15/02/2026
PROCESSO INQUISITORIO / PROCESSO ACCUSATORIO
Prima del 1989
L’Italia aveva il codice Rocco del 1930 (epoca fascista).
Era un sistema:
• prevalentemente inquisitorio, NO ACCUSATORIO
• centrato sul giudice istruttore,
• molto scritto,
• poco basato sul contraddittorio.
Il giudice istruttore:
• conduceva le indagini,
• raccoglieva le prove,
• e quelle prove pesavano enormemente nel processo.
Il dibattimento spesso confermava ciò che era già stato costruito prima.
Cosa cambia nel 1989?
Con la riforma si vuole:
Rafforzare il contraddittorio
La prova deve formarsi in aula, davanti al giudice TERZO IMPARZIALE, nel confronto tra accusa (PM) e difesa (AVVOCATO).
Separare le funzioni
• Il PM indaga e accusa.
• Il giudice giudica.
• La difesa partecipa attivamente, controlla che nel processo sia garantita la applicazione della legge, tutela i diritti fondamentali del cittadino nel processo (parte civile o imputato).
Avvicinare l’Italia ai modelli anglosassoni
Si guarda al sistema americano e inglese, dove:
• il processo è orale,
• il confronto è centrale,
• il giudice è arbitro.
Perché proprio in quegli anni?
Ci sono tre ragioni storiche forti:
1. Clima costituzionale
La Costituzione del 1948 già conteneva principi compatibili con un modello accusatorio (art. 24, 111, diritto di difesa).
Il codice del 1930 era in tensione con la nuova cultura costituzionale.
2. Evoluzione dei diritti fondamentali
Negli anni ’70 e ’80 cresce l’influenza:
• della Corte costituzionale,
• della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Si rafforza l’idea che:
il processo deve essere equo, pubblico, con parità tra accusa e difesa.
3. Modernizzazione democratica
Dopo decenni di Repubblica, si vuole superare definitivamente l’impianto autoritario del codice Rocco.
È anche una scelta simbolica:
allontanarsi dal modello processuale del periodo fascista.
Ma è diventato davvero accusatorio?
Sì e no.
Formalmente sì:
• il giudice non indaga più,
• la prova si forma nel dibattimento.
Ma nella pratica:
• le indagini preliminari restano molto forti,
• il fascicolo del PM pesa,
• la cultura giuridica non cambia in un giorno.
Per questo molti parlano di:
sistema accusatorio “temperato” o “misto”.
In sintesi
Il processo accusatorio in Italia nasce nel 1989 per rendere il processo più equo, più orale e più coerente con la Costituzione e i diritti della difesa.
Cos’è il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati
Il referendum del 22–23 marzo 2026 riguarda una modifica costituzionale (già approvata dal Parlamento) che interviene sull’ordinamento della magistratura italiana.�Si tratta di un referendum confermativo, cioè gli elettori sono chiamati a decidere se confermare o respingere quella modifica della Costituzione: se vince il SÌ, la riforma entra in vigore; se vince il NO, resta tutto com’era prima.
In cosa consiste la riforma?
1. Separazione delle carriere – i magistrati giudicanti (giudici) e i magistrati requirenti (pubblici ministeri) diventeranno due percorsi di carriera distinti e non più intercambiabili.
2. Due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) – uno per i giudici e uno per i PM, con membri in parte sorteggiati, non eletti.
3. Alta Corte disciplinare – un nuovo organo fuori dal CSM che gestisce le questioni disciplinari.
Tutto questo tocca assetti profondi della Costituzione e della struttura del potere giudiziario.
Ragioni del SÌ
Chi sostiene il SÌ vede questi vantaggi principali:
1. Rafforzare l’imparzialità del giudice
Argomento chiave del fronte favorevole è che separare i percorsi professionali di giudice e PM aiuta a garantire che chi giudica non abbia un passato professionale orientato all’accusa, rafforzando l’imparzialità del giudice.
