Studio Legale Ricci

Studio Legale Ricci Lo Studio Legale dell'Avv. Simona Ricci svolge attivita' di consulenza ed assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in diritto civile.

Lo Studio si occupa principalmente di separazioni e divorzi e di tutti i temi riguardanti il diritto di famiglia offrendo anche un servizio di mediazione familiare, con la collaborazione di psicologi, finalizzato ad aiutare i coniugi per la risoluzione dei conflitti in vista di una separazione consensuale. Altre competenze dello Studio Legale in diritto civile:
- locazione e condominio;
- risarcim

ento danni;
- diritti reali;
- infortunistica stradale;
- recupero crediti. Si avvale anche della collaborazione di professionisti specializzati in diritto penale e amministrativo. Offre domiciliazioni.

Orgogliosa di far parte dello Staff dell’Organismo di mediazione Leone adr a cui rivolgersi per controversie civili e co...
19/02/2024

Orgogliosa di far parte dello Staff dell’Organismo di mediazione Leone adr a cui rivolgersi per controversie civili e commerciali!

Staff

03/02/2024

La mia registrazione sul diritto di famiglia andrà in onda oggi alle 14 su Radio Roma Capitale LiveSocial FM 93

31/01/2024
16/03/2023

Su chi grava l’imposta municipale sugli immobili (IMU) se l’immobile di proprietà di un coniuge è stato assegnato in sede di separazione all’altro coniuge?

La questione è stata recentemente affrontata dalla Quinta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023.

La Suprema Corte ha precisato quanto segue:

perché sorga l'obbligo di pagare l'IMU, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento;
il legislatore ha specificamente previsto che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale (L'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16);
con tale norma il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile;
tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e l'esenzione dall'imposta opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

08/06/2022

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09/04/2022

Si segnala la sentenza n. 189 del 24 febbraio 2022 del Tribunale di Savona con la quale il Collegio delinea la differenza tra spese straordinarie e spese ordinarie, fornendo un ...

15/03/2021

Approvato in Commissione il ddl che delega il Governo a disciplinare l'assegno unico e universale, manca solo l'ok del Senato

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