Studio Legale Cigliano

Studio Legale Cigliano Lo Studio Legale Cigliano attraverso una struttura polifunzionale affronta quotidianamente le diverse problematiche giuridiche con metodo interdisciplinare Avv.

Lo Studio Legale Cigliano, è stato fondato nel 1990 dal Prof. Francesco Cigliano, che attraverso una struttura polifunzionale affronta quotidianamente le diverse problematiche giuridiche con metodo interdisciplinare volto all'approfondimento sistematico di ogni questione. Attraverso la sua rete nazionale ed internazionale lo Studio ha consentito ad individui, società, operatori commerciali ed isti

tuzioni pubbliche e private di risolvere le diverse problematiche giuridiche connesse ad una realtà quotidiana sempre più globalizzata.

17/03/2024

LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA NEL REATO DI BANCAROTTA EX ART. 216 E 223 LEGGE FALLIMENTARE.
ASSOLUZIONE DEGLI IMPUTATI PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE.

Il Tribunale di Roma, in applicazione del generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ci da ragione nell'ambito di un processo di bancarotta fraudolenta, assolvendo gli imputati.
Nel caso di specie veniva contestata agli stessi l'imputazione di bancarotta fraudolenta sulla base di un'operazione di scissione attraverso cui parte dell'attivo, tra cui un capannone in leasing ed altri beni fossero stati attribuiti alla società beneficiaria.
Come emerso in sede dibattimentale, seppur in astratto l'operazione di scissione prevedeva dette fattispecie dispositive, in concreto alle stesse non era stata data attuazione, tanto che il Curatore aveva pure risolto il contratto di leasing e restituito il cespite alla Banca; parimenti gli altri beni (oggetto del progetto di scissione) erano stati sempre venduti dallo stesso curatore, che dava peraltro atto che nessuna azione revocatoria fosse stata posta in essere dalla società beneficiaria.
Un interessante applicazione di principi sostanziali attraverso una puntuale disamina delle carte.
Nevergiveup!

24/02/2024

ANNULLAMENTO DELL'ATTO PRESUPPOSTO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SI RIPERCUOTE SUGLI ATTI CONSEGUENTI.
Cassazione civile , sez. trib. , 30/11/2023 , n. 33425
In tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c. . (Nella specie, con riguardo ad un'ipotesi di trust liquidatorio istituito per provvedere al soddisfacimento graduato dei creditori del disponente o settlor, la S.C., dopo aver annullato l'avviso di liquidazione delle imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale emesso nei confronti del trustee, ha annullato anche la cartella di pagamento emanata nei confronti del guardiano o protector per gli interessi sulle maggiori somme dovute).

24/02/2024

EFFICACIA DELLA NORMATIVA ANTITRUST ANCHE PER I CONSUMATORI.
RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLE RELATIVE QUESTIONI.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4001 del 13 febbraio 2024 ha ribadito che la legislazione antimonopolistica (Legge Antitrust) ha come destinatari non solo gli imprenditori commerciali, ma anche i consumatori.
Infatti, ricorda la Cassazione, la Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata.
Tale impostazione tiene conto:
da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;
per altro verso, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
In tale contesto la Corte torna anche a ribadire il principio dell'applicabilita' anche agli interessi moratori della normativa in materia di usura.

24/02/2024

Cassazione civile , sez. trib. , 30/11/2023 , n. 33425
IL PRINCIPIO DELLA NULLITA' DERIVATA NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
In tema di contenzioso tributario, dopo la formazione del giudicato sull'annullamento dell'avviso di liquidazione - prodromico alla cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale - emanato nei confronti del contribuente (nella specie, del trustee dei beni oggetto di segregazione), anche la conseguente cartella di pagamento per gli interessi maturati durante la sospensione dell'esecuzione - in separato giudizio - della ulteriore cartella di pagamento per le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale emanata nei confronti di un terzo (nella specie, del protector), sebbene emessa in via provvisoria, avendo natura strettamente accessoria, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell'originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico - per gli atti e i provvedimenti amministrativi - dell'invalidità derivata ad efficacia caducante. (Fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente).