2. Modello più trasparente e moderno
La riforma porta l’Italia più vicina ai modelli europei dove le carriere sono già separate (ad es. Germania, Spagna, Paesi Bassi) e dove c’è distinzione netta tra ruoli investigativi e decisionali.
3. Ridurre il peso delle correnti interne
Il sistema sorteggiato per il CSM potrebbe diminuire l’influenza delle correnti di magistrati e dei meccanismi elettivi tradizionali, portando a una gestione meno politicizzata.
4. Potenziale velocizzazione dei processi
Con percorsi specialistici, la gestione delle carriere e delle competenze potrebbe essere più efficiente in termini di organizzazione interna del sistema giudiziario.
Ragioni del NO
Il fronte del NO solleva critiche profonde, non solo tecniche ma anche di principio costituzionale:
1. Rischio per l’indipendenza della magistratura
Il punto più citato da chi vota NO è che la riforma indebolisce l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario perché modifica radicalmente il ruolo del CSM, organo che i padri costituenti avevano voluto come garante dell’indipendenza.
2. Maggiore influenza politica
Critici sostengono che un CSM diviso e con membri sorteggiati può aumentare l’influenza politica (attraverso liste predisposte dal Parlamento o influssi esterni) nei confronti di PM e giudici, più di quanto avvenga oggi con il sistema attuale.
3. Non risolve i veri problemi della giustizia
Molti detrattori affermano che la riforma non affronta le criticità più sentite dai cittadini (tempi lunghi dei processi, scarsità di personale, inefficienze organizzative), concentrandosi invece su aspetti di struttura che non producono benefici immediati per chi vive il sistema giudiziario ogni giorno.
Che tipo di referendum è
Non è un referendum “sulla giustizia” in generale.
È un referendum costituzionale confermativo:
• non abroga una legge,
• non introduce direttamente una nuova legge ordinaria,
ma chiede agli elettori se approvare o respingere una modifica della Costituzione già votata dal Parlamento.
Se vince il SÌ, la Costituzione viene modificata.
Se vince il NO, resta il testo attuale.
Non c’è quorum. Conta solo chi vota.
Il cuore del testo: cosa viene modificato nella Costituzione
Il referendum incide principalmente su tre pilastri dell’assetto costituzionale della magistratura.
A) Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
Oggi
• Giudici e PM appartengono allo stesso ordine: la magistratura.
• Entrano con lo stesso concorso.
• Possono (con limiti) passare da giudice a PM e viceversa nel corso della carriera.
• Condividono lo stesso CSM.
Con la riforma
• La Costituzione distingue due carriere autonome e separate:
o magistrati giudicanti
o magistrati requirenti (PM)
• La separazione è costituzionale, non solo organizzativa.
• Il passaggio da una funzione all’altra non è più possibile (o è ammesso solo in casi eccezionalissimi stabiliti dalla legge).
Attenzione:
il PM resta un magistrato, non diventa un avvocato dell’accusa né un organo del Governo. Questo è scritto chiaramente nel testo.
B) Due Consigli Superiori della Magistratura
Oggi
• Esiste un solo CSM, per giudici e PM.
• Governa carriere, nomine, trasferimenti e procedimenti disciplinari.
Con la riforma
• Nascono due CSM distinti:
o uno per i giudici
o uno per i PM
• Ogni CSM governa solo la propria carriera.
Inoltre:
• cambia il meccanismo di composizione:
o una parte dei membri togati non è eletta, ma sorteggiata da liste di magistrati idonei;
o restano membri laici nominati dal Parlamento;
o il Presidente della Repubblica mantiene il ruolo di vertice.
Il sorteggio entra in Costituzione come strumento per limitare il peso delle correnti.
C) Nuovo sistema disciplinare: Alta Corte
Oggi
• I procedimenti disciplinari dei magistrati sono gestiti dal CSM.
Con la riforma
• La disciplina esce dal CSM.
• Viene istituita una Alta Corte disciplinare, prevista direttamente in Costituzione.
