Studio Legale Pacifici Puliani

Studio Legale Pacifici Puliani Lo Studio Legale Pacifici Puliani sito in Roma, fornisce assistenza e consulenza ad aziende e clienti privati in ambito civilistico e giuslavoristico.

Lo Studio fornisce alla propria clientela assistenza e consulenza legale in ambito civilistico e giuslavoristico tramite professionisti altamente qualificati, costantemente aggiornati e in grado di offrire un servizio personalizzato e tempestivo. Sotto il profilo organizzativo, lo Studio è composto da un team di professionisti altamente qualificati, in grado di assistere il cliente su tutto il ter

ritorio nazionale, fornendo le soluzioni più efficaci per i propri assistiti e garantendo in ogni momento un servizio personalizzato e tempestivo. Il costante aggiornamento e la massima disponibilità caratterizzano la dinamicità e la professionalità con la quale lo Studio affronta e approfondisce ogni tematica del diritto, offrendo alla propria clientela un'assistenza completa ed efficace. Lo Studio riceve in Via Anastasio II, 416.

20/04/2025
𝐈𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝à 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨Il Tribuna...
04/04/2024

𝐈𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝à 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 3934/2024 del 03.04.2024 ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Pacifici Puliani, riconoscendo il diritto di un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione a percepire l’Assegno Unico Universale per i figli a carico.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto discriminatoria la condotta tenuta dall'INPS consistente nell’aver negato al cittadino extracomunitario temporaneamente inoccupato la corresponsione dell'Assegno Unico e Universale.

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐥'𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢 𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭...
10/11/2021

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐥'𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢 𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞
Solo con una censura specifica del consumatore la compagnia elettrica deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
È quanto emerge dalla sentenza n. 8724/21 del Tribunale di Napoli, XII sezione civile.
La fattura commerciale costituisce un atto a formazione unilaterale ma con contenuto partecipativo: l’emittente rende noti alla controparte negoziale gli elementi del rapporto contrattuale che li lega. Se però una delle parti contesta il rapporto, la fattura non può assumere il valore di piena prova: ha piuttosto il valore di mero indizio.
Evidenzia il giudice che la rilevazione dei consumi effettuata dal contatore è assistita da mera presunzione semplice. In caso di contestazione del cliente, dunque, spetta al somministrante dimostrare che lo strumento di misurazione funzioni perfettamente, mentre il fruitore deve provare che gli eccessivi consumi sono dovuti a fattori esterni al suo controllo, documentando di aver sempre vigilato in modo diligente per evitare allacci abusivi di terzi.
Soltanto una contestazione specifica dell’utente, ad esempio, rispetto alle modalità di calcolo dei consumi e alle tariffe da applicare, onera il somministrante di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie: anzi, pesa la condotta ante causa del debitore, che non contesta l’importo della fattura anche dopo la diffida ad adempiere inviata via pec dall’opposta.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite

𝐏𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨...
29/10/2021

𝐏𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐞𝐨 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞
L'automobilista è risarcito solo in parte dei danni riportati al veicolo a seguito dell’incidente causato dal manto dissestato e ricoperto di acqua. Scatta, infatti, il concorso di colpa perché, se da un lato l’amministrazione locale è tenuta alla manutenzione del tratto, dall’altra l’automobilista deve tenere una condotta di guida prudente a maggior ragione se viaggia di notte e quando c’è un forte temporale in corso.
Lo stabilisce il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1187/2021, il quale ha parzialmente accolto la pretesa risarcitoria presentata da un automobilista in seguito a un sinistro verificatosi su una strada urbana di scorrimento a causa di un’enorme pozzanghera di acqua presente sul manto. L’attore chiamava in causa il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dal momento che andava imputata all’ente la mancata manutenzione del tratto in questione. L’amministrazione, invece, addebitava il malfunzionamento dei sistemi di deflusso alla società incaricata di pulire le strade, tesi quest'ultima respinta. Alla luce degli atti prodotti in causa, il giudice ha ritenuto che «l’avvallamento del manto stradale abbia ulteriormente aggravato la situazione», posto che il sinistro si era verificato di notte e durante un forte temporale; non può ritenersi, inoltre, che l’amministrazione fosse ignara delle condizioni della strada percorsa da migliaia di cittadini e pendolari. Fatta questa premessa, va aggiunto
che anche la condotta di guida del conducente che non ha moderato la velocità, nonostante le condizioni non ottimali, abbia in parte contributo al sinistro. Per tali motivi la richiesta di risarcimento può trovare accoglimento solo in parte.

