Studio Legale De Caprio

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claggio. Gli Avvocati forniscono accurati pareri e consulenze legali specialistiche, nonché adeguata assistenza dinnanzi a tutte le giurisdizioni italiane (Giudice di Pace, Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale e Corte d’Appello, Corte d’Assise e d’Assise d’Appello, Corte Suprema di Cassazione) nei distretti di tutte le Corti d’Appello in Italia, in particolare nei distretti di Roma – Milano – Napoli – Palermo. Lo studio si avvale della collaborazione di Avvocati iscritti anche agli elenchi per il gratuito patrocinio.

Concorso in omicidio: analisi giuridica, profili applicativi e il caso Chiara Poggi1. PremessaL’omicidio volontario cost...
22/10/2025

Concorso in omicidio: analisi giuridica, profili applicativi e il caso Chiara Poggi
1. Premessa

L’omicidio volontario costituisce uno dei delitti più gravi previsti dal nostro ordinamento penale. Tuttavia, non sempre l’evento morte deriva dall’azione di un solo individuo: la partecipazione di più soggetti alla medesima condotta criminosa comporta l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, di cui all’articolo 110 del codice penale.

La combinazione tra gli articoli 110 e 575 c.p. delinea, pertanto, la figura del concorso in omicidio, ipotesi in cui più agenti contribuiscono causalmente alla commissione di un omicidio volontario.

2. Il fondamento normativo

L’art. 575 c.p. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo con reclusione non inferiore a ventuno anni.

L’art. 110 c.p., invece, stabilisce che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo che la legge disponga altrimenti”.

La norma sulla partecipazione criminosa è di carattere generale e sussidiario: si applica in tutte le ipotesi in cui l’azione criminosa non sia compiuta da un solo autore, ma da più soggetti che cooperano consapevolmente e volontariamente alla realizzazione dell’evento.
3. Gli elementi costitutivi del concorso in omicidio

Perché possa configurarsi il concorso di persone nel reato di omicidio, la giurisprudenza richiede la presenza congiunta di tre elementi:

Pluralità di agenti: almeno due persone devono aver partecipato all’azione criminosa.
Contributo causale di ciascun concorrente: ogni soggetto deve fornire un apporto oggettivamente rilevante, materiale o morale, alla realizzazione dell’evento morte.
Dolo di concorso: è necessario che ciascun concorrente abbia consapevolezza e volontà di contribuire all’altrui condotta omicida.

Non è sufficiente, dunque, la mera presenza sul luogo del delitto: occorre un contributo causalmente e psicologicamente rilevante.

4. Forme di contributo nel concorso

Il contributo del concorrente può essere di due tipi:

Concorso materiale: si manifesta attraverso atti diretti alla realizzazione dell’omicidio (ad esempio, chi spara, chi trattiene la vittima, chi fornisce l’arma o il mezzo di fuga).
Concorso morale: ricorre quando un soggetto determina, rafforza o istiga l’altrui proposito criminoso, pur non intervenendo fisicamente nell’azione.

La Corte di Cassazione, in numerose pronunce (tra cui Cass. pen., Sez. I, n. 29884/2020), ha precisato che anche un incoraggiamento morale o una presenza rafforzativa della volontà dell’autore materiale può integrare concorso, se risulta consapevole e volontaria.

5. L’elemento soggettivo: il dolo di concorso

Il dolo richiesto è specifico di concorso: il soggetto deve prevedere e volere la morte della vittima come evento finale dell’azione collettiva, accettando il rischio derivante dalla propria condotta.

Non è necessario che ciascun concorrente compia materialmente l’atto letale: è sufficiente che condivida il programma criminoso e ne accetti l’esito mortale.

La Cassazione ha affermato che “risponde di concorso in omicidio anche chi, pur non avendo materialmente cagionato la morte, abbia aderito consapevolmente all’azione omicida e contribuito alla sua realizzazione” (Cass. pen., Sez. I, n. 32213/2018).