• Questo organo giudica:
o giudici
o PM
• con una composizione mista (magistrati + membri esterni).
L’idea di fondo è separare chi governa le carriere da chi giudica le responsabilità disciplinari.
Cosa dice oggi la Costituzione e cosa aggiunge/sostituisce la riforma oggetto del referendum.
Art. 1 della legge cost. → Art. 87 Cost., comma 10 (Presidente della Repubblica)
Testo vigente (oggi)
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Testo riformato (se vince SÌ)
Si aggiunge che presiede anche:
• il Consiglio superiore della magistratura giudicante e
• il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Effetto pratico: la Costituzione “prende atto” che non ci sarà più un solo CSM.
Art. 2 della legge cost. → Art. 102 Cost., comma 1 (funzione giurisdizionale)
Testo vigente (oggi)
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari… regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.”
Testo riformato (se vince SÌ)
Alla fine si aggiunge che le norme sull’ordinamento giudiziario “disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.
Effetto pratico: la separazione delle carriere entra esplicitamente nel testo costituzionale.
Art. 3 della legge cost. → Art. 104 Cost. sostituito integralmente (magistratura e CSM)
1) Cos’è la magistratura
Testo vigente (oggi)
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente…” (con un unico CSM).
Testo riformato (se vince SÌ)
La magistratura resta “ordine autonomo e indipendente”, ma viene specificato che è composta da:
• magistrati della carriera giudicante
• magistrati della carriera requirente
2) Numero e presidenza dei CSM
Testo vigente (oggi)
Un solo CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica; membri di diritto: Primo Presidente e Procuratore Generale della Cassazione.
Testo riformato (se vince SÌ)
Due CSM:
• CSM giudicante
• CSM requirente
entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica; membri di diritto rispettivamente:
• Primo Presidente (per il CSM giudicante)
• Procuratore Generale (per il CSM requirente).
3) Composizione: entra il “sorteggio”
Testo vigente (oggi)
Membri togati eletti dai magistrati + membri laici eletti dal Parlamento.
Testo riformato (se vince SÌ)
Gli altri componenti sono estratti a sorte:
• 1/3 da un elenco di professori ordinari e avvocati con almeno 15 anni, compilato dal Parlamento;
• 2/3 tra magistrati (giudicanti per il CSM giudicante; requirenti per il CSM requirente), con modalità fissate dalla legge.
In più: il vicepresidente è eletto tra i componenti “laici” sorteggiati dall’elenco parlamentare.
Effetto pratico: cambia la “meccanica” del governo autonomo (meno elezione, più sorteggio).
Art. 4 della legge cost. → Art. 105 Cost. sostituito integralmente (competenze + disciplina)
1) Competenze dei CSM
Testo vigente (oggi)
Al CSM spettano assunzioni/assegnazioni/trasferimenti/promozioni e “provvedimenti disciplinari”.
Testo riformato (se vince SÌ)
A ciascun CSM spettano assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni.
Sparisce dal CSM la disciplina.
2) Disciplina: nasce l’Alta Corte disciplinare
Testo vigente (oggi)
Disciplina in seno al CSM.
Testo riformato (se vince SÌ)
“La giurisdizione disciplinare… è attribuita all’Alta Corte disciplinare.”
Composizione (in Costituzione!)
15 giudici:
• 3 nominati dal Presidente della Repubblica (tra professori ordinari/avvocati con 20 anni)
• 3 sorteggiati da elenco parlamentare di pari requisiti
• 6 magistrati giudicanti + 3 requirenti, sorteggiati tra chi ha almeno 20 anni e funzioni di legittimità svolte/svolgenti.
Impugnazioni
Contro le decisioni di primo grado è ammesso appello alla stessa Alta Corte, in composizione diversa.
Effetto pratico: la disciplina viene “staccata” dal CSM e messa in un organo costituzionale ad hoc.
