Sabatini & Tota

Sabatini & Tota Lo Studio Legale Sabatini&Tota è stato fondato nel 1986 dall’avv. Maria Pia Sabatini e dall’avv. Lingue parlate: inglese, francese, spagnolo, albanese.

Studio Legale Sabatini & Tota
S&T Law Firm
Diritto civile - Diritto di famiglia - Diritto amministrativo- Diritto internazionale- Alternative Dispute Resolution- Diritto Penale- Consulenza investimenti - Aste Giudiziarie Ferdinando Tota, che ne hanno stabilito la sede in Roma nello storico quartiere del Gianicolo, realizzando un progetto ambizioso e consolidato nel tempo. Lo Studio svolge la propr

ia attività sul territorio nazionale ed internazionale, mediante la collaborazione tra i professionisti interni ed esterni, collaboratori e consulenti, in tutti gli ambiti del diritto civile, con specifica e preminente competenza nel diritto di famiglia, diritto societario, immobiliare, locazioni, contratti e risarcimento danni, nonché in ambito penale. Lo Studio si avvale delle più moderne risorse tecnologiche hardware e software che permettono alla clientela la verifica dello status della propria pratica in itinere di lavorazione mediante accesso riservato. Il settore internazionale, coadiuvato dalla videoconferenza, è trattato in loco mediante la collaborazione di partners in Tirana, Miami, New York, Londra, Budapest, Doha (Qatar). Lo Studio è affiliato al network di consulenza Italian Law Group

Polizza per responsabilità professionale Aon s.p.a. Based in the historic Gianicolo neighborhood of Rome, Sabatini & Tota Law was founded in 1986 by attorneys Maria Pia Sabatini and Ferdinando Tota. The firm operates both within Italy and globally through cooperation with international partners. Experienced in all areas of civil law, Sabatini & Tota has pre-, france, spanish, albanianeminent expertise in family law, corporate law, real estate, leases, contracts and damages, as well as in criminal law matters. The firm uses the most modern technology to enable customers to check the status of their ongoing case through private online access. International clients are treated on-site with the collaboration of partners based in Tirana, Miami, New York, Londra, Budapest, Doha (Qatar).

La Cassazione ha confermato il concetto nell'accezione più ristretta di “stabile convivenza”, precisando le differenze t...
18/02/2026

La Cassazione ha confermato il concetto nell'accezione più ristretta di “stabile convivenza”, precisando le differenze tra coabitazione e “mera relazione sentimentale" ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia il concetto di “convivenza“ deve intendersi nel senso di una "radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo...implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione“.
Cass. Pen., Sez. VI n. 5987/2026

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 1744/2026 ha confermato la tutela del rapporto tra nonni e nipoti, rapporto che n...
16/02/2026

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 1744/2026 ha confermato la tutela del rapporto tra nonni e nipoti, rapporto che non può essere interrotto a causa della crisi dei genitori. E', infatti, preminente l'interesse ad assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo e a tale scopo si rende necessaria una fruttuosa collaborazione tra le famiglie d'origine e i genitori nel contribuire alla realizzazione del progetto educativo e formativo nel quale sono tutti coinvolti.

10/02/2026
26/12/2025
Vi aspettiamo il 15 dicembre al Foro Italico - convegno di alta formazione organizzato da Afec!
05/12/2025

Vi aspettiamo il 15 dicembre al Foro Italico - convegno di alta formazione organizzato da Afec!

Convegni di alta formazione con AFEC!Il 15 dicembre dalle ore 16 alle 18.30 Coni Foro Italico, Salone d’onore. Vi aspett...
04/12/2025

Convegni di alta formazione con AFEC!
Il 15 dicembre dalle ore 16 alle 18.30
Coni Foro Italico, Salone d’onore.
Vi aspettiamo!

Calcolo del mantenimento dei figli: la Cassazione dice no agli automatismiCon l’Ordinanza n. 25421/2025, la Corte di Cas...
17/11/2025

Calcolo del mantenimento dei figli: la Cassazione dice no agli automatismi

Con l’Ordinanza n. 25421/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che l’assegno di mantenimento per la prole non può essere determinato applicando percentuali standard ai redditi dei genitori, ma deve essere frutto di una valutazione realistica, attuale e proporzionata alle reali condizioni economiche e familiari.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha richiamato l’importanza di considerare tutti gli elementi concreti, come:
- esigenze attuali del minore
- tenore di vita goduto durante la convivenza
- tempi di permanenza con ciascun genitore
- risorse economiche e patrimoniali effettive, non solo il reddito dichiarato
- valore del lavoro domestico e di cura
- costi accessori, come le spese di viaggio per mantenere la relazione con il figlio
La Suprema Corte ribadisce, quindi, che non occorrono formule matematiche o calcoli “automatici”, ma una valutazione personalizzata e documentata, sempre orientata al benessere del minore.
La decisione assume rilievo in quanto valorizza la realtà familiare rispetto a criteri astratti e conferma la possibilità di ottenere una revisione se cambiano le condizioni per fatti sopravvenuti.

Assegno divorzile: Il coniuge richiedente non è tenuto a fornire una prova rigorosa della rinuncia a opportunità profess...
11/11/2025

Assegno divorzile:
Il coniuge richiedente non è tenuto a fornire una prova rigorosa della rinuncia a opportunità professionali.

Con la recente ordinanza n. 24759/2025, la Cassazione interviene nuovamente in tema di assegno divorzile, precisando e rafforzando la funzione compensativo-perequativa dell’istituto.

Apertura della Cassazione ai patti prematrimonialiCon l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione ha est...
12/10/2025

Apertura della Cassazione ai patti prematrimoniali

Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione ha esteso il riconoscimento dell’autonomia contrattuale dei coniugi nel poter regolare i rispettivi interessi prima che la crisi coniugale si verifichi. Il caso riguarda un accordo stipulato da una coppia qualche anno prima della separazione, in cui il marito si obbligava a corrispondere alla moglie una determinata somma di denaro nell’eventualità di una futura separazione. Tale patto era motivato dal fatto che la moglie aveva contribuito economicamente in maniera rilevante alla ristrutturazione della casa familiare e ad altre spese comuni durante il matrimonio; attraverso l’accordo, i coniugi intendevano garantire che, in caso di rottura dell’unione, la moglie ottenesse un riequilibrio patrimoniale per il contributo offerto, rinunciando In cambio, par di capire che la moglie ad alcuni beni mobili.

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Rome
00152

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Martedì 09:00 - 19:00
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