14/10/2026
Stasi è tecnicamente non colpevole:
bene una giustizia che sa “processare” chi investigò
Il Dubbio, 7.10.2026
di Oliviero Mazza
Per cercare di comprendere il fenomeno Garlasco, vorrei partire da un ricordo personale.
Era la primavera del 2013 e all’edicola antistante palazzo di giustizia di Milano incontrai il prof. Angelo Giarda, al tempo difensore di Stasi.
Era affranto e si rivolse a me, con il consueto affetto, confessandomi che, da studioso del processo penale, non si capacitava di come fosse possibile annullare una doppia conforme di assoluzione per vizio di motivazione.
Lo sgomento di allora era più che fondato, al punto che il legislatore, nel 2017, modificò l’art. 608 c.p.p., escludendo proprio la possibilità per il pubblico ministero di ricorrere in cassazione, per vizio di motivazione, contro un doppio proscioglimento.
Ciò vuol dire che, con le migliori regole processuali oggi vigenti, Stasi sarebbe stato assolto in via definitiva.
Aggiungiamo che la Cassazione del 2013 annullò con rinvio una doppia assoluzione adottata nel rito abbreviato “secco”, non condizionato, imponendo la rinnovazione istruttoria, ossia contraddicendo la scelta processuale dell’imputato.
Basterebbero queste considerazioni “tecniche” per comprendere che la condanna di Stasi, anche a prescindere dagli esiti della possibile revisione, è stata frutto di un gravissimo errore giudiziario sotto il profilo procedurale.
La premessa è indispensabile per comprendere la mia visione apparentemente eterodossa della vicenda Garlasco.
Ritengo, infatti, che l’attuale procedimento penale rafforzi il senso stesso dalla giustizia nel nostro Paese.
Quanti sono gli Stati nel mondo che, a distanza di vent’anni, avrebbero la forza di aprire una nuova indagine destrutturante rispetto a un giudicato di condanna?
Probabilmente nessuno.
Il coraggio del processo al processo, dell’indagine sull’indagine, è davvero un unicum, speculale e contrario rispetto alla caduta delle garanzie registratasi nel procedimento che portò alla condanna di Stasi.
Sotto indagine è proprio l’operato, negli anni, della stessa Procura di Pavia, a partire dal Procuratore per finire con i Carabinieri dei RIS, e gli esiti di questa nuova inchiesta stanno mettendo in luce quantomeno errori macroscopici, come la mancata trasmissione al Pubblico Ministero delle controanalisi favorevoli a Stasi.
Ammesso e non concesso che le cose stiano così, e limitandosi giocoforza alle notizie di stampa, le prove a discarico nascoste dalla polizia giudiziaria, tanto all’accusa quanto alla difesa, non riguarderebbero un dettaglio marginale, ma proprio quell’indizio, la traccia biologica sui pedali della bicicletta, sul quale si è registrata la preferenza dei giudici di merito per la consulenza dei RIS rispetto alle conclusioni degli altri consulenti.
Se poi si ritenesse che l’operato dei RIS abbia integrato un reato, a prescindere dalla prescrizione dello stesso, si aggiungerebbe un ulteriore motivo di revisione a quello classico delle prove sopravvenute e decisive, ad esempio gli elementi che oggi portano a una diversa sequenza cronologica del fatto incompatibile con la responsabilità di Stasi.
È innegabile che dai risultati della nuova indagine provenga una potentissima sollecitazione alla revisione della condanna di Stasi.
Ad oggi non è dato sapere se e quando la Procura generale di Milano o la difesa presenteranno la relativa richiesta, ma è certo che l’eventuale imputazione a carico di Sempio difficilmente supererà l’udienza preliminare finché la condanna di Stasi sarà prova del fatto in essa accertato.
E qui il caso Garlasco presenta ulteriori motivi di interesse:
dal 1992, grazie alla Commissione Violante, nel nostro ordinamento è disciplinata la barbarie giuridica della prova per sentenze, questa volta però rivolta in favor rei.