Art. 5 della legge cost. → Art. 106 Cost., comma 3 (magistratura onoraria / giudici specializzati)
Qui la modifica è “chirurgica”.
Testo vigente (oggi, in sintesi)
La legge può ammettere la nomina (anche elettiva) di magistrati onorari e la partecipazione di cittadini idonei; per certe sezioni specializzate possono partecipare esperti.
Testo riformato (se vince SÌ)
Nel comma 3:
• dopo “Consiglio superiore della magistratura” si inserisce “giudicante”;
• si aggiunge che tra i componenti “estranei” possono esserci magistrati requirenti con almeno 15 anni di funzioni.
Effetto pratico: si coordina l’articolo al fatto che esiste un CSM “giudicante” e si apre esplicitamente a una presenza di PM esperti in certi contesti previsti dalla legge.
Art. 6 della legge cost. → Art. 107 Cost., comma 1 (inamovibilità)
Testo vigente (oggi)
I magistrati non possono essere trasferiti/sospesi/dispensati se non con decisione del Consiglio superiore della magistratura (con garanzie o consenso).
Testo riformato (se vince SÌ)
Si sostituisce “del Consiglio” con “del rispettivo Consiglio”.
Effetto pratico: il giudice risponde al CSM giudicante; il PM al CSM requirente.
Art. 7 della legge cost. → Art. 110 Cost., comma 1 (Ministro della giustizia e organizzazione dei servizi)
Testo vigente (oggi)
“Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia…”
Testo riformato (se vince SÌ)
Dove prima c’era “del Consiglio”, ora diventa “di ciascun Consiglio”.
Effetto pratico: è un coordinamento tecnico al fatto che i Consigli sono due.
Art. 8 della legge cost. → Disposizioni transitorie
Testo (se vince SÌ)
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale, vanno adeguate:
• legge/e sui CSM,
• ordinamento giudiziario,
• disciplina.
Fino ad allora, restano applicabili le norme vigenti.
Mini-sintesi
Se vince il SÌ, la Costituzione:
1. scrive che esistono due carriere (giudicanti/requirenti)
2. sostituisce l’art. 104 creando due CSM con sorteggio
3. sostituisce l’art. 105 creando una Alta Corte disciplinare e togliendo la disciplina al CSM
4. fa modifiche di coordinamento a 87, 106, 107, 110 + transitorie
Cosa cambia per il Pubblico Ministero
Carriera
• Entra in una carriera separata e definitiva.
• Niente più passaggi a funzioni giudicanti.
• La formazione, le valutazioni, le progressioni saranno tutte interne al mondo requirente.
Tradotto:
il PM smette di essere un “magistrato potenzialmente giudicante” e diventa un magistrato dell’accusa a vita.
Questo è un cambio culturale enorme, nel bene o nel male.
Governo della carriera
• Il PM risponde solo al CSM requirente.
• Nomine, trasferimenti, valutazioni decisi da un organo che non governa i giudici.
Effetto pratico:
meno commistione, ma anche meno osmosi di mentalità con chi poi giudica.
Disciplina
• Non più il CSM, ma l’Alta Corte disciplinare.
• Giudici disciplinari in parte esterni, in parte magistrati “senior”.
Qui il punto non è tanto “più severità”, quanto più distanza:
chi giudica il PM non governa la sua carriera.
Cosa NON cambia
• Il PM non dipende dal Governo.
• L’azione penale resta obbligatoria (Costituzione intatta).
• Nessun vincolo gerarchico politico.
Cosa cambia per il Giudice
Percorso professionale
• Chi diventa giudice non ha mai fatto il PM.
• Chi giudica non ha una carriera “accusatoria” alle spalle.
Dal punto di vista simbolico e percettivo, questo è il cuore della riforma.
Per il cittadino:
“Chi mi giudica non ha mai indossato la toga dell’accusa”.
Autogoverno
• Il giudice risponde al CSM giudicante.
• Le valutazioni sono fatte solo da giudici (e membri laici sorteggiati).
