Avvocato Samuele Scalise

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Avvocato Samuele Scalise Avv. Samuele Scalise
Esperto di diritto civile e risarcimento del danno alla salute L. 210 del 1992

23/05/2026

Ciao a tutti.
Vi comunico ultimi aggiornamenti in tema di danno da vaccino anti Covid 19.
Si comincia ad assistere ad un'evidente apertura a riconoscere il nesso di causalità tra vaccino e relative infermità manifestatesi , prima decisamente negato, da parte dei medici (quali: i componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere; i consulenti tecnici nominati nel corso di un giudizio; gli specialisti ematologi, cardiologi, neurologi, ecc.) .
Si tratta quindi di un importante e decisivo passo in avanti.
Più in dettaglio, nei casi da me personalmente affrontati, è stato riconosciuto il nesso causale, tra: a) trombocitopenia e vaccino (Astrazeneca); b) sindrome di Guillain Barrè e vaccino (Johnson & Johnson);c) mielite traversa e vaccino (Johnson & Johnson); pericardite e vaccino (Pfizer).
Ha poi avuto grande risonanza mediatica la sentenza del Tribunale di Asti n. 480/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra sindrome neurologica e vaccino (Pfizer).
E' stata poi depositata altra sentenza, meno nota, del Tribunale di Campobasso n.50/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra vaccino (Pfizer) e neuropatia autoimmune.
Segnalo solo queste sentenze, ma ne sono state pubblicate diverse altre (tra le più recenti, Tribunale Venezia n. 161/2026, SI indennizzo per nesso causale vaccino Pfizer e alopecia; Tribunale Foggia n.843/2026, SI indennizzo per nesso causale vaccino Astrazeneca e mielite traversa, ecc. ), che si sono pronunciate in termini sostanzialmente analoghi.
Ciò conferma che, seppure lentamente, si assiste ormai a qualcosa di nuovo sul fronte danni da vaccino.
Pertanto, come ho già scritto in precedenti post, invito coloro che, purtroppo, hanno riportato danni da vaccino, a presentare domanda di indennizzo legge 210/92 e ciò nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini perentori previsti da detta legge.
Potete contattarmi per ogni ulteriore informazioni o eventuale assistenza legale e medico-legale.
E' tutto.

24/11/2025

21/11/2025

Ciao a tutti...rieccomi.
Ho atteso un pò per scrivere nuovamente sull'argomento vaccini, in attesa di raccogliere più notizie su eventi che si sono nel frattempo verificati (sia in ambito medico, che in quello giudiziario).
Ebbene, nei casi da me personalmente affrontati, è stato riconosciuto il nesso causale, tra: a) trombocitopenia e vaccino (Astrazeneca); sindrome di Guillain Barrè e vaccino (Johnson & Johnson); pericardite e vaccino (Pfizer).
Ha poi avuto grande risonanza mediatica la notizia della sentenza del Tribunale di Asti n. 480/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra sindrome neurologica e vaccino (Pfizer).
E' stata poi depositata altra sentenza, meno nota, del Tribunale di Campobasso n.50/2025, che ha riconosciuto il nesso causale tra vaccino (Pfizer) e neuropatia autoimmune.
Segnalo solo queste sentenze, ma ne sono state pubblicate diverse altre , che si sono pronunciate in termini sostanzialmente analoghi.
Ciò conferma che, seppure lentamente, si assiste ormai a qualcosa di nuovo sul fronte danni da vaccino.
Pertanto, come ho già scritto in precedenti post, invito coloro che, purtroppo, hanno riportato danni da vaccino, a presentare domanda di indennizzo legge 210/92 e ciò nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini perentori previsti da detta legge.
Potete contattarmi per ogni ulteriore informazioni o eventuale assistenza legale e medico-legale.
E' tutto.
Buon proseguimento di giornata

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30/06/2025

Buongiorno a tutti, con questo post riprendo e approfondisco quello mio precedente, sui presupposti necessari per avere diritto all'indennizzo legge 210/92.
I requisiti sono tre:
1) nesso causale vaccino/reazioni avverse;
2) ascrivibilità a categorie della Tabella A della patologia contratta;
3) tempestività della domanda.
Il primo requisito (che è ovviamente quello più importante e quello più difficile da provare) è anche quello di più agevole comprensione: l'infermità contratta deve essere causata e/o concausata dal vaccino.
Il secondo requisito richiede che l'infermità contratta, riconosciuta SI causata e/o concausata dal vaccino, deve anche essere permanente (o comunque riscontrabile alla data della visita medica presso la Commissione Medica Militare) e di gravità tale da potere "rientrare" almeno nell'ottava categoria della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981...in altri termini, l'indennizzo non spetta in caso di scomparsa dei sintomi della malattia contratta a causa del vaccino, né in caso in cui si tratti di sintomi non particolarmente gravi.
Il terzo requisito richiede che la domanda sia inoltrata all'azienda sanitaria del luogo di residenza, entro il termine perentorio di tre anni decorrente dalla "conoscenza del danno".
A tale proposito rilevo che, secondo l'attuale giurisprudenza, vi è "conoscenza del danno" ( e quindi inizia a decorrere il termine di tre anni), quando è riportato, in un certificato medico, che la patologia contratta è stata causata e/o concausata dal vaccino.
Ebbene, per quanto è a mia conoscenza, essere in possesso di un certificato medico contenente tale dicitura , è un'eventualità del tutto rara.
Ecco perché sostanzialmente, possono presentare domanda di indennizzo coloro che hanno contratto una patologia a seguito di vaccino ricevuto anche oltre tre anni fa .

