Studio Avv. Roberto Croce - Avvocato & Solicitor of EW - np

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Studio Avv. Roberto Croce - Avvocato & Solicitor of EW - np Diritto civile, diritto penale, diritto inglese ed internazionale privato

L’avvocato è come l’attore. Sempre pronto a cambiare abito e scena, a simulare un sorriso sopra il dolore, a interpretar...
19/01/2024

L’avvocato è come l’attore. Sempre pronto a cambiare abito e scena, a simulare un sorriso sopra il dolore, a interpretare il copione più drammatico.
(Roberto Croce)

Ebbene sì. Tra una poesia, un romanzo e un concerto, svolgo anche la professione forense.
“Come si concilia la tua professione con la tua anima poetica?” mi domandano, come se un avvocato non avesse un cuore.
-Perché? chiedo - cosa c’è di inconciliabile? È proprio la poesia che mi consente di comprendere meglio l’animo umano e di prendermi cura delle sue debolezze, partendo dai sogni.
“Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana. E la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita…” (Robin Williams, L’attimo fuggente)

🧑‍💼

Roberto Croce, Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Solicitor of England and Wales (n.p.).
Roma, Via Flaminia 322
Tel. 06.39734363
[email protected]

Slitta al 15/5/2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, ma dal 15/11/2021 l’imprenditore avrà ...
11/09/2021

Slitta al 15/5/2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, ma dal 15/11/2021 l’imprenditore avrà a disposizione il nuovo strumento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa tramite un “esperto” nominato dalla Camera di Commercio, con lo scopo di risanare l’impresa che, pur trovandosi in condizioni di difficoltà finanziarie ed economiche, potrebbe avere le potenzialità per restare sul mercato.

In arrivo novità per legge fallimentare e la decorrenza dell’entrata in vigore della Riforma sulla crisi d’impresa. Durante il Consiglio dei Ministri...

La mia relazione al convegno di Torino, nel luglio 2018, prima della L.14/2019 relativa al Codice della Crisi e dell’ins...
04/08/2021

La mia relazione al convegno di Torino, nel luglio 2018, prima della L.14/2019 relativa al Codice della Crisi e dell’insolvenza (di cui peraltro si profila uno slittamento per l'entrata in vigore alla primavera del 2022, secondo l'orientamento della commissione ministeriale istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. L'attuale data fissata per il debutto della nuova disciplina è fissata per il prossimo 1° settembre).

Rivista Diritto Penale della globalizzazione edita da Pacini Giuridica. LE MISURE PREMIALI EX ART.4 L.155/2017: PONTI PER IL FUTURO O SALVACONDOTTO PER IL PASSATO? Il diritto penale dell’impresa - e significativamente quella parte tradizionalmente definita come “statica”, come quella dei reati...

La Cassazione precisa da quando decorre l’obbligo di mantenimento del figlio minore in caso di cessazione della conviven...
14/05/2020

La Cassazione precisa da quando decorre l’obbligo di mantenimento del figlio minore in caso di cessazione della convivenza fuori del matrimonio, anche in caso di modifica dell’assegno in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale.

Avv. Anna Andreani. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020 chiarisce da quando comincia a decorrere l'obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non ...

Le linee guide del 24 aprile 2020 della Confprofessioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CO...
13/05/2020

Le linee guide del 24 aprile 2020 della Confprofessioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e il DPCM del 26 aprile.

Anche per gli avvocati regole chiare da rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori, dei clienti e dei fornitori degli studi legali

