02/04/2026
E’ legittima l'acquisizione in giudizio degli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti dalla persona offesa in un procedimento per atti persecutori (STALKING).
In assenza di elementi che mettano in dubbio l'attendibilità della persona offesa, e se non emergono elementi di manipolazione, gli screenshot dei messaggi possono essere legittimamente utilizzati come prova.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non è necessario un provvedimento di sequestro della corrispondenza quando la conversazione venga messa a disposizione da uno dei partecipanti.
Chi prende parte allo scambio, infatti, può legittimamente produrre in giudizio il contenuto della comunicazione, facendo venir meno la tutela della riservatezza nei confronti dell'altro interlocutore.
(Cass. sent n. 6024/2026)
Inoltre è bene ricordare che gli atti persecutori commessi con la messaggistica WhatsApp, configurano il reato di stalking aggravato.
Si applica infatti, in questo caso, l’art. 612 bis 2° comma C.p., che stabilisce un aumento di pena qualora il reato stesso sia commesso “con l'uso di mezzi informatici o telematici”.
(Cass. 28.01. 2019, n. 3989).
Diritto civile. Diritto penale.
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