Studio Legale Contucci e Cacciotti

Studio Legale Contucci e Cacciotti Studio Legale Contucci e Cacciotti Lo Studio Legale Contucci e Cacciotti svolge la propria attività esclusivamente nel campo del dirittto penale. Marco Bottaro.

I titolari sono gli avv. Lorenzo Contucci e avv. Alessandro Cacciotti. Collaborano con lo Studio l'avv. Daniele Tuffali e l'Avv.

Pubblichiamo una significativa pronuncia del TAR Lazio che ha annullato due provvedimenti DASPO c.d. “fuori contesto” em...
17/06/2025

Pubblichiamo una significativa pronuncia del TAR Lazio che ha annullato due provvedimenti DASPO c.d. “fuori contesto” emessi dal Questore di Roma nei confronti di due cittadini, a seguito della loro partecipazione alla commemorazione della “strage di Acca Larentia”.

I nostri assistiti erano stati colpiti dal DASPO c.d. "fuori contesto" per la durata di due anni, con divieto di accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi nazionali ed europei, sulla base dell’applicazione dell'art. 6 comma 1 lettera c) della legge 401/89.
Il Tribunale ha successivamente accolto il ricorso presentato dalla difesa, stabilendo che i reati che legittimano il DASPO c.d. "fuori contesto" sono tassativamente elencati nell'art. 6 comma 1 lettera c) della legge 401/89 e non sono estensibili per analogia.
Nel caso di specie, i due soggetti erano stati denunciati per l'art. 2 comma 1 del d.l. 122/93 (manifestazioni esteriori con simboli) e NON per il comma 2 (accesso con simboli), unico richiamato dalla norma in commento; e ciò a conferma del fatto che la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 L. n. 122/93 non rientra tra quelle che legittimano l’applicazione della misura di prevenzione atipica.

La sentenza, pertanto, chiarisce ulteriormente la disciplina del DASPO c.d. “fuori contesto” e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disciplina NON può essere applicata analogicamente e deve rispettare rigorosamente i principi di riserva di legge e tassatività, trattandosi di misure afflittive ed eccezionali.

Un risultato che tutela i diritti fondamentali e conferma l'importanza di una difesa tecnica specializzata in materia di misure di prevenzione.

Il Tribunale di Roma ha affrontato un importante caso riguardante la violazione del DASPO giudiziario, fornendo rilevant...
30/05/2025

Il Tribunale di Roma ha affrontato un importante caso riguardante la violazione del DASPO giudiziario, fornendo rilevanti chiarimenti sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla distinzione tra DASPO amministrativo (questorile) e DASPO giudiziario.
Nel caso di specie, l'imputato era stato trovato all'interno dello Stadio Olimpico di Roma durante una partita di calcio di Serie A, nonostante fosse destinatario di un divieto di accesso disposto con sentenza del Tribunale di Trani per la durata di due anni. L'imputato aveva utilizzato un biglietto intestato ad altra persona ed era stato identificato durante i controlli.
Il Tribunale, riqualificando il fatto contestato, ha stabilito che la violazione del DASPO disposto dall'autorità giudiziaria non integra il reato di cui all'art. 6 comma 1 L. 401/1989, bensì quello previsto dall'art. 389 c.p. (inosservanza di pene accessorie).
Tale conclusione si basa su una approfondita analisi della natura giuridica del DASPO giudiziario, che viene qualificato come vera e propria pena accessoria e non come misura di prevenzione. Come confermato dalla recente Cassazione penale n. 39131/2023, il DASPO giudiziario e quello amministrativo sono provvedimenti strutturalmente diversi e indipendenti: mentre il secondo ha natura di misura di prevenzione, il primo costituisce una pena accessoria che consegue automaticamente alla condanna.
La sentenza si segnala per il rigoroso inquadramento dogmatico della natura giuridica del DASPO giudiziario e per aver chiarito definitivamente che la sua violazione integra il reato di inosservanza di pene accessorie ex art. 389 c.p., con importanti conseguenze sul piano sanzionatorio e processuale.

Dopo un po' di silenzio, lo Studio Legale Contucci e Cacciotti è lieto di annunciare l'aggiornamento del proprio sito we...
20/05/2025

Dopo un po' di silenzio, lo Studio Legale Contucci e Cacciotti è lieto di annunciare l'aggiornamento del proprio sito web, per offrire una consultazione più chiara e funzionale su chi siamo, i nostri servizi e le aree di attività
👉 www.studiolegalecontucci.it

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Contucci e Cacciotti è uno studio legale che si occupa solo di questioni attinenti al diritto penale, dal 1994. Il settore criminalistico è quello maggiormente affrontato e vengono trattati quotidianamente reati contro la persona e il patrimonio, la legge stupefacenti, l’art. 6 e seguenti della ...

