02/05/2017
Lo status di operatore economico autorizzato, AEO, (Authorized Economic Operator) rappresenta l'attestazione doganale che certifica l’affidabilità specifica di un particolare soggetto nei confronti della Dogana e delle altre autorità incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale.
La certificazione può essere riconosciuta agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia: ai produttori, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori ed a tutti i soggetti economici che nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
AEO – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
I criteri che devono essere rispettati dal richiedente per acquisire lo status di AEO sono i seguenti:
a) conformità: comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente;
b) sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti: dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;
c) solvibilità: rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni;
d) standard pratici di competenza o di qualifiche professionali: rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (solo per l’autorizzazione AEOC);
e) standard di sicurezza: esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall’articolo 28 del RE (solo per l’autorizzazione AEOS).
Sono espressamente individuate alcune categorie di benefici e vantaggi derivanti dalla qualifica di AEO
AEOC: accesso facilitato alle semplificazioni doganali:
• riduzione dalla prestazione della garanzia nelle operazioni di importazione (di solito del ditte hanno un conto di debito garantito da fidejussione attraverso il quale effettuano periodicamente, di solito con cadenza mensile, il pagamento dei diritti doganali in importazione: dazi e iva.
Le ditte AEOC o F hanno la possibilità, su richiesta, di garantire solo il 30% dell’importo di riferimento che tradotto significa che invece di avere una fidejussione per € 1.000.000,00 - con un costo per la ditta di circa € 15.000 - sarà sufficiente una garanzia di per € 300.000,00 con un costo di circa € 4.500,00)
• riduzione dei controlli fisici e documentali (quando la ditta presenta una bolletta sia di importazione che di esportazione, la stessa viene registrata dal sistema informatico e sottoposta al cosiddetto CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO all’esito del quale la merce sarà svincolata (rimessa nella disponibilità della parte) senza controlli ulteriori (CA) o previo controllo documentale (CD) o previo controllo fisico della merce (VM). Quando nel sistema viene inserito il dato relativo ad una ditta certificata AEOC o F, l’esito del controllo sarà, quasi certamente , CA con evidente risparmio di tempo e di documentazione da esibire.
• priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo; utilizzo del logo dell’ Unione europea AEO nei documenti aziendali; benefici indiretti relativi, ad es., al miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti
• Gli operatori certificati AEOF beneficiano dell’esonero o di riduzioni (70%, 50%) dell’importo delle obbligazioni che possono sorgere in seguito all’accesso alle procedure doganali “sospensive” (temporanea importazione o ammissione temporanea) o in caso di ricorso in commissione tributaria. La temporanea importazione consiste nella introduzione nel territorio doganale della Comunità, in sospensione dei diritti doganali (che però vengono garantiti al 100% se non si è AEOF!), di beni che sono destinati, previa lavorazione, alla successiva riesportazione.