6. La distinzione tra concorso doloso e responsabilità colposa

Un aspetto delicato riguarda la distinzione tra concorso doloso e responsabilità colposa nell’altrui omicidio. Nel primo caso, la partecipazione è volontaria e consapevole; nel secondo, l’evento morte non è voluto, ma deriva da un eccesso o da un’imprudenza altrui non prevista.

L’indagine sull’elemento soggettivo è dunque centrale: se manca la volontà di concorrere, non può configurarsi concorso, ma eventualmente un reato autonomo o una responsabilità per cooperazione colposa (art. 113 c.p.).

7. La ripartizione delle responsabilità e la pena

In virtù del principio di parità sanzionatoria sancito dall’art. 110 c.p., ciascun concorrente risponde della stessa pena prevista per il reato, indipendentemente dal ruolo effettivo. Tuttavia, il giudice può tenere conto dell’intensità del dolo, dell’entità del contributo e delle circostanze personali ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p.

È quindi possibile che, pur essendo tutti concorrenti nello stesso reato, la pena inflitta sia diversa in relazione al grado di partecipazione.

Il caso “Chiara Poggi” e le novità investigative su Andrea Sempio
a) Fatti storici

Chiara Poggi fu uccisa nella sua abitazione di Garlasco (PV) il 13 agosto 2007. Dopo un lungo percorso giudiziario, fu condannato in via definitiva (nel 2015) l’allora fidanzato Alberto Stasi, a 16 anni per omicidio volontario.

b) Nuove indagini nel 2025
Indagine riaperta: la Procura di Pavia ha avviato nuovi accertamenti sulla scena del delitto, con l’ausilio di tecniche genetico-forensi aggiornate;
Andrea Sempio: amico del fratello di Chiara Poggi, frequentava la casa della vittima all’epoca. Oggi 37enne, era già indagato nel 2016-2017 per il DNA ritrovato sotto le unghie della vittima, ma l’ipotesi fu archiviata;
Nuovo avviso di garanzia: notificato nel marzo 2025, con l’accusa di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. L’accusa poggia su tracce di DNA maschile (non di Stasi) trovate sotto le unghie della vittima, confronti genetici coatti disposti dal Gip, e nuovi elementi indiziari come impronte, reperti, frequentazioni.
Altri elementi investigativi
Impronte sulla scena del crimine, anche sul dispenser del sapone e altre superfici, confrontate con le calzature di Sempio;
Nuove perizie genetiche basate su metodologie avanzate;
Reperti rivalutati (tappetino, cucchiaio, ecc.) per l’identificazione di profili maschili “ignoti”;
Difesa di Sempio: respinge l’ipotesi del concorso, sostenendo l’assenza di prove concrete e criticando le modalità di raccolta delle evidenze.

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Richiesta di sostituzione della pena detentivaDi recente, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata i...
04/04/2024

Richiesta di sostituzione della pena detentiva

Di recente, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al momento in cui, può essere presentata la richiesta di sostituzione della pena detentiva, da parte della difesa dell’imputato.

È stato stabilito che, affinché il Giudice d'Appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art.20 bis C.P., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata, non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi", ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

In Diritto

È stato infatti sottolineato, come tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art.597 comma 5 C.P.P., secondo cui il Giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma.

Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso.

Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta, in questo caso, dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.

In tal senso, deve leggersi anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, secondo cui “l'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)".

