22/03/2021
Premetto che nulla mi interessa se Salvini viene condannato o assolto e che il mio commento è riferito esclusivamente al contenuto dell'articolo presumendo, ma non avendone la certezza, che i fatti siano come sono stati riportati.
La sentenza mi sembra molto grave.
Utilizzare pubblicamente degli epiteti sicuramente oltraggiosi nei confronti di chiunque non può essere "scriminato" per il solo fatto che "questo è il linguaggio utilizzato dalla Lega" è il contento (concetto) che conta e non il contenitore (parola). In altri termini ciò che può essere penalmente sanzionabile non è il modo in cui ti do del ladro ma il fatto che ti dia del ladro.
Detto questo ho la convinzione, non la certezza, che la sentenza (i cui motivi non so se sono stati depositati o meno) dica/dirà altro anche perchè l'articolo accenna all'istituto della "particolare tenuità del fatto "quindi alla previsione di cui all'art. 131 bis c.p. che di per sè presuppone la violazione della norma penale ma che ne esclude la punibilità considerando il fatto lieve ed occasionale (semplificando al massimo il concetto). Quindi, probabilmente, parliamo di altro.
Sarebbe comunque interessante conoscere la motivazione per poterla utilizzare a supporto della difesa di qualche persona comune che si trovi imputato di fatti simili...
Torino, la sentenza sottolinea la "particolare tenuità del fatto". Il capo leghista: "Ora il sistema Palamara va smontato, giustizia ital…