16/06/2014
IL DISEGNO DI LEGGE SUL “DIVORZIO BREVE”
Forse molti di voi già ne sono a conoscenza, ma pensiamo che la notizia meriti maggior risalto rispetto a quello dato fino ad oggi dai media. Da un po’ di tempo, in Parlamento si discuteva di una proposta di legge che potrebbe semplificare molte situazioni in caso di crisi matrimoniale. Finalmente, il 26 maggio scorso, con 381 voti favorevoli, 30 contrari e 14 astenuti, è passata alla Camera dei Deputati la cosiddetta legge sul “Divorzio Breve”. Se il disegno di legge, ora al vaglio del Senato, diventerà legge a tutti gli effetti, crediamo che sarà un provvedimento di civiltà giuridica che, quanto meno, avvicinerà il nostro Paese a molti altri nei quali addirittura non è previsto l’istituto della separazione.
Attualmente, nell’ordinamento Italiano, prima di richiedere il divorzio, è necessario che una coppia ottenga la separazione legale. Quest’ultima può essere consensuale o giudiziale.
In sintesi possiamo dire che la differenza fondamentale tra separazione e divorzio è la seguente: con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione (che quasi mai si verifica) o di un provvedimento di divorzio (non ci si può risposare e i coniugi conservano i diritti ereditari).
Decorsi tre anni dalla separazione è possibile richiedere il divorzio che può essere congiunto o giudiziale e si conclude con una sentenza.
Solo con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito etc.), sia sul piano patrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
Spesso, nell’arco dei tre anni di attesa necessari per ottenere il divorzio, l’affidamento dei figli e i provvedimenti economici diventano terreno di aspri e dolorosi conflitti tra i coniugi. Inoltre, in molti casi, la necessaria assistenza di un legale comporta importanti esborsi economici.
Per superare l’attuale normativa è stato pertanto proposto il disegno di legge che, il 26 maggio 2014, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.
Non sarà più necessario aspettare tre anni dalla separazione: il termine scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per la consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
Nella gran parte dei casi, in sei mesi si potrà ottenere il divorzio.
Se la legge verrà approvata, sarebbe un bel passo avanti anche se, a nostro avviso, sarebbe auspicabile riproporre il modello adottato in molti altri paesi d’Europa e del modo (Spagna, Giappone, Cina ecc…): il divorzio diretto che, in molti casi, se consensuale, si ottiene senza l’intervento del giudice.
Sperando che il disegno diventi effettivamente legge, segnaliamo che già oggi, in alcuni casi, anche presso il Giudice italiano, è possibile richiedere il divorzio diretto senza passare per la separazione. La Legge 218/1995, che determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, al comma 1 dell’art. 31, dispone testualmente: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune al momento della domanda”. Sulla base di tale norma, negli ultimi anni, diversi Tribunali Italiani, anche in ragione della crescente immigrazione, si sono positivamente pronunciati sulla possibilità di attuare nei matrimoni tra cittadini di nazionalità estera che vivono stabilmente in Italia, siano essi comunitari o extracomunitari, la disciplina estera comune sul divorzio.
Per fare un semplice esempio, due cittadini giapponesi sposati in Italia o in Giappone che vivono stabilmente in Italia, in caso di crisi matrimoniale, potrebbero ricorrere al giudice italiano richiedendo l’applicazione della legge giapponese che prevede il divorzio diretto.