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I permessiIl magistrato di sorveglianza, può disporre la concessione dei permessi nel caso di imminente pericolo di vita...
25/03/2024

I permessi
Il magistrato di sorveglianza, può disporre la concessione dei permessi nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente o per eventi familiari di particolare gravità che riguardino il condannato detenuto.
In tal senso, in tema di permesso di necessità, la nascita di un figlio costituisce evento familiare di particolare gravità che, a norma dell'art.30 O.P. legittima la concessione del beneficio, in quanto trattasi di episodio eccezionale ed insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato.
Il provvedimento viene emesso dal magistrato sotto forma di decreto motivato; l'eventuale provvedimento di rigetto non comporta la formazione del suo giudicato, per cui la successiva istanza non risente necessariamente della preclusione del ne bis in idem.
In tal senso, il provvedimento del magistrato di sorveglianza di rigetto dell'istanza non determina la formazione del giudicato in ordine alla decisione preliminare di ammissibilità della domanda; ne consegue che, nel caso di successiva analoga istanza da parte dell'interessato, non è precluso al giudice rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria.
La finalità prettamente umanitaria del cosiddetto "permesso di necessità", lo rende applicabile anche ai condannati per reati ricompresi fra quelli di cui all'art.4 bis O.P., poiché il "permesso di necessità" si fonda su esigenze di umanizzazione della pena, prescinde quindi da ogni considerazione sul comportamento del detenuto e del periodo di pena espiata al momento della presentazione dell'istanza.
Il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art.30 O.P. devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.

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Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato, di trascorrere parte del giorno fuori...
15/03/2024

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato, di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi alla semilibertà sono assegnati in appositi istituti o particolari sezioni autonome di istituti ordinari.

La semilibertà viene concessa in relazione ai progressi compiuti nel corso della detenzione, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento nella società.

In Diritto

I requisiti temporali sono:

pena non superiore a mesi 6: si può fruire della semilibertà anche se è iniziata l'esecuzione, qualora il detenuto abbia dimostrato volontà di reinserimento. L'istanza viene inviata al magistrato di sorveglianza competente sull'istituto di detenzione, il quale può sospendere l'esecuzione della pena ed ordinare la scarcerazione del condannato. Detta sospensione opera fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, al quale vengono trasmessi gli atti;
pena non superiore a anni 4: se mancano i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, il condannato può usufruire della semilibertà prima di metà della pena e quindi anche per l'intera pena, purché i reati non siano ricompresi nel c. 1 dell'art. 4 bis O.P.;
metà pena: il condannato detenuto può usufruire della semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena;
due terzi della pena: il detenuto condannato per taluno dei delitti di cui al c. 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 4 bis O.P., può fruire della semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena.

Costituisce eccezione concernente il quantum di pena espiato per l'accesso alla misura nella ricorrenza dell'art.4 bis O.P., la circostanza che il condannato abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter O.P.

pena di anni 20: il condannato all'ergastolo può fruire della semilibertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena.

Anche per la semilibertà, come per le altre misure alternative, non si tiene conto della pena pecuniaria.

La semilibertà può essere concessa a detenuta madre di un figlio di età inferiore a 3 anni; la possibilità per la stessa di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo c.dell'art.92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Per la determinazione della pena sulla quale operare il computo richiesto per l'ammissione al beneficio si deve tener conto del quantum effettivamente espiato come di ogni altra causa estintiva della pena.

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Sì ai colloqui “intimi” in carcere: la sentenza n.10 del 2024 della Corte costituzionale, ammette di fatto i colloqui “i...
14/03/2024

Sì ai colloqui “intimi” in carcere: la sentenza n.10 del 2024 della Corte costituzionale, ammette di fatto i colloqui “intimi” a favore del detenuto con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia.

A seguito del reclamo presentato da un detenuto avverso il diniego oppostogli dalla direzione carceraria circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia in tenera età, il magistrato di sorveglianza del luogo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, commi 1 e 4, 27, comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art.18 ord. penit. “nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia”.

In Diritto

La Corte Costituzionale ha voluto precisare il valore e la portata dell'affettività.

La tutela delle relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono comporta che “lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice”.

La questione dell'affettività intramuraria concerne dunque l'individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona.