Effetto pratico:
meno interferenze, ma anche più chiusura corporativa se il sistema non funziona bene.
Disciplina
• Anche per il giudice la disciplina va all’Alta Corte.
• Il CSM giudicante non punisce, governa soltanto.
Questo cambia un equilibrio storico:
prima chi ti valuta poteva anche sanzionarti; ora no.
Inamovibilità
• Resta identica.
• Cambia solo chi decide: il “suo” CSM.
Nessuna riduzione di garanzie personali.
Cosa cambia per l’Avvocato (la parte che interessa davvero)
A) Nel processo penale
Percezione (non secondaria)
• Il giudice è strutturalmente distinto dal PM.
Equilibrio delle parti
• PM e giudice non condividono carriera, CSM, disciplina.
• Il giudice non ha alcun incentivo culturale a “capire” il PM come ex collega.
Non è detto che giudichi meglio.
Ma giudica da giudice puro.
B) Nei rapporti fuori dall’aula
• Meno “filiera interna” magistratura-PM-giudice.
• Più nettezza dei ruoli.
Per l’avvocato questo significa:
meno zona grigia, meno automatismi, più conflitto regolato.
Che è esattamente ciò che il processo accusatorio richiede.
I 3 ARGOMENTI FORTI DEL SÌ
Terzietà del giudice, finalmente strutturale
“Chi giudica non ha mai fatto l’accusa, non ne condivide carriera, CSM o disciplina.”
Nel processo accusatorio, la terzietà non basta proclamarla, va costruita.
Ruoli chiari, meno ambiguità
“Il PM è il PM. Il giudice è il giudice. Punto.”
Fine della figura ibrida del magistrato che ieri accusava e domani giudica.
La riforma toglie alibi e responsabilizza entrambi i ruoli.
CSM e disciplina separati = meno potere concentrato
“Chi governa la carriera non giudica la disciplina.”
Meno opacità interna, almeno sulla carta.
I 3 ARGOMENTI FORTI DEL NO
Si rompe l’unità della magistratura
Il sorteggio non garantisce competenza né indipendenza.
Non risolve NESSUN problema concreto della giustizia
“I processi resteranno lenti, caotici e sotto-organizzati.”
Dove la riforma funziona davvero
1. Coerenza con il processo accusatorio
Il processo penale italiano è già accusatorio sulla carta,
ma resta inquisitorio nella cultura.
Separare le carriere:
• non cambia le norme,
• ma cambia il contesto mentale.
È un passo coerente, anche se tardivo.
2. Migliora la percezione di giustizia (che conta)
La fiducia nel giudice non è un dettaglio sociologico,
è un fattore di legittimazione del sistema.
Separazione delle carriere: di cosa parliamo davvero
Quando si parla del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il rischio è uno solo:
sentire tante parole grosse e capire poco.
Partiamo quindi da una cosa semplice.
Che cosa prevede il referendum
Il referendum chiede se modificare la Costituzione per:
• separare in modo definitivo la carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri;
• creare due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i PM;
• togliere al CSM la disciplina e affidarla a un organo autonomo, l’Alta Corte disciplinare.
Non si vota “se la giustizia funziona” e non si vota contro o a favore dei magistrati.
Si vota un modello.
Perché alcuni dicono SÌ
Chi è favorevole dice, in sostanza, questo:
“In un processo penale accusatorio, chi giudica deve essere nettamente separato da chi accusa.”
Oggi giudici e PM:
• entrano con lo stesso concorso,
• fanno parte dello stesso ordine,
• possono avere percorsi professionali comuni.
La riforma punta a dire una cosa chiara:
il giudice non ha mai fatto il pubblico ministero e non lo farà mai.
Per molti questo rafforza la terzietà del giudice, soprattutto agli occhi dei cittadini, e rende il processo più equilibrato.
Perché altri dicono NO
Chi è contrario fa un ragionamento diverso:
“L’unità della magistratura serve a proteggerla da pressioni politiche.”
