11/01/2019
“AD OGNUNO LE SUE DEBOLEZZE!”
Segni distintivi. Quando parliamo di un proprio brand, parliamo di Marchi, i quali possono distinguersi, in linea generale, come marchi “deboli” o “forti”.
Ovviamente, la diversa gradazione influisce sull’elemento di distintività del proprio logo.
Infatti, Il marchio ritenuto “debole” si caratterizza per l’alta similitudine con il prodotto/servizio a cui si riferisce.
Ciononostante, tra i brand di più grande successo troviamo una ampia quantità di marchi “deboli”.
In tal senso, va precisato come la debolezza incida, esclusivamente, sulla intensità della tutela derivante dal deposito del marchio, senza, quindi, incidere sulla sussistenza dei requisiti alla registrazione.
La Suprema Corte di Cassazione, sul tema marchi “deboli/forti”, con la pronuncia n. 18725/2018, ha affermato come:“In tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. “debole” non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. “forte”, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.”
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