02/03/2022
IL TEMPORANEO RIAVVICINAMENTO DELLA VITTIMA AL SUO PERSECUTORE NON ESCLUDE IL DELITTO DI STALKING
➡️ nel caso in esame, un uomo è stato condannato per il delitto di stalking per le reiterate molestie protrattasi per oltre tre anni e consistite in innumerevoli messaggi, telefonate e richieste di contatti divenute sempre più insistenti ed aggressive.
➡️ la Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso dell'imputato inammissibile, ha confermato che nel delitto di atti persecutori (stalking), "il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato né inficia la continuità delle condotte quando sussiste l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica"(Sentenza n.44628/2021)