo studio Auditorium si stringe al dolore della famiglia per la perdita di Paolo Pietrangeli

Su Lavoro e Previdenza Oggi, fascicolo 3-4/2020 il contributo scientifico del nostro studio (avv. Testa) in materia di m...
15/05/2020

Su Lavoro e Previdenza Oggi, fascicolo 3-4/2020 il contributo scientifico del nostro studio (avv. Testa) in materia di mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato (in distribuzione dal 15 maggio)

Padri “alienati” e “separati” dai figli:  I Tribunali finalmente guardano madre e padre in modo imparziale. Di affido es...
27/04/2020

Padri “alienati” e “separati” dai figli: I Tribunali finalmente guardano madre e padre in modo imparziale.

Di affido esclusivo ad un padre si legge raramente e fino a poco tempo fa solo in casi di gravissima incapacità della madre, incapacità di intendere e volere, incapacità per dipendenza acclarata da sostanze stupefacenti o alcooliche, incapacità di accudire la prole per aver commesso reati …
Di affido esclusivo ad un padre per comportamento ostruzionistico di una madre è ancor più raro.
E’ noto a tutti i separati (anche di fatto) e ai divorziati che della parola “bigenitorialità” si fa un uso sovrabbondante e se è giusto che questo diritto sia rispettato è altrettanto giusto che esso abbia alla base la seria valutazione della capacità genitoriale che comporta un corretto esercizio della relativa potestà.
Non facile ottenere un simile risultato, poiché la delicatezza della materia minorile porta i giudici chiamati a decidere a mantenere l’esercizio della potestà in entrambe le figure genitoriali e manlevare troppo spesso la madre che ha “allontanato” il figlio dal padre per il sol fatto di essere la “madre”.
Il nostro studio ha ottenuto una pronuncia si può dire unica: con Decreto del 10 ottobre 2019 il Tribunale per i Minorenni di Roma, in Camera di Consiglio, ha riconosciuto in capo alla madre del minore la responsabilità di non aver facilitato l’accesso all’altro genitore e di aver ostacolato la frequentazione di per sé resa già difficile dal clima di ostilità che il ragazzo aveva respirato per troppi anni.
Il Collegio giudicante ha ritenuto fondate le motivazioni rese dal padre del minore, confermate nelle relazioni dei Servizi Sociali, e ha svolto un’approfondita istruttoria che ha consentito di evidenziare che la madre ha trattato il figlio come un oggetto da possedere e non come una persona, creando nocumento al suo percorso di crescita identitario che avrebbe necessitato dell’identificazione con la figura maschile.
Il Tribunale ha dichiarato la madre decaduta dall’esercizio della responsabilità nei confronti del figlio per incapacità di garantire la continuità della relazione parentale così violando il diritto del minore di crescere in modo equilibrato in una cornice bigenitoriale. Con la conseguente pronuncia di affidamento e collocamento del minore al padre in via esclusiva.

Sei un ex dipendente della Cassa di Risparmio di Roma iscritto al Fondo pensione per il personale delle aziende del grup...
20/04/2020

Sei un ex dipendente della Cassa di Risparmio di Roma iscritto al Fondo pensione per il personale delle aziende del gruppo Unicredit (già Fondo di quiescenza del personale della ex Cassa di Risparmio di Roma) e non hai mai potuto esercitare il diritto di riscatto o il diritto alla portabilità della tua posizione previdenziale?
Ora puoi farlo!

In tema di fondi previdenziali integrativi infatti, devono considerarsi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, da un fondo cd. “a prestazione definita” – preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il d.lgs. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione – ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale.
Con le nota sentenza a Sezioni Unite del 14 gennaio 2015, n. 447, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver puntualmente ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di portabilità della posizione individuale nell’ambito della previdenza complementare, si è allineata alla tesi favorevole a riconoscere il diritto alla libera trasferibilità della posizione individuale anche nei fondi a ripartizione, dando così un notevole contributo anche alla ridefinizione dell’istituto della portabilità.
Detta pronuncia conferma il diritto alla “portabilità”, vantato da tutti gli iscritti al Fondo pensione.
Ogni fondo pensione – anche se “fondo preesistente” – genera un “valore” per l’iscritto. “Valore” che, anche a voler tener conto di “variabili” e di circostanze e caratteristiche specifiche sia della posizione individuale, sia della struttura del fondo, può essere tecnicamente determinato.
Sulla base di quanto statuito dalla Cassazione nella pronuncia a SS.UU. del 2015 il nostro studio ha ottenuto un primo grande successo nel 2019: con l’ordinanza n. 13866 del 22 maggio 2019, infatti, la Corte di Cassazione ha accolto il nostro ricorso riconoscendo il diritto al riscatto o alla portabilità della propria posizione previdenziale a un gruppo di ex dipendenti della cassa di risparmio ai quali tali opzioni erano state negate.

Sei in possesso di un buono postale sottoscritto tra il 1 luglio 1986 e il 23 giugno 1997? Potresti aver diritto a inter...
02/04/2020

Sei in possesso di un buono postale sottoscritto tra il 1 luglio 1986 e il 23 giugno 1997? Potresti aver diritto a interessi più alti di quelli riconosciuti da Poste Italiane. Scopri se è il tuo caso e come far valere i tuoi diritti.

Nel caso seguito dal nostro studio i clienti erano intestatari di numero sei (6) buoni fruttiferi postali trentennali ordinari emessi in data 03.05.1988 tutti rimborsati a scadenza.
Nella corresponsione delle suindicate cifre l’ente collettivo Poste Italiane Spa ha, erroneamente, liquidato i saggi di interesse per il periodo che andava dal 21° al 30° anno al tasso nominale annuo lordo del 12% su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice in luogo dell’importo – più favorevole - previsto nei buoni medesimi.
Difatti sui buoni in contestazione era stato erroneamente apposto (da Poste Italiane) il timbro previsto dal D.M. 13.06.1986 il quale, nel modificare i saggi di interesse sui buoni postali di risparmio, aveva stabilito, all’art. 5, ultimo comma, che sui BPF emessi dal 1° luglio 1986 “verranno apposti…due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l’altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi”. Nel dettaglio i BPF in contestazione avevano durata trentennale con 5 scaglioni di detenzione stampati sul retro ma il timbro apposto indicava e modificava solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5 scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).
Nella pronuncia che ci occupa il Collegio Romano ha stabilito che seppur il D.M. 13.06.1986 ha modificato i saggi di interesse sui buoni postali di risparmio l’apposizione del timbro sostituisce solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno. L’orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, sembra maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.
Non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent’anni dall’emissione, nulla dice per quello relativo all’ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo.

22/12/2018

Auditorium Studio Legale Associato vi augura buone feste 🎄

21/12/2018

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2018, n. 2618, in accoglimento del gravame interposto avverso una pronuncia del Tribunale, ha qualificato in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. il rapporto intercorso tra un soggetto nominato formalmente quale amministratore unico....

Auditorium alla conquista di Milano
10/10/2018

Auditorium alla conquista di Milano

Auditorium • inaugurazione sede di Milano
10/10/2018

Auditorium • inaugurazione sede di Milano

Il giorno 9 ottobre 2018, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, Auditorium inaugura la nuova sede di Milano
27/09/2018

Il giorno 9 ottobre 2018, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, Auditorium inaugura la nuova sede di Milano

Indirizzo

Via Romeo Romei 27
Rome
00136

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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