La Corte ha anche previsto delle situazioni particolari, in cui il diritto ai “colloqui intimi” possa essere precluso. Va infatti tenuto in considerazione il comportamento del detenuto in carcere: lo svolgimento del colloquio intimo può quindi essere precluso, non solo quando sussistano ragioni di sicurezza, ma anche quando esistano esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, quando sussistano motivi di carattere giudiziario.

In tal modo la Corte ha stabilito che tale beneficio operi pure in occasione di regimi detentivi speciali: non riguarda, pertanto, coloro che sono sottoposti al regime di 41-bis ord. penit., né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'art.14-bis ord. penit..

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Guida il monopattino ubriaco, gli può essere sospesa la patente?La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la san...
14/12/2023

Guida il monopattino ubriaco, gli può essere sospesa la patente?
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Nel pronunciarsi i Giudici hanno richiamano il principio secondo cui, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (ex plurimi Cass. pen., sez. IV, n. 34772 del 2020).
Secondo i Giudici, tale principio espresso in materia di circolazione mediante velocipede può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino ex art. 1, comma 75-quinques, l. n. 160/2019 che ha equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.
Di conseguenza, qualora la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sia stata erroneamente comminata dal Giudice del merito, poiché applicata all'ipotesi di guida di un veicolo, il monopattino, che non richiede alcun titolo abilitativo, deve essere presentato un ricorso per far annullare la statuizione illegittima.
Ne conseguirà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) C.P.P..

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Può essere considerata pedopornografia la detenzione di fumetti raffiguranti rapporti sessuali?È catalogabile come deten...
14/12/2023

Può essere considerata pedopornografia la detenzione di fumetti raffiguranti rapporti sessuali?

È catalogabile come detenzione di materiale pedopornografico anche il possesso di fumetti che rappresentano chiaramente rapporti sessuali tra adulti e minorenni. Indubbia la rilevanza penale di disegni, pitture e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore.

Secondo i Giudici nel caso di fumetti riproducenti rapporti sessuali incestuosi tra adulti e minorenni, con fotografie ritraenti minorenni che mostrano le parti intime, si può parlare di detenzione di materiale pedopornografico.

Viene sottolineato infatti, il peso specifico delle fotografie che raffigura, senza ombra di dubbio, giovani ragazze, poco più che bambine, che mostrano le parti intime: la statura, il volto, i caratteri sessuali appena accennati sono elementi rivelatori del fatto che si tratta di soggetti di età ampiamente inferiore ai 18 anni.

In Diritto

Per quanto concerne, poi, fumetti e manga, i magistrati ribadiscono che va conferita rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore in una situazione di fisicità pornografica, ma anche a disegni, pitture e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore.

Non può essere accolta l’osservazione della difesa, che aveva parlato di una nozione di “pornografia virtuale”, che supera quella contenuta nel Codice penale.

Infatti, il reato ex art.600 quater C.P. sanziona chi detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, reato che non potrebbe essere contestato se le immagini in possesso dell’imputato non potevano indurre alcuno a ritenere reali le situazioni rappresentate.

Su questo punto si è espressa la Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito come, sia per i fumetti, che per le illustrazioni di un racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali, si debba parlare di detenzione di materiale pedopornografico, reato punito dall’art.600 quater C.P..

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È violenza sessuale l’abbraccio toccamento del senoIl caso riguarda una ragazzina che subì in rapida successione, prima ...
16/11/2023