24/02/2024

USURA SOPRAVVENUTA.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27545 del 28 settembre 2023 si è pronunciata in materia di usura sopravvenuta, ritenendo che «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto».
Il caso riguarda un contratto di fideiussione omnibus a garanzia di conto corrente, il cui capitolato riproduce lo schema contrattuale predisposto dall’ABI e ritenuto dalla Banca d’Italia intesa restrittiva della concorrenza con provv. 55 del 2005 in relazione a specifiche clausole.
A seguito dell’inadempimento dell’obbligato principale, la fideiussione è stata escussa con decreto ingiuntivo.
All’esito dell’opposizione e del lungo iter processuale la Corte conferma Cass. S.U. 41994/2022, che aveva ritenuto le fideiussioni omnibus parzialmente nulle ex art. 1419 C.c., cioè, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema contrattuale ABI, salva la prova della diversa volontà delle parti.
Inoltre, la pronuncia dà importanti spunti in tema di usura, fornendo dapprima precisazioni su come debba essere distribuito l’onere della prova.
Richiama in proposito la recente Cass. S.U. 19597/2020, in base a cui il creditore, che pretenda l’adempimento a interessi che il debitore ritenga usurari, deve provare i fatti modificativi o estintivi dell’usura.
Ne deduce che ove il debitore abbia prodotto una perizia a dimostrazione della misura ultra legale dei tassi, la banca non possa limitarsi a una contestazione generica ex art. 115 c.p.c..
Infine, la Corte sviluppa il tema dell’usura sopravvenuta in corso di rapporto.
Ricorda che Cass. S.U. 7294/2017, l’aveva considerata non sanzionabile con la nullità o inefficacia del tasso, e aveva sostenuto che la pretesa del creditore agli interessi non potesse, solo per il superamento della soglia in corso di rapporto, «essere qualificata […] contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto»; la medesima pronuncia, tuttavia, non aveva escluso la possibilità di azionare altri rimedi. La Corte dà rilievo a quest’ultimo passaggio e a quanto stabilito in Cass. S.U. 19597/2020, che, nell’estendere la disciplina antiusura agli interessi moratori, aveva ritenuto che le parti avessero interesse ad agire perché fosse dichiarata l’usurarietà dei tassi anche in corso di rapporto.
Ne deduce, cioè, l’illegittimità della pretesa del creditore avente ad oggetto interessi divenuti usurari in corso di rapporto per la parte eccedente il tasso soglia.

24/02/2024

ILLEGITTIMA INERZIA NELLA CANCELLAZIONE DI UNA SOCIETA' DALLA CENTRALE RISCHI.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024 si è pronunciata in merito al ritardo di una banca nella cancellazione di una società dalla Centrale Rischi.
Nel caso di specie la cancellazione dalla C.R. era stata specifico oggetto di una transazione intervenuta fra le parti, e regolarmente adempiuta dalla società: in forza dell’adempimento, la banca avrebbe dovuto comunicare la variazione della posizione della società da “sofferenza” in “ristrutturata”, e ciò sin dal primo versamento pattuito nell’accordo.
La Corte, in ordine all’interpretazione del contratto di transazione, ha affermato preliminarmente che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, fra cui il comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362/2 C.c.), l’interpretazione funzionale ex art. 1369 C.c., che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza con la relativa causa concreta e l’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 C.c.
Ciò anche alla luce del principio "in claris non fiat interpretatio.
L’interpretazione congiunta di tali criteri ermeneutici non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale.
Secondo la pronuncia in esame, la Corte di merito era pervenuta nel caso de quo ad un’interpretazione del contratto di transazione in termini non rispettosi di tali principi, poiché non ha considerato che:
l’oggetto del contendere verteva sul ritardo della Banca a comunicare alla Centrale Rischi che la posizione di parte attrice non era più da considerarsi in sofferenza, bensì “ristrutturata” nonostante il primo versamento di cui al contratto di transazione sottoscritto fra le parti, la banca si era limitata a far annotare solo la riduzione dell’esposizione in ragione dell’importo del versamento, ma non aveva comunicato la variazione da “sofferenza” in ‘‘ristrutturata”; la situazione si era protratta per i mesi successivi, malgrado la diffida della società, e ciò fino al versamento dell’intero importo convenuto in transazione era stato documentato nel corso del giudizio l’interesse concreto della società ad ottenere la modificazione/cancellazione immediata dalla centrale rischi della posizione a sofferenza: la società aveva subito l’indiscriminata negazione di ogni accesso al credito e l’impossibilità di operare sul mercato, con conseguente responsabilità, per non avere segnalato, immediatamente dopo il primo versamento, la relativa annotazione alla Centrale rischi.

04/02/2024

NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO SOLO AL CURATORE OVE I PRESUPPOSTI D'IMPOSTA SI SIANO DETERMINATI PRIMA DEL FALLIMENTO.
LA NOTIFICA VA FATTA ANCHE AL CONTRIBUENTE.
Cassazione civile , sez. un. , 28/04/2023 , n. 11287

14/01/2024

DIVIETO DI AUTOMATICITA' TRA PROCEDIMENTO PENALE E REVOCA IN AUTOTUTELA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Tar Toscana, in accoglimento del nostro ricorso, ha dato applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia come elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia che richiede all'uopo una congrua motivazione, statuendo il seguente principio:"
Sul punto il provvedimento difetta di motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari: “in materia di autorizzazioni di polizia, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito di non affidabilità del privato, non può comunque prescindere, nei provvedimenti di diniego o di revoca, da una congrua ed adeguata motivazione, onde evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, “qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base” (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 25 marzo 2004, n. 122 e TAR Campania, sez. V, n. 1357/2017)” (TAR Lazio – Roma, sez. 1 ter, 25.7.2023, n. 12512).