AFFERMAZIONI (SENTITE IN 30 ANNI DI                                PROFESSIONE) E RISPOSTE ALLA ROMANA- "la gente sta in...
08/07/2022

AFFERMAZIONI (SENTITE IN 30 ANNI DI
PROFESSIONE) E RISPOSTE ALLA ROMANA

- "la gente sta in giro co' l'omicidi";
Nun è vero.

- "a uno che ammazza n'antro je danno 3 anni e esce";
Nun è vero.

- "ce sta n'amico mio che pe' rapina ha preso 6 mesi";
Nun è possibile.

- "l'avvocato d'ufficio nun se paga";
Nun è vero.

- "l'avvocato x c'ha la mossa che me fa' uscì"
Va dall'avvocato x.

(PROSEGUE)

Ho scoperto che - quando si cerca di contattare un numero che risulta occupato - l'Iphone registra al massimo 200 chiama...
08/04/2020

Ho scoperto che - quando si cerca di contattare un numero che risulta occupato - l'Iphone registra al massimo 200 chiamate, non oltre.
L'ho sperimentato stamane tra le 08.00 e le 09.00 nell'inutile tentativo di poter contattare un detenuto di nuova nomina con il quale poter sperimentare il nuov servizio anti-Covid di chiamata via what's app video.
Porei quindi fissare il numero delle (vane) chiamate effettuate intorno alle 230.

06/04/2020

Leggendo i commenti agli articoli on line su vari quotidiani, si comprende come molti commentatori - non conoscendo la legge - cambino opinione una volta che gliela si spiega oppure, messi di fronte alla realtà, semplicemente tacciano.

Per quanto riguarda la questione Coronavirus e detenuti, l'errore che si fa più comunemente ("e che gli diamo un premio? Devono pagare per le malefatte commesse!") è quello di non sapere che in Italia le misure alternative al carcere esistono da decenni e questo perché la nostra Costituzione, a differenza di altre meno evolute, prevede che la pena, oltre ad essere retributiva, debba tendere alla rieducazione del condannato, al fine di resinserirlo - ove possibile - nella società civile.

Altro errore consiste nel confondere la Legge 199/2010 (domiciliari sotto i 18 mesi) con l'indulto (che cancella la pena) e l'amnistia (che cancella il reato).

La legge 199/2010, varata dal governo Forza Italia/Lega, prevede che coloro che hanno una pena da scontare inferiore a diciotto mesi di reclusione e non abbiamo commesso reati ostativi (art. 4 bis O.P., quelli ritenuti più gravi) possano scontare il residuo della pena ai domiciliari, previa valutazione del Magistrato di Sorveglianza.

A casa, quindi, non in libertà come molti ritengono.

Ora, quanto stabiito dal Ministro Bonafede è persino peggiorativo della legge 199, visto che nella norma originaria non era previsto il "braccialetto elettronico" che oggi viene stabilito per chi ha pene superiori a 6 mesi.
E che, ovviamente, non è facilmente disponibile né di celere applicazione (è necessaria la sinergia tra Commissariato e compagnia telefonica per la perimetrazione dell'abitazione).

Quindi, se il motivo della sollecitazione a svuotare un pochino le carceri per via del loro indegno sovraffollamento, è la prevenzione, si va nella direzione sbagliata.

Prevenire, infatti, significa prevedere il futuro e non osservare il presente ("In carcere si sta più sicuri!" ha detto Gratteri: non credo si stia più sicuri in carcere che non a casa propria!): è evidente che nell'ottica di prevenire la diffusione del contagio, anche se per ora il virus non si è infiltato prepotentemente nelle carceri, è necessario creare le condizioni perché ciò non accada: anche in Italia, inizialmente, avevamo pochi contagi e poche vittime.

Il diritto alla salute, piaccia o non piaccia, appartiene a tutti: è quindi necessario restituire le carceri ad una vivibilità oggettiva, di cui il sovraffollamento è una evidente negazione.

Per risolvere la questione, quindi, oltre alle altre misure nei confronti dei semiliberi e via dicendo, si deve prevedere che tutte le persone con una pena definitiva da scontare inferiore (almeno) a diciotto mesi, possano andare in detenzione domiciliare, senza braccialetto elettronico, come è stato sinora.

Per coloro che sono, invece, in custodia cautelare, è necessario che i giudici, realisticamente, considerino quel principio, più astratto che reale nella pratica quotidiana, per il quale il carcere dovrebbe sempre essere la extrema ratio.

Vedremo cosa accadrà se ciò non verrà fatto.

Avv. Lorenzo Contucci

26/03/2020

Ci voleva il coronavirus per farmi completare la pagina FB che creai nel 2013 del mio Studio professionale: lento come un processo 😂

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