17/06/2025
Pubblichiamo una significativa pronuncia del TAR Lazio che ha annullato due provvedimenti DASPO c.d. “fuori contesto” emessi dal Questore di Roma nei confronti di due cittadini, a seguito della loro partecipazione alla commemorazione della “strage di Acca Larentia”.
I nostri assistiti erano stati colpiti dal DASPO c.d. "fuori contesto" per la durata di due anni, con divieto di accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi nazionali ed europei, sulla base dell’applicazione dell'art. 6 comma 1 lettera c) della legge 401/89.
Il Tribunale ha successivamente accolto il ricorso presentato dalla difesa, stabilendo che i reati che legittimano il DASPO c.d. "fuori contesto" sono tassativamente elencati nell'art. 6 comma 1 lettera c) della legge 401/89 e non sono estensibili per analogia.
Nel caso di specie, i due soggetti erano stati denunciati per l'art. 2 comma 1 del d.l. 122/93 (manifestazioni esteriori con simboli) e NON per il comma 2 (accesso con simboli), unico richiamato dalla norma in commento; e ciò a conferma del fatto che la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 L. n. 122/93 non rientra tra quelle che legittimano l’applicazione della misura di prevenzione atipica.
La sentenza, pertanto, chiarisce ulteriormente la disciplina del DASPO c.d. “fuori contesto” e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disciplina NON può essere applicata analogicamente e deve rispettare rigorosamente i principi di riserva di legge e tassatività, trattandosi di misure afflittive ed eccezionali.
Un risultato che tutela i diritti fondamentali e conferma l'importanza di una difesa tecnica specializzata in materia di misure di prevenzione.