10/01/2016
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Relativamente alle copie informatiche, è bene ricordare che:
===> SE DEVO DEPOSITARE TELEMATICAMENTE:
posso scegliere se applicare l'attestazione di conformità in base al secondo comma (IN CALCE, nella copia) o al terzo comma (SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO) dell'art. 16 undecies DL 179/2012, in relazione a quel che è per me più comodo;
===> SE DEVO NOTIFICARE TRAMITE P.E.C.:
devo necessariamente utilizzare la modalità di cui al terzo comma (SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO) dell'art. 16 undecies DL 179/2012, perché l'attestazione sarà contenuta nella RELATA che costituisce, per l'appunto, un documento informatico separato rispetto alla copia stessa.
Prossimo corso in diretta streaming GRATUITO il 15.01.2016: illustreremo le nuove specifiche tecniche, mettendone in pratica il portato precettivo con depositi REALI!
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