È violenza sessuale l’abbraccio toccamento del seno
Il caso riguarda una ragazzina che subì in rapida successione, prima un bacio, poi un abbraccio, e infine, il toccamento del seno.
Contatto involontario?
A smentire la tesi difensiva sono, secondo i Giudici sono due elementi: il racconto fatto dalla ragazzina e la frase pronunciata in occasione del palpeggiamento.
I Giudici confermarono la condanna per violenza sessuale per l’uomo.
Per parlare di tentativo di violenza sessuale, infatti, è necessario che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà del reo stesso.
Mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica.
In questo quadro, poi, va aggiunta una ulteriore sottolineatura: lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie della violenza sessuale consumata.
La Corte Suprema di Cassazione in numerose pronunce ha ritenuto violenza sessuale lo sfioramento delle labbra per dare un bacio, così come ha qualificato come atto sessuale il bacio consistente nel mero contatto delle labbra, escludendo la connotazione erotica in particolari contesti sociali, culturali o familiari.
È stato ritenuto integrato il reato consumato di violenza sessuale anche con i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.
Deve essere considerata altresì violenza sessuale consumata il cosiddetto “succhiotto”, così come deve essere qualificata violenza sessuale consumata e non tentata il comportamento dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le ha toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime.

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La violazione di domicilio è un reato previsto dall’art.614 C.P. e punisce colui che s’introduce nell’abitazione altrui,...
14/11/2023

La violazione di domicilio è un reato previsto dall’art.614 C.P. e punisce colui che s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo equiparabile alla dimora privata.
Viene altresì punita la condotta di colui, che si intrattiene nei medesimi luoghi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi intrattiene con l’inganno o clandestinamente.
Di recente la Corte Suprema di Cassazione si è dovuta esprimere in merito al caso di un soggetto, che aveva avuto accesso più volte, in maniera clandestina, nell'area recintata adiacente l'abitazione della persona offesa, attuando condotte aventi l'evidente fine di spiarla attraverso le finestre, tanto che la persona offesa e la figlia ormai si vestivano nel corridoio, unico luogo non esposto alla vista di chi si trovava all'esterno della casa.
La difesa aveva sostenuto, come la persona offesa non avesse lo “ius excludendi alios” che costituisce il presupposto per la sussistenza del reato di violazione di domicilio, dal momento che l'area recintata faceva parte di una zona condominiale comune.
Per i Giudici di primo e secondo grado, però, non si poteva ignorare, come ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello “ius excludendi alios”, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo.
La Corte di Cassazione poi, respingendo il ricorso dell’imputato, ha affermato che lo svolgersi dei rapporti tra i condomini della piccola palazzina teatro dei fatti sub iudice aveva dato luogo, in capo alla persona offesa, ad una situazione di fatto meritevole di tutela.
Difatti dopo un accordo verbale sulla tripartizione dell'area, la persona offesa aveva recintato la porzione antistante la sua unità immobiliare facendone, a tutti gli effetti, una pertinenza della propria abitazione (collocandovi arredi, una piscina e gli alloggi del cane), con il perdurante assenso del terzo condomino e con la sostanziale inerzia dell'imputato, che non risulta avere intentato azioni per contestare la delimitazione nel momento in cui era ritornato sull'iniziale intenzione di consentire la suddivisione.
È stato quindi riconosciuto il diritto alla privacy della persona offesa, anche se la violazione di domicilio era avvenuta in luoghi condominiali, proprio per le modalità attuate dall’imputato.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge cosiddetto Caivano recante “Misure urgenti di contrasto al disag...
10/11/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge cosiddetto Caivano recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (decreto legge 15 settembre 2023, n. 123; in G.U. del 15 settembre 2023, n. 216).
La necessità di approvare una legge di questo tipo è nata in seguito agli avvenimenti che si sono succeduti proprio a Caivano e che sono culminati con l’arresto di 7 ragazzi colpevoli di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni.
I fatti hanno visto come sfondo proprio la zona Parco verde di Caivano, la più grande piazza di spaccio di Europa, uno dei luoghi più degradati dell'hinterland di Napoli.
I fatti Caivano sono stati lo spunto da cui è partito il Governo, per applicare una stretta decisa su certi comportamenti messi in atto da ragazzi che ancora non hanno raggiunto la maggiore età.
La violenza di Caivano è solo purtroppo l’ultimo di una serie di episodi in giro per l’Italia, che hanno visto protagonisti ragazzi minorenni, artefici di una serie di reati ed esempio di come vi sia la necessità di intraprendere delle iniziativi, anche giudiziarie, per garantire il rispetto della Legge anche da parte di coloro che ancora non sono processabili.
Gli assi portanti del decreto possono essere così sintetizzati:
• ampio ricorso alle misure di prevenzione e conseguenti inasprimenti di alcune sanzioni penali in relazione alla criminalità minorile;
• coinvolgimento delle famiglie nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
• potenziamento del ruolo della scuola con incremento del numero dei docenti e delle attività che devono essere svolte;
• tutela dei minori sull'uso della rete e sui rischi connessi in ambito digitale
• recupero del territorio di Caivano (inteso come prototipo per altre aree degradate) sotto vari profili di cui l'impianto sportivo deve diventare il fulcro di attività di socializzazione a vasto raggio.
Con specifico riferimento alla materia della sicurezza, della prevenzione e dei profili sanzionatori vanno sottolineati i seguenti aspetti contenuti nel decreto legge.
Sotto il profilo dell'età del minore, le fasce dell'intervento sono tre:
1. da 12 a 14 anni si prevede l'ammonimento del questore in caso di commissione di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
2. dopo gli anni 18 e fino agli anni 21 è prevista la possibilità che il magistrato di sorveglianza su richiesta del direttore dell'istituto penitenziario disponga il nulla osta al trasferimento del minore in carcere di chi ha commesso il reato da minorenne il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine degli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti; dopo gli anni 21 le riferite condotte sono valutate anche alternativamente;
Il resto della disciplina interessa il minore tra i 14 e i 18 anni.
Sotto il profilo degli altri soggetti destinatari del Decreto Legge, vanno segnalati anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

