Avvocato Samuele Scalise

Avvocato Samuele Scalise Avv. Samuele Scalise
Esperto di diritto civile e risarcimento del danno alla salute L. 210 del 1992

24/11/2025

21/11/2025

Ciao a tutti...rieccomi.
Ho atteso un pò per scrivere nuovamente sull'argomento vaccini, in attesa di raccogliere più notizie su eventi che si sono nel frattempo verificati (sia in ambito medico, che in quello giudiziario).
Ebbene, nei casi da me personalmente affrontati, è stato riconosciuto il nesso causale, tra: a) trombocitopenia e vaccino (Astrazeneca); sindrome di Guillain Barrè e vaccino (Johnson & Johnson); pericardite e vaccino (Pfizer).
Ha poi avuto grande risonanza mediatica la notizia della sentenza del Tribunale di Asti n. 480/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra sindrome neurologica e vaccino (Pfizer).
E' stata poi depositata altra sentenza, meno nota, del Tribunale di Campobasso n.50/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra vaccino (Pfizer) e neuropatia autoimmune.
Segnalo solo queste sentenze, ma ne sono state pubblicate diverse altre , che si sono pronunciate in termini sostanzialmente analoghi.
Ciò conferma che, seppure lentamente, si assiste ormai a qualcosa di nuovo sul fronte danni da vaccino.
Pertanto, come ho già scritto in precedenti post, invito coloro che, purtroppo, hanno riportato danni da vaccino, a presentare domanda di indennizzo legge 210/92 e ciò nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini perentori previsti da detta legge.
Potete contattarmi per ogni ulteriore informazioni o eventuale assistenza legale e medico-legale.
E' tutto.
Buon proseguimento di giornata

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30/06/2025

Buongiorno a tutti, con questo post riprendo e approfondisco quello mio precedente, sui presupposti necessari per avere diritto all'indennizzo legge 210/92.
I requisiti sono tre:
1) nesso causale vaccino/reazioni avverse;
2) ascrivibilità a categorie della Tabella A della patologia contratta;
3) tempestività della domanda.
Il primo requisito (che è ovviamente quello più importante e quello più difficile da provare) è anche quello di più agevole comprensione: l'infermità contratta deve essere causata e/o concausata dal vaccino.
Il secondo requisito richiede che l'infermità contratta, riconosciuta SI causata e/o concausata dal vaccino, deve anche essere permanente (o comunque riscontrabile alla data della visita medica presso la Commissione Medica Militare) e di gravità tale da potere "rientrare" almeno nell'ottava categoria della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981...in altri termini, l'indennizzo non spetta in caso di scomparsa dei sintomi della malattia contratta a causa del vaccino, né in caso in cui si tratti di sintomi non particolarmente gravi.
Il terzo requisito richiede che la domanda sia inoltrata all'azienda sanitaria del luogo di residenza, entro il termine perentorio di tre anni decorrente dalla "conoscenza del danno".
A tale proposito rilevo che, secondo l'attuale giurisprudenza, vi è "conoscenza del danno" ( e quindi inizia a decorrere il termine di tre anni), quando è riportato, in un certificato medico, che la patologia contratta è stata causata e/o concausata dal vaccino.
Ebbene, per quanto è a mia conoscenza, essere in possesso di un certificato medico contenente tale dicitura , è un'eventualità del tutto rara.
Ecco perché sostanzialmente, possono presentare domanda di indennizzo coloro che hanno contratto una patologia a seguito di vaccino ricevuto anche oltre tre anni fa .

