12/03/2024
Piani di rateizzazione più lunghi per saldare i debiti con il Fisco. Su richiesta del contribuente che “dichiara” di versare in temporanea situazione di “obiettiva difficoltà”, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la “ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro”, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate per quelle presentate nel 2027 e 2028; 108 rate per le pratiche a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, invece, sono previste “fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta”.
Queste le principali novità inserite nello schema di decreto legislativo (approvato ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri) avente a oggetto il riordino del sistema nazionale della riscossione, in ossequio a quanto prescritto dalla legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023), con particolare riferimento alla rivisitazione dell’art. 19 del dpr 602/1973 (Dilazione di pagamento).
Per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, in presenza di persone fisiche e di imprese individuali in contabilità semplificata, si deve fare riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all’entità complessiva del debito mentre per gli altri soggetti (imprese individuali e società personali in contabilità ordinaria e società di capitali) si deve tenere conto dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo, anche già in rateazione, e il valore della produzione.
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