𝐎𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐞 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨Se...
28/10/2021

𝐎𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐞 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨

Serve la maggioranza qualificata per conferire l’incarico al professionista finalizzato alla verifica di fattibilità dell’intervento da eseguire sulle parti comuni e lo svolgimento dell’opera straordinaria. È annullabile, pertanto, la delibera non approvata con il quorum previsto dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c..
A stabilirlo è il Tribunale di Roma, sez. V, con la sentenza n. 16196/2021, il quale osserva che l’assemblea non si è limitata a deliberare il semplice affidamento dell’incarico preliminare al professionista ma lo ha incaricato di curare, «sotto il profilo della progettazione, una serie di attività funzionali all’adeguamento, tra cui lo svolgimento di un intervento edilizio straordinario». La circostanza poi che possano seguire altre deliberazioni, allo scopo, ad esempio, «di scegliere la ditta cui affidare l’esecuzione materiale dei lavori, non esclude che quella impugnata rientri tra le delibere che dispongono innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni, con la conseguente applicazione delle maggioranze previste per le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti». La delibera andava quindi approvata a maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno la metà del valore dell’intero edificio e non, come nel caso in esame, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti rappresentanti solo 337,50 millesimi.
L'adozione della delibera a maggioranza non qualificata ne comporta, dunque, l'annullamento.

𝐄𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧...
18/10/2021

𝐄𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐨.

In caso di infiltrazioni meteoriche, il vicino è responsabile in via esclusiva laddove non abbia mai provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio immobile. Il responsabile, pertanto, è condannato a provvedere agli interventi per eliminare la fonte delle perdite e al risarcimento dei danni.
Lo chiarisce il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 2508/2021.
Accolta la domanda dell'attore che cita in giudizio il Comune, proprietario di un edificio, adibito a succursale di una scuola e di un terreno, per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni al suo appartamento derivanti dalle infiltrazioni meteoriche e a eseguire la manutenzione delle sue proprietà.
Dalla relazione del CTU, infatti, emerge che nell'immobile dell'attore sono evidenti «fenomeni di infiltrazione sulla muratura posta a confine con il terreno di proprietà comunale» da tempo non oggetto di manutenzione come dimostra il totale stato di trascuratezza. Secondo il tribunale salentino, non ci sono elementi che permettono di
ritenere un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'articolo 1227 cc per i danni, «posto che a fronte dei macroscopici difetti costruttivi e della totale assenza di manutenzione ordinaria ascrivibile al convenuto, evidenziati dal CTU, l'eventuale mancanza di accorgimenti del vicino, atti a contenere le infiltrazioni subite, non
appare circostanza idonea a limitare la quota di responsabilità del Comune». Il tribunale accoglie
integralmente la domanda.

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥'𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐧...
14/10/2021

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥'𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨.