14/06/2025

Buongiorno a tutti, Vi spiego brevemente cosa succede dopo la presentazione della domanda di indennizzo per danno da vaccino legge 210/92. L’azienda sanitaria del luogo di residenza del danneggiato (che riceve la domanda), la manda alla Commissione Medica Ospedaliera, che, una volta convocato a visita il richiedente, si deve pronunciare: 1) sul nesso di causalità tra vaccino e infermità contratta; 2) sull’ascrivibilità della infermità contratta alle categorie della Tabella di legge ( nel senso che l’infermità deve essere riscontrabile al momento della visita e deve essere di gravità pari almeno alla più bassa categoria di detta Tabella, l’ottava); 3) sulla tempestività della domanda (che deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla conoscenza del danno).
L’indennizzo viene riconosciuto solo se la CMO si pronuncia positivamente su tutti i tre requisiti sopra indicati, altrimenti il relativo verbale sarà negativo e, comunque, potrà essere impugnato prima, in sede amministrativa, dinanzi al Ministero della Salute e poi in sede giudiziaria, dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
I tempi di durata del procedimento amministrativo sopra descritto non sono prevedibili, ma variano di città in città a seconda del carico di lavoro delle CMO.

28/05/2025

10/05/2025

Buongiorno a tutti..ribadisco che la legge a tutela dei danni da vaccino esiste già dall’anno 1992 e, nell’anno 2022, è stata espressamente estesa ai danni da vaccino Covid…ciò dimostra che il legislatore italiano è certamente consapevole che il vaccino Covid può provocare danni alla salute ..il problema è ovviamente dimostrare che vi è un nesso causale tra vaccino e infermità contratta e questa prova è certamente difficile, ma non impossibile.
Difatti ci sono stati già vari casi in cui l’indennizzo è stato riconosciuto: sia in sede amministrativa, dalle Commissioni Mediche Ospedaliere ( che sono sostanzialmente organi del Ministero della Salute); sia in sede giudiziaria.
I casi riconosciuti sono quelli in cui il danno (emergente da contestuale documentazione medica )si è stato riportato , a distanza di poco tempo dalla somministrazione del vaccino, da persone che, prima, non avevano avuto analoghi sintomi della patologia poi manifestatasi

08/05/2025

Buongiorno a tutti vi spiego di seguito come occorre procedere in caso in cui si sospetti di avere riportato in danno da vaccino Covid.
Il mio consiglio è di presentare una domanda di indennizzo legge ex art.1 bis legge 210/92 ( alla azienda sanitaria competente in base al luogo di residenza) unitamente al certificato vaccinale e alla documentazione medica, attestante la patologia manifestatasi dopo il vaccino.
Per mia esperienza personale e professionale, vi consiglio di farvi assistere, già in questa sede, da un esperto legale e medico/legale.

01/05/2025

Buongiorno a tutti..innanzitutto vi ringrazio per le vostre condivisioni e i vostri commenti. Detto ciò, visto che si ripete più volte nei vostri post, intendo precisare che per l’azione che suggerisco di fare (ovvero quella della domanda di indennizzo legge 210/92) è del tutto IRRILEVANTE il consenso firmato al momento della somministrazione del vaccino.
Aggiungo poi che l’indennizzo per danni da vaccino consiste in un importo mensile sostanzialmente pari, nel minimo (cioè per la più bassa categoria ottava corrispondente alla patologia meno grave) ad oltre € 4000 , pagato per tutta la vita con l’aggiunta di due consistenti assegni una tantum (pagati cioè una volta sola).
Il tutto esente da qualsiasi tassa. Ovviamente non è semplice in quanto si deve dimostrare il nesso causale tra vaccino e patologia insorta , ma se davvero vi sono evidenze di questo nesso (supportato da documentazione medica, che, ad esempio, attesti che si tratta di patologia comparsa o palesemente aggravatasi dopo il vaccino), vi consiglio di presentare la domanda anche e soprattutto perché potrebbe esserci un problema di termini.
La legge 210/92 prevede infatti che la domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine di tre anni dalla “conoscenza del danno”.
Certamente ogni caso è diverso dagli altri e quindi è opportuno parlarne a voce per tutti i chiarimenti necessari..vi invito quindi ( se interessati a procedere) a contattarmi telefonicamente a questi numeri : 0639733262 ; 3446270892 dalle 16:00 alle 20:00

⚠️ La valutazione di una domanda di indennizzo è un processo complesso che varia a seconda del tipo di danno subito. Spe...
26/03/2025

⚠️ La valutazione di una domanda di indennizzo è un processo complesso che varia a seconda del tipo di danno subito. Spesso, si richiede l'assistenza di un avvocato esperto in materia, contattami per prenotare una consulenza personalizzata e ricevere assistenza in tutte le fasi della procedura.