08/01/2024

NULLITA' DEL TASSO DI FINANZIAMENTO DEFINITO SULLA BASE DELL'EURIBOR OGGETTO DI MANIPOLAZIONE.

Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione.
In particolare, secondo la Cassazione, va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, quale quello di manipolazione dell’Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha ribaltato la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.
Diversamente, la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Il valore di prova privilegiata, inoltre, continua la Cassazione, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

30/12/2023

SULLA NATURA VESSATORIA DELLA DEROGA ALL'ART. 1957 C.C.
ANCORA SULLA SENTENZA DELLA Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27558.

La disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo, che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802). Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914). Un tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c., sintomaticamente contemplata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia sono state dichiarate in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)".

30/12/2023

ANCORA SULLA NATURA GIUDIZIALE DELL'ISTANZA EX ART. 1957 C.C.

Ecco estratto testuale dell'ultima sentenza della Corte di Cassazione sulla natura necessariamente giudiziale sull'istanza che il creditore deve attivare per evitare la decadenza prevista dalla norma de quo.

Cassazione civile sez. III - 24/08/2023, n. 25197):

"Lo scopo di tale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901). 2.5. La sentenza impugnata non si è discostata dai suddetti criteri, avendo i giudici di merito affermato che l'obbligazione principale era scaduta alla data del 20 febbraio 2013, in cui l'attività professionale si era esaurita, data dalla quale aveva iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Individuato il dies a quo, hanno poi accertato che, prima del decorso del termine semestrale, il G. non aveva posto in essere alcuna valida iniziativa nei confronti del debitore principale. Infatti, l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823). Non costituisce, pertanto, valida "istanza" ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724)."

26/12/2023

IL FIDEIUSSORE PUO' OPPORRE LE ECCEZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGAZIONE GARANTITA, OVE LA GARANZIA ABBIA AD OGGETTO PRESTAZIONI FUNGIBILI.

2.1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza della deduzione difensiva avanzata dalla banca inerente all'inammissibilità “delle eccezioni sollevate in merito alla obbligazione garantita” da cui conseguirebbe il “difetto di legittimazione attiva dei fideiussori” (Ca. Ma., Ca. Ro. e Ca. Ro.), poiché basata sull'erroneo presupposto che determinate clausole delle fideiussioni in oggetto (rectius, nella fideiussione del 3.2.06, artt. 6-7-8) “qualificano la suddette scritture quali contratti autonomi di garanzia in cui manca il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale.” (v. pag. 10, punto 4 e pag. 12, punto 5 comparsa di costituzione banca).

Difatti, fermo il nomen iuris adottato dalla stessa banca opposta nei moduli poi sottoscritti dagli fideiussori/opponenti (oltre che nelle intimazioni di pagamento inviate dalla medesima banca in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”, v. all.ti nn. 3 e 5, fasc. monitorio), si rileva che la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte dei detti fideiussori, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Klima Car Service s.r.l., non comportano di per sé l'incompatibilità con le restanti clausole della fideiussione del 3.2.06 (né parte opposta ha offerto idonei elementi a sostegno di tale tesi) essendo, piuttosto, espressione del principio di autonomia contrattuale accordato dal nostro ordinamento ex art. 1322 c.c., pertanto, meritevole di tutela.

Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando la clausola di cui all'art. 7, la quale dispone che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, come sostenuto dalla difesa della banca, poiché il c.d. “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” è una mera formula di stile che non vale di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratto autonomi di garanzia.

Sul punto, secondo preferibile indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è emerso che il criterio fondamentale di distinzione fra le due figure è, invece, basato sul confronto tra la prestazione del garante e quella garantita: ove quest'ultima risulti fungibile con l'obbligazione di garanzia (come nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria), si è in presenza di fideiussione; nel caso in cui, invece, la prestazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell'inadempimento dell'obbligato principale, e si sostanzi in una prestazione “qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale”, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia (Cfr. tra le tante App. Brescia, sent. n. 698/21).

Indirizzo

Via Degli Scipioni 132
Rome
00192

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 20:00
Martedì 10:00 - 20:00
Mercoledì 10:00 - 20:00
Giovedì 10:00 - 20:00
Venerdì 10:00 - 20:00

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