27/08/2015
Creditori e pignoramenti: accesso diretto all’anagrafe tributaria
Esecuzione forzata: la ricerca dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento può avvenire, da subito, in modalità telematica, con l’accesso alle banche dati della P.A.; le novità introdotte dal dl 83/2015 sono subito operative, senza bisogno di decreto ministeriale.
Il creditore alla ricerca di beni del proprio debitore da pignorare, può accedere direttamente all’anagrafe tributaria e interfacciarsi, così, con la più grande e completa banca dati a disposizione dell’amministrazione fiscale.
La previsione non è nuova, anzi: la norma era stata prevista già un anno fa dal legislatore [2], ma era rimasta inapplicata perché, per come scritta, necessitava del decreto attuativo del ministero che regolasse le modalità di accesso, da parte dell’ufficiale giudiziario (cui il creditore avrebbe dovuto rivolgersi) e le regole sul rispetto della privacy.
In sede però di conversione del dl 83/2015, il Parlamento ha operato un chiarimento, andando a modificare ulteriormente il codice di procedura civile [3] e rimuovendo ogni ostacolo al potere creditore di ricercare telematicamente i beni da pignorare, sempre comunque in attesa di una regolamentazione organica e definitiva della materia. Ecco, dunque, come risulta oggi la questione.
Non vi sono più dubbi sul fatto che il codice di procedura civile (Art. 155-quiquies disp. att. cod. civ ) consenta al creditore il diritto di accesso all’anagrafe tributaria senza dover più attendere alcun decreto ministeriale attuativo. In pratica, viene proprio meno la necessità dell’adozione del suddetto decreto e, in sua assenza, cade il ragionamento che sospendeva fino a un tale decreto la possibilità di accesso diretto del creditore tramite il gestore della banca dati. Risultato: il creditore potrà farsi autorizzare, fin da subito, dal presidente del tribunale, a cercare beni pignorabili tramite l’anagrafe tributaria.
I tribunali, quindi, non avranno più possibilità di adottare interpretazioni più rigorose e restrittive, dovendo al contrario sempre garantire l’accesso diretto del creditore all’anagrafe tributaria. Creditore che, innanzitutto, dovrà chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale.
Per il momento, l’accesso sarà “diretto”, non bisognerà cioè far riferimento agli ufficiali giudiziari così come originariamente strutturata la legge del 2014.
Nel frattempo, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati con le informazioni utili ai fini della ricerca di beni pignorabili, dovranno stipulare delle convenzioni con gli ufficiali giudiziari, e sentito il Garante della Privacy. Il Ministero della giustizia dovrà pubblicare, sul portale dei servizi telematici, l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario: esse, sono, al momento, l’anagrafe tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari (anche conosciuto come anagrafe dei conti correnti) e le banche dati degli enti previdenziali.