Il sistema attuale nasce dopo il fascismo proprio per garantire:
• indipendenza,
• autonomia,
• distanza dal potere esecutivo.
Separare le carriere, secondo i critici, rischia di:
• indebolire questa protezione,
• frammentare l’ordine giudiziario,
• creare nuovi equilibri di potere non necessariamente migliori.
E c’è un’obiezione molto concreta:
questa riforma non rende i processi più rapidi, né risolve i problemi quotidiani della giustizia.
Cosa è vero (da entrambe le parti)
Ci sono alcune cose che vanno dette con onestà:
• il pubblico ministero non diventa dipendente del Governo
• non cambia l’obbligatorietà dell’azione penale
• i processi non diventeranno magicamente più veloci
Il punto non è la bontà del giudice
Il punto è la percezione di giustizia.
La riforma non dice:
“Prima i giudici erano di parte.”
Dice:
“Costruiamo un sistema in cui nessuno possa nemmeno pensarlo.”
• la giustizia non deve solo essere imparziale,
• deve apparire imparziale, soprattutto a chi la subisce.
Esempio:
Il sindaco, l’indagine e la poltrona che traballa
(uso “politico” delle indagini: cambia qualcosa con la riforma?)
Immaginiamo questo scenario.
C’è un sindaco.
È inviso a qualcuno, magari è in scadenza di mandato, magari ha appena vinto una gara importante.
Parte un’indagine.
Non una condanna.
Un’indagine.
Il giorno dopo:
• titoli sui giornali,
• talk show,
• pressione politica.
Il sindaco, alla fine, si dimette.
Anni dopo magari viene archiviato.
Ma intanto la carriera è finita.
Cosa succede oggi
Chi conduce l’indagine è un PM che:
• fa parte dello stesso ordine del giudice,
• è valutato e governato dallo stesso CSM,
• condivide una cultura professionale comune.
Il giudice che controlla gli atti:
• potrebbe essere stato PM in passato,
• potrebbe tornare a esserlo,
• appartiene allo stesso sistema di autogoverno.
Ora attenzione, punto chiave:
Non serve che ci sia malafede.
Basta che l’indagine:
• parta,
• trapeli,
• finisca sui giornali.
La politica cade prima del processo.
Il processo arriva dopo, quando non serve più.
Cosa accadrebbe con la separazione delle carriere
Con la riforma:
• Il PM è PM e basta.
• Non diventerà mai giudice.
• La sua carriera, le valutazioni e la disciplina non dipendono da chi giudica.
Il giudice:
• non ha fatto il PM,
• non lo farà mai,
• non governa né è governato dal PM.
“Così il PM sarà più prudente, perché non fa parte di un sistema unico che si auto-legittima.”
Ed è qui che nasce l’argomento del SÌ.
La separazione delle carriere:
• non impedisce l’uso politico delle indagini,
• non salva i politici,
• non mette il bavaglio ai PM.
Serve, semmai, a dire una cosa semplice:
“Chi accusa e chi giudica non sono parte dello stesso circuito.”
Se poi la politica vuole davvero difendersi dagli abusi,
deve lavorare su:
• segreto istruttorio,
• responsabilità per fughe di notizie,
• tempi delle indagini,
• rapporto media–giustizia.
Correnti e sorteggio:
Cosa sono le “correnti”
Le correnti sono gruppi organizzati di magistrati.
Nascono per confrontarsi sulle idee, ma nel tempo sono diventate anche gruppi di potere.
In pratica:
• si sostengono a vicenda,
• si organizzano per eleggere i propri rappresentanti nel CSM,
• contano molto nelle nomine e nelle carriere.
Non è illegale.
Ma il rischio è che contino più le appartenenze che i meriti.
Perché sono un problema
Quando un sistema di autogoverno funziona così:
• chi entra deve “stare in una corrente”,
• chi resta fuori ha meno possibilità,
si crea una percezione pericolosa:
non decide il più bravo, decide il più inserito.