➡️ Nel frattempo, ti illustrerò brevemente la questione.

👉 La valutazione di una domanda di indennizzo ex L. 210/1992 segue, in generale, alla presentazione da parte del danneggiato di una domanda formale all'ente ministeriale responsabile, corredata dai documenti necessari a supporto della richiesta.

🔍 L'ente valuterà tutta la documentazione presentata, compresa la cartella clinica, le fatture mediche, le testimonianze e ogni altro elemento utile a dimostrare il danno subito. 🔍 Procederà anche a valutare se esiste un nesso causale diretto tra l'evento dannoso (ad esempio, la vaccinazione) e il danno subito, richiedendo pareri esperti.

✅ Accertato il nesso causale, si quantifica l'entità del danno subito, sia in senso patrimoniale (es. spese mediche, perdita di guadagno) che non patrimoniale ( es. dolore, sofferenza, minore capacità sociale).
👉 Sulla base dell'entità del danno accertato, verrà dunque calcolato l'importo dell'indennizzo, anche basandosi su tabelle di valutazione, o tramite liquidazione di una somma forfettaria determinata con i criteri previsti dalla normativa applicabile.
👉 In casi più complessi, infatti, l'indennizzo può essere calcolato in modo personalizzato, tenendo conto di tutti i fattori specifici del caso.

📱 Contattami per ottenere la tutela che meriti! 📱

La giurisprudenza, anche se con alcune differenze a seconda dei casi specifici, ha riconosciuto la risarcibilità dei dan...
21/03/2025

La giurisprudenza, anche se con alcune differenze a seconda dei casi specifici, ha riconosciuto la risarcibilità dei danni psicologici causati da eventi avversi successivi alla vaccinazione. 📚
Questi danni possono manifestarsi sotto forma di ansia, depressione, disturbi del sonno, disturbo post-traumatico da stress e altre patologie psichiatriche. 😵‍💫
👉 Per poter ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare un nesso causale tra la vaccinazione e il danno psichico.

📑 Se pensi di aver subito un danno psichico a seguito di una vaccinazione, ti consiglio di documentare la fondatezza delle tue preoccupazioni e contattarmi per elaborare una strategia per ottenere il risarcimento che meriti! 📱

📌 La commissione tecnica sanitaria designata per le domande di risarcimento di cui abbiamo ampiamente discusso deve agir...
18/03/2025

📌 La commissione tecnica sanitaria designata per le domande di risarcimento di cui abbiamo ampiamente discusso deve agire senza favorire alcuna delle parti coinvolte, basando le proprie valutazioni esclusivamente sui dati oggettivi e sulle prove disponibili. 📌

👍 I membri della commissione devono essere liberi da qualsiasi vincolo o interesse che possa compromettere la loro imparzialità, come ad esempio rapporti di collaborazione con le aziende produttrici dei farmaci o dei dispositivi medici coinvolti.
⚠️ Nonostante l'importanza e l'efficacia di queste garanzie, è possibile che le decisioni delle commissioni tecniche non siano sempre condivise dai danneggiati.
✔️ In questi casi, un sistema di tutela giurisdizionale consente ai cittadini di far valere i propri diritti dinanzi ai tribunali.

🔍 Le procedure di impugnazione sono spesso complesse e richiedono conoscenze giuridiche specifiche. 🔍 Prima di procedere sarà necessario valutare la fondatezza del ricorso, analizzando la tua situazione ed i possibili esiti.
📱 Contattami per imboccare la strada giusta ed ottenere la migliore tutela della tua salute e del tuo lavoro! 📱

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