L’art. 238-bis c.p.p. consente di acquisire la sentenza emessa in altro procedimento come prova del fatto in essa accertato, in spregio al contraddittorio che dovrebbe governare proprio la formazione della prova.
Ciò significa che la condanna di Stasi quale autore unico del delitto è la prova regina a discarico per Sempio, accusato a sua volta di essere autore unico del medesimo delitto.
Il fascino del processo doppio, due soggetti, uno condannato e l’altro indagato per aver commesso non in concorso fra loro, ossia da soli, il medesimo reato.
Difficile anche solo pensare che un GUP possa formulare la ragionevole previsione di condanna di fronte alla prova fornita dalla condanna di Stasi.
E se lo facesse, sarebbe una sorta di revisione extra ordinem.
Garlasco, quindi, è per lo studioso un attraente caso clinico, ma al di là di ogni profilo procedurale, da cittadino, mi sento obiettivamente rassicurato dal fatto che ci sia una Procura della Repubblica che, a distanza di vent'anni, dimostri il coraggio di mettere sotto indagine tutti gli investigatori, compresi i RIS accreditati dell’aura di infallibilità dallo scientismo d’accatto di chi non comprende che la prova scientifica è, in realtà, un puro indizio e che l’episteme è sempre sottoposta alla dialettica.
Per non parlare di cosa può significare riaprire un caso chiuso che rischia di esporre lo Stato a una responsabilità gravissima:
provate a immaginare a quanto potrebbe ammontare l’indennizzo in favore di Stasi qualora venisse accolta l'istanza di revisione.
La Procura di Pavia sta dimostrando, nei fatti, una grandissima forza democratica.
Certo, ci si può dolere del fatto che ciò avvenga a distanza di vent’anni e che non sia un protocollo generalizzato di revisione critica per tutte le indagini sbagliate.
Ma basterebbe il valore garantista del doppio processo per riabilitare Garlasco.
Un’ultima considerazione sul processo mediatico, spesso indicato, non a torto, come elemento distorsivo della normale dialettica processuale.
Nessuno discute il condizionamento che potrà derivare per l’imparzialità e per la verginità conoscitiva del giudice, ma anche su questo terreno vorrei andare controcorrente.
Il fatto che i cittadini si appassionino a una vicenda giudiziaria così complessa non è semplicemente la sete di sangue del pubblico che assisteva ai giochi circensi nell’antica Roma.
C’è indubbiamente la componente sadica-voyeuristica, ma c’è anche una larga parte dell’opinione pubblica che è interessata alla verità e che vuole l’assoluzione di un innocente ingiustamente condannato.
Si potrà discutere di come i media inscenino un succedaneo del processo, della partecipazione a questa messa in scena dei protagonisti del processo reale, delle conseguenze per la reputazione dell’odierno indagato, e su tutti questi aspetti ho ben più di una riserva, ma il processo mediatico è anche un valore democratico.
Preferisco sempre il processo che apre discussioni pubbliche, che interessa e coinvolge i cittadini, alla giustizia amministrata nel segreto e nell’indifferenza dell’opinione pubblica.
La giustizia penale deve essere una casa di vetro, trasparente, mai una caserma con le finestre sprangate.
Regolata, ma sempre trasparente.
Soprattutto quando i veri indagati non sono i Sempio di turno, ma gli inquirenti degli ultimi vent’anni.
Sapere come sono state condotte le indagini, come sia stato possibile condannare dopo una doppia assoluzione che attestava ben più di un ragionevole dubbio, scoprire eventuali reati commessi dagli investigatori, sono tutti temi di estremo interesse pubblico.
Così come è interesse di tutti noi sapere che il sistema giudiziario ha ancora gli anticorpi necessari per correggere i propri errori, anche a costo di dover ammettere che la verità giudiziale non riuscirà mai a individuare con la dovuta certezza un colpevole.
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