Ed è qui che nasce la sfiducia dei cittadini.
Cos’è il sorteggio
Il sorteggio è una risposta a questo problema.
Invece di eleggere sempre le stesse persone, la riforma prevede che:
• una parte dei membri del CSM venga scelta a sorte,
• da un elenco di magistrati con certi requisiti.
L’idea è semplice:
se non ti puoi candidare, non puoi fare campagna,
e se non fai campagna, le correnti contano meno.
Cosa promette il sorteggio
Il sorteggio punta a:
• ridurre il peso delle correnti,
• spezzare i meccanismi di scambio,
• rendere il sistema meno “politico” al suo interno.
Cosa NON garantisce
Il sorteggio:
• non assicura che vengano scelti i migliori,
• non elimina del tutto le correnti,
• non risolve da solo i problemi della giustizia.
È un rimedio imperfetto, non una bacchetta magica.
Com’è oggi
Oggi i magistrati:
• eleggono i propri rappresentanti nel CSM,
• votando in elezioni vere e proprie.
Le correnti:
• presentano candidati,
• fanno campagna elettorale,
• mobilitano consenso.
Risultato pratico:
se non appartieni a una corrente, hai molte meno possibilità di arrivare al CSM.
Cosa cambia con la riforma
Con la riforma:
• una parte dei componenti del CSM non viene eletta,
• ma sorteggiata da un elenco di magistrati con requisiti di anzianità.
Questo vale:
• per il CSM dei giudici,
• per il CSM dei PM.
L’idea è:
se non c’è elezione, non c’è campagna,
se non c’è campagna, le correnti pesano meno.
La questione delle correnti e del sorteggio è disciplinata principalmente da un solo articolo della Costituzione, così come modificato dalla riforma:
Articolo 104 della Costituzione
Oggi
L’art. 104 prevede:
• un solo CSM,
• componenti togati eletti dai magistrati,
• componenti laici eletti dal Parlamento.
È questo sistema elettivo che ha favorito nel tempo il peso delle correnti.
Con la riforma
L’art. 104 viene riscritto e stabilisce che:
• ci sono due CSM (giudicante e requirente);
• i componenti non sono più eletti, ma:
o sorteggiati:
in parte da un elenco di professori e avvocati predisposto dal Parlamento,
in parte da elenchi di magistrati con determinati requisiti.
È qui, nell’art. 104 riformato, che entra il sorteggio come strumento per ridurre il peso delle correnti.
Articolo collegato: Art. 105 Cost.
L’art. 105 (anch’esso riscritto) riguarda:
• le competenze dei CSM,
• e soprattutto toglie al CSM la disciplina, affidandola all’Alta Corte.
Questo riduce ulteriormente il potere concentrato nelle mani degli organi influenzati dalle correnti.
ART. 104 – TESTO ATTUALE (oggi)
1. Unità della magistratura
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
Giudici e PM fanno parte dello stesso ordine.
2. Un solo CSM
“Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.”
Esiste un solo CSM per tutti i magistrati.
3. Composizione del CSM
• Membri di diritto:
o Presidente della Repubblica
o Primo Presidente della Cassazione
o Procuratore Generale della Cassazione
• Altri membri:
o 2/3 magistrati eletti da tutti i magistrati
o 1/3 professori e avvocati eletti dal Parlamento
Punto chiave:
i magistrati del CSM sono eletti → qui nascono le correnti.
ART. 104 – SE PASSA IL SÌ
Magistratura sempre autonoma e indipendente, ma divisa in due carriere:
• magistrati giudicanti
• magistrati requirenti
L’unità storica resta formale, ma le carriere sono separate.
Due CSM, non uno
Nascono:
• CSM della magistratura giudicante
• CSM della magistratura requirente
Entrambi:
• sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Fine del governo unico delle carriere.