14/06/2025

Buongiorno a tutti, Vi spiego brevemente cosa succede dopo la presentazione della domanda di indennizzo per danno da vaccino legge 210/92. L’azienda sanitaria del luogo di residenza del danneggiato (che riceve la domanda), la manda alla Commissione Medica Ospedaliera, che, una volta convocato a visita il richiedente, si deve pronunciare: 1) sul nesso di causalità tra vaccino e infermità contratta; 2) sull’ascrivibilità della infermità contratta alle categorie della Tabella di legge ( nel senso che l’infermità deve essere riscontrabile al momento della visita e deve essere di gravità pari almeno alla più bassa categoria di detta Tabella, l’ottava); 3) sulla tempestività della domanda (che deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla conoscenza del danno).
L’indennizzo viene riconosciuto solo se la CMO si pronuncia positivamente su tutti i tre requisiti sopra indicati, altrimenti il relativo verbale sarà negativo e, comunque, potrà essere impugnato prima, in sede amministrativa, dinanzi al Ministero della Salute e poi in sede giudiziaria, dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
I tempi di durata del procedimento amministrativo sopra descritto non sono prevedibili, ma variano di città in città a seconda del carico di lavoro delle CMO.

28/05/2025

10/05/2025

Buongiorno a tutti..ribadisco che la legge a tutela dei danni da vaccino esiste già dall’anno 1992 e, nell’anno 2022, è stata espressamente estesa ai danni da vaccino Covid…ciò dimostra che il legislatore italiano è certamente consapevole che il vaccino Covid può provocare danni alla salute ..il problema è ovviamente dimostrare che vi è un nesso causale tra vaccino e infermità contratta e questa prova è certamente difficile, ma non impossibile.
Difatti ci sono stati già vari casi in cui l’indennizzo è stato riconosciuto: sia in sede amministrativa, dalle Commissioni Mediche Ospedaliere ( che sono sostanzialmente organi del Ministero della Salute); sia in sede giudiziaria.
I casi riconosciuti sono quelli in cui il danno (emergente da contestuale documentazione medica )si è stato riportato , a distanza di poco tempo dalla somministrazione del vaccino, da persone che, prima, non avevano avuto analoghi sintomi della patologia poi manifestatasi

08/05/2025

Buongiorno a tutti vi spiego di seguito come occorre procedere in caso in cui si sospetti di avere riportato in danno da vaccino Covid.
Il mio consiglio è di presentare una domanda di indennizzo legge ex art.1 bis legge 210/92 ( alla azienda sanitaria competente in base al luogo di residenza) unitamente al certificato vaccinale e alla documentazione medica, attestante la patologia manifestatasi dopo il vaccino.
Per mia esperienza personale e professionale, vi consiglio di farvi assistere, già in questa sede, da un esperto legale e medico/legale.

01/05/2025

Buongiorno a tutti..innanzitutto vi ringrazio per le vostre condivisioni e i vostri commenti. Detto ciò, visto che si ripete più volte nei vostri post, intendo precisare che per l’azione che suggerisco di fare (ovvero quella della domanda di indennizzo legge 210/92) è del tutto IRRILEVANTE il consenso firmato al momento della somministrazione del vaccino.
Aggiungo poi che l’indennizzo per danni da vaccino consiste in un importo mensile sostanzialmente pari, nel minimo (cioè per la più bassa categoria ottava corrispondente alla patologia meno grave) ad oltre € 4000 , pagato per tutta la vita con l’aggiunta di due consistenti assegni una tantum (pagati cioè una volta sola).
Il tutto esente da qualsiasi tassa. Ovviamente non è semplice in quanto si deve dimostrare il nesso causale tra vaccino e patologia insorta , ma se davvero vi sono evidenze di questo nesso (supportato da documentazione medica, che, ad esempio, attesti che si tratta di patologia comparsa o palesemente aggravatasi dopo il vaccino), vi consiglio di presentare la domanda anche e soprattutto perché potrebbe esserci un problema di termini.
La legge 210/92 prevede infatti che la domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine di tre anni dalla “conoscenza del danno”.
Certamente ogni caso è diverso dagli altri e quindi è opportuno parlarne a voce per tutti i chiarimenti necessari..vi invito quindi ( se interessati a procedere) a contattarmi telefonicamente a questi numeri : 0639733262 ; 3446270892 dalle 16:00 alle 20:00

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