25/09/2026
ALZHEIMER RSA: QUAL è LA LEGGE CHE MI CONSENTE DI NON PAGARE LA RETTA?
La risposta a cura dell‘avv Emanuela Astolfi, responsabile dell’azione collettiva nazionale “Alzheimer/RSA”
Questa è la domanda che più frequentemente mi viene posta da chi mi contatta per avere una consulenza legale in merito all’azione giudiziale relativa alle richieste di rimborso delle rette pagate alla RSA in caso di degenze riguardanti pazienti affetti da patologie neurodegenerative gravi. Purtroppo c’è molta disinformazione e confusione in merito all’argomento e credo che sia necessario fare chiarezza:
Innanzitutto:
NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE CONSENTA DI “NON PAGARE LA RETTA“. Esiste un orientamento GIURISPRUDENZIALE, ossia un insieme di sentenze, tra cui gran parte delle nostre, che riconosce per i pazienti affetti da demenza (anche diversa da morbo di Alzheimer) l’inscindibilità tra prestazione sanitaria e alberghiera e ritiene che la prestazione erogata in loro favore sia, interamente, di natura sanitaria (e pertanto a carico del SSN)
Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non è più sufficiente dimostrare in giudizio la mera presenza della patologia per comprovare il carattere sanitario dell’intera prestazione. Mentre, infatti, nel 2016, nel nostro fascicolo di causa, era sufficiente allegare l’autorizzazione al ricovero rilasciata dalla ASL quale prova della sussistenza della patologia, oggi è altresì necessario documentare l’esistenza di un piano terapeutico personalizzato.
Basti considerare che, nel 2016, il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% era stato ritenuto elemento idoneo a dimostrare l’inscindibilità tra le prestazioni sanitarie e quelle alberghiere. In tre cause, nelle quali io e l’Avv. Francesco Felici abbiamo ottenuto un esito favorevole proprio nel 2016, tale elemento era stato ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento della natura sanitaria della prestazione.
Ad oggi, pertanto, la qualificazione di una prestazione come socio-sanitaria e la sua eventuale integrale imputazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale non dipendono più dalla mera diagnosi di una determinata patologia, ma richiedono una valutazione concreta e individualizzata delle condizioni e delle esigenze assistenziali del singolo paziente, nonché delle prestazioni effettivamente erogate.
A ciò si aggiunga che, sempre più frequentemente, nell’ambito dei giudizi viene svolta un’attività istruttoria, anche mediante CTU, finalizzata ad accertare in concreto l’inscindibilità del concorso di molteplici apporti professionali, di natura sia sanitaria sia sociale, nell’ambito del complessivo e personalizzato percorso assistenziale del paziente.
Un’altra domanda ricorrente è la seguente: POSSO SMETTERE DI PAGARE LA RETTA QUANTO INIZIO LA CAUSA?
NO, LA RETTA VA PAGATA: solo chi ottiene un provvedimento giudiziale che lo autorizzi a fare diversamente, può non pagare.
Infine, c’è un ulteriore aspetto che ritengo importante chiarire: non è necessario che il paziente sia affetto da una forma di demenza di tipo Alzheimer per poter agire in giudizio.
La giurisprudenza, infatti, fa riferimento più in generale a patologie neurodegenerative gravi, tali da determinare una compromissione dell’autonomia del paziente e renderlo incapace di provvedere autonomamente alle ordinarie attività della vita quotidiana.
Non è, pertanto, il mero nome o la specifica diagnosi della patologia a risultare determinante. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la concreta condizione del paziente e, soprattutto, la natura e le caratteristiche del percorso assistenziale a lui effettivamente erogato. In altri termini, occorre verificare in concreto quanto vi spiegavo poco sopra, ossia valutare le specifiche esigenze del singolo paziente e le prestazioni concretamente erogate, al fine di accertare la natura dell’intera prestazione.
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Avv Emanuela Astolfi