Membri di diritto separati
• Nel CSM giudicante:
o Primo Presidente della Cassazione
• Nel CSM requirente:
o Procuratore Generale della Cassazione
Anche i vertici sono distinti.
Composizione: entra il sorteggio
I membri non sono più eletti.
Sono:
• 2/3 magistrati, sorteggiati:
o tra giudici per il CSM giudicante
o tra PM per il CSM requirente
• 1/3 laici, sorteggiati:
o da un elenco di professori e avvocati predisposto dal Parlamento
Qui sta il cuore della riforma:
niente elezioni → meno correnti.
Vicepresidente
Il vicepresidente di ciascun CSM è scelto:
• tra i membri laici sorteggiati.
DIFFERENZA CHIAVE IN UNA TABELLA
Oggi Con il SÌ
Un solo CSM Due CSM
Magistrati eletti Magistrati sorteggiati
Correnti decisive Correnti indebolite
Carriere comunicanti Carriere separate
Oggi l’art. 104 prevede un CSM eletto, dove le correnti contano.
Con il SÌ, l’art. 104 crea due CSM e sostituisce l’elezione con il sorteggio per ridurre il potere delle correnti.
OGGI (art. 104 vigente)
Il Parlamento in seduta comune:
• elegge 1/3 dei membri del CSM,
• cioè i cosiddetti componenti laici (professori universitari e avvocati).
I 2/3 togati:
• sono eletti dai magistrati,
• non dal Parlamento.
CON IL SÌ (art. 104 riformato)
Il Parlamento in seduta comune:
• non elegge più direttamente i membri del CSM,
• predispone un elenco di professori e avvocati con determinati requisiti.
Da questo elenco:
• 1/3 dei componenti laici viene sorteggiato.
I 2/3 togati:
• non sono eletti,
• vengono sorteggiati tra i magistrati (giudicanti o requirenti, a seconda del CSM).
Quindi:
• il Parlamento non sceglie le persone,
• ma sceglie il bacino da cui poi si sorteggia.
È vero che il Parlamento riflette la maggioranza di Governo.
Ma la riforma riduce, non aumenta, il suo potere sul CSM.
Prima:
il Parlamento vota i nomi.
Dopo:
il Parlamento prepara una lista con requisiti predeterminati, poi decide la sorte.
Non è neutralità assoluta.
Ma è meno controllo politico di prima, non di più.
Il sorteggio spezza lo scambio politico
Con l’elezione:
• accordi,
• pacchetti di voti,
• trattative tra partiti.
Con il sorteggio:
• niente trattative sul singolo nome,
• niente promesse,
• niente “do ut des”.
La lista non è discrezionale totale
La Costituzione fissa:
• requisiti rigidi (professori ordinari, avvocati con lunga anzianità),
• numeri,
• ruoli.
Il Parlamento non può inventarsi chi vuole.
Il margine politico c’è, ma è incanalato.
Anche oggi la neutralità non esiste
L’idea di un CSM “puro” e apolitico non è mai esistita.
La riforma non promette neutralità assoluta.
Promette meno potere concentrato e meno controllo diretto.
Sintesi onesta (che convince)
Chi critica ha ragione su un punto:
il sorteggio non elimina del tutto l’influenza politica.
Ma sbaglia se sostiene che:
la riforma aumenta il controllo del Governo sul CSM.
La verità sta qui:
• prima la politica sceglieva le persone,
• ora sceglie solo il perimetro.
È un compromesso imperfetto,
ma meno politicizzato del sistema attuale, non più.
È vero che il Parlamento prepara la lista dei laici, quindi un margine politico resta.
Ma oggi il Parlamento elegge direttamente i membri del CSM.
Con la riforma non sceglie più i nomi: definisce solo il perimetro e poi decide il sorteggio.
Non è neutralità assoluta, ma è meno potere diretto di prima.
Oggi la politica vota i nomi.
Domani prepara una lista e interviene la sorte.
Dire che è “più controllo politico” significa ignorare com’è il sistema attuale.