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Con una recentissima pronuncia la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito come una convivenza anche solo di due mesi si...
09/11/2023

Con una recentissima pronuncia la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito come una convivenza anche solo di due mesi sia sufficiente per catalogare come maltrattamenti in famiglia, le aggressioni compiute da un uomo ai danni della sua compagna.
Inequivocabili, secondo i Giudici, sono i comportamenti violenti tenuti dall’uomo nei confronti della compagna, tali da poter parlare di maltrattamenti in famiglia.
Centrale è la questione della convivenza.
Hanno osservato i Giudici come, la convivenza tra l’uomo e la donna (convivenza iniziata subito dopo la nascita di una figlia) debba ritenersi orientata verso aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, nonché da una sintonica progettualità di vita, oltre che dalla condivisione dell'abitazione.
Anche se la convivenza dura solo da pochi mesi e si è, quindi, protratta per un arco temporale non particolarmente lungo, qualora tale periodo venga definito in modo eloquente dalla donna come “un inferno” – tale stato di sopraffazione è sufficiente, da solo, affinché possa dirsi integrato il reato; senza considerare tra le altre cose, che la persona offesa aveva riferito di essere stata colpita e subito lesioni personali.
La difesa aveva evidenziato come, il presupposto del delitto di maltrattamenti in famiglia sia la convivenza e non la mera coabitazione e che quindi era necessaria la prova di una relazione affettiva qualificata da continuità e stabilità. Sempre secondo la difesa non poteva dirsi configurato il reato, stante la mancanza di un progetto di vita comune ovvero di un’organizzazione stabile della quotidianità.
Secondo i Giudici di Cassazione, però, le obiezioni difensive non sono sufficienti a mettere in discussione la qualificazione dei comportamenti tenuti dall’uomo nei confronti della compagna.
Va quindi applicato il principio secondo cui l'estensione dell'arco temporale in cui si manifestano le condotte maltrattanti costituisce un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, sempre a condizione che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata.
È evidente infatti, come l’abitualità nella condotta tenuta dall’uomo doveva essere desunta dal compimento di svariate aggressioni nell’arco di due mesi, oltre che dalle minacce e dalle offese, che avevano prodotto un sicuro stato di prostrazione nella donna: comportamento che ben può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.

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