Non può addebitarsi, infatti, alcuna responsabilità all'infortunato che non avrebbe potuto prevedere, anche laddove fosse stata visibile l'insidia, come e quando si sarebbe staccato il pezzo di marmo incriminato.
Lo chiarisce il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 512/2201.
Con la pronuncia, il tribunale accoglie la domanda presentata da una donna che citava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa di una caduta da uno scalino per poter accedere al portone di ingresso. L'attrice esponeva che il sinistro era avvenuto mentre si recava a far visita alla figlia, residente nel condominio convenuto, e mentre saliva lo scalino che conduceva all'interno dello stabile, si staccava improvvisamente un pezzo di marmo provocando la fatale caduta. Il giudice ligure ritiene sussistere la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. del condominio convenuto quale custode e gestore delle parti comuni dell'edificio. Non hanno rilievo le difese del convenuto sulla conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice che frequentava spesso lo stabile, l'orario diurno e il periodo in cui era avvenuto il sinistro. Il giudice esclude, infatti, la responsabilità dell'infortunata «che ben poteva non essersi accorta della lesione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata a messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza». Al fine, infatti, di accedere al portone di ingresso del condominio bisognava necessariamente salire lo scalino incriminato e «anche laddove la fissurazione fosse stata in qualche modo visibile o conosciuto non era possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo». Per queste ragioni, il tribunale decide di accogliere la richiesta risarcitoria.

𝐀𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐨𝐝𝐮𝐭𝐢 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝...
14/10/2021

𝐀𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐨𝐝𝐮𝐭𝐢 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟏𝟐𝟓-𝐬𝐞𝐱𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐔𝐁 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐁𝐢𝐬.

Il principio di omnicomprensività del rimborso deve applicarsi anche ai contratti estinti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (25.07.2021).

A tale statuizione è giunto il Tribunale di Savona con la sentenza n. 680 del 15.9.2021, ed in senso analogo si sono quasi contemporaneamente espressi il Giudice di Pace di Torino (sentenza n. 2261 del 20.9.2021) ed il Tribunale di Napoli Nord (sentenza n. 2664 del 23.9.2021).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Lexitor del 2019 ha statuito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento concesso ai consumatori (credito al consumo), ad esempio un contratto di cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota inerente tutti i costi posti a suo carico, per il periodo nel quale non ha potuto godere del finanziamento ottenuto. Pertanto, il consumatore che si é visto erogare un finanziamento, ma ha esercitato la sua facoltà di estinguerlo anticipatamente, ha diritto alla restituzione non solo dei costi c.d. "recurring" come possono essere gli interessi e i costi assicurativi, ma anche al rimborso di tutti gli altri costi c.d. "up front", ossia tutte quelle spese che il consumatore ha sostenuto al momento della conclusione del contratto (es. spese di istruttoria, di gestione della domanda, commissioni bancarie e quelle di intermediazione).

𝐀𝐟𝐟𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞.Tale principio è st...
14/10/2021

𝐀𝐟𝐟𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27591 dell'11 ottobre 2021, secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore.

𝐒𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞, 𝐬𝐮 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢, 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚...
12/05/2021

𝐒𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞, 𝐬𝐮 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢, 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐢𝐮𝐠𝐞, 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐥’𝐚𝐝𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

L’addebito si sostanza in una violazione dei doveri collegati al matrimonio.
Si ha quindi l’addebito quando un coniuge:
📌commette adulterio
📌abbandona il tetto coniugale senza una valida ragione
📌quando si disinteressa della famiglia moralmente ed economicamente
📌quando tiene un comportamento violento e/o irrispettoso

La Corte di Cassazione in tema di adulterio con la sentenza n. 1136/2020 ha inoltre chiarito che per l’addebito della separazione è sufficiente anche il sospetto di una relazione extra coniugale quando ciò comporti offesa alla dignità ed all'onore dell’altro coniuge.

𝐈𝐥 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐬𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐝 ...
08/03/2021

𝐈𝐥 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐬𝐜𝐞
𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐝 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 278/21 depositata il 12 gennaio 2021, ha accolto il ricorso presentato da pedone al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un investimento avvenuto al di fuori delle strisce pedonali.
Per la Suprema Corte , l’articolo 190 , secondo comma, del codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
La normativa, dunque, non contiene un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Il caso di specie gli attraversamenti pedonali non vi erano ad una ragionevole distanza ed il pedone ha vinto la causa.

Indirizzo

Via Anastasio II, 416
Rome
00165

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30

Telefono

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