03/09/2019

IL c.d. "CODICE ROSSO" - Con la Legge 19.7.2019 n. 69 (meglio nota come “Codice rosso”) sono state introdotte misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La riforma ha introdotto nel codice penale quattro nuovi reati, e precisamente:
1) l’art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000;
2) l’art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni perma¬nenti al viso), punito con la reclusione da otto a quattordici anni;
3) l’art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio) punito con la reclu¬sione da uno a cinque anni;
4) l’art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per il caso di violazione della misura cautelare di protezione disposta in sede penale.
Il c.d. Codice Rosso, inoltre, ha indicato una serie di delitti per i quali è stata aumentata la pena (sia edittale sia nelle aggravanti) e ai quali è stata collegata l’applicazione di nuove norme tese alla velocizzazione delle indagini e degli interventi di protezione della vittima. Si tratta in particolare dei delitti previsti:
- dal nuovo testo dell’art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- dal nuovo testo dell’art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale);
- dal nuovo testo dell’art. 609 ter c.p. (Circostanze aggravanti della violenza sessuale);
- dal nuovo testo dell’art. 609-quarter c.p. (Atti sessuali con minorenne)
- dal nuovo testo dell’art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne)
- dal nuovo testo dell’art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo).
Per tutti questi è previsto l’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente anche in forma orale la notizia di reato al Pubblico Ministero, al quale la legge impone ora il termine di tre giorni per assumere informazioni dalla persona offesa. La Polizia Giudiziaria, d’altro canto, deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero, velocizzando gli interventi di protezione della vittima. Altre specifiche disposizioni hanno poi inciso sul regime di sospensione condizionale della pena, sulla formazione degli operatori di polizia addetti allo specifico settore della violenza domestica, sull’aumento della dotazione finanziaria a favore degli orfani per crimini domestici, sulla comunicazione dei provvedimenti penali al giudice civile competente nei procedimenti di separazione, divorzio, figli minori o esercizio della potestà genitoriale, oltre che sul trattamento penitenziario per i condannati per tali reati.

01/07/2019

Nota informativa ai sensi dell’art.35 del Codice Deontologico Forense.
Lo Studio Legale Croce è referente della CCC Camara Comercio Caribe (nell’ambito della ASCIC - Associazione Italo Caraibica) per le attività di internazionalizzazione di attività imprenditoriali e commerciali nell’area di Paesi caraibici quali Colombia, Perù, Panama, Messico, Cuba ed altri.
La crescita delle imprese non può ignorare l’espansione nei mercati esteri, la cui idoneità necessita di approfondita analisi di numerosi fattori determinanti. Di fondamentale importanza appare la preliminare consulenza legale/commerciale tesa allo studio di fattibilità economico finanziaria che investa il cuore del business plan e guidi l’imprenditore verso attività di investimento consapevoli e dotate di sufficiente prevedibilità negli esiti auspicati.

Lo Studio Legale, anche per il tramite della Camara Comercio Caribe e/o dei suoi Partners operativi si occupa delle seguenti attività di assistenza / consulenza:

• Autovalutazione del merito aziendale e delle possibilità produttive dell’Azienda, nel breve e medio periodo, per determinare le risorse da destinare ai mercati esteri;
• Predisposizione di un business-plan, indispensabile strumento di programmazione dello sviluppo internazionale;
• Studio paese e/o ricerca paese/i;
• Ricerca di eventuali partner commerciali;
• Assistenza linguistica e/o logistica;
• Assistenza finalizzata alla presenza attiva in Fiere di settore;
• Assistenza agli “Accordi di Cooperazione” (stipula di contratti societari, costituzione di joint-venture, stipula di accordi commerciali e/o accordi di distribuzione, accordi di carattere finanziario, stipula di contratti di fornitura e/o sub-fornitura, etc.);
• Assistenza all’ottenimento, se necessari, di finanziamenti agevolati;
• Assistenza finanziaria e/o commerciale nei Paesi Esteri, post realizzazione del programma.

Sono aperte le iscrizioni al corso di Legal English organizzato dalla Bibliografica Giuridica Ciampi, che terrò in quali...
11/02/2019

Sono aperte le iscrizioni al corso di Legal English organizzato dalla Bibliografica Giuridica Ciampi, che terrò in qualità di docente insieme con Davide Raponi, insegnante madrelingua, ogni martedì dal 5 marzo 2019.

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04/02/2019

Coppie internazionali e regime patrimoniale.

Il 29 Gennaio 2019 sono entrati in vigore due Regolamenti europei approvati nel 2016: il Regola¬mento n.1103 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento n.1104 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Con questi due Regolamenti i coniugi ed i partner di unioni registrate potranno d’ora in poi scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi Stati. Le nuove norme saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, così come ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019.
Il Regolamento n.1103 prevede che i coniugi possano designare o cambiare di comune accordo (con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi) la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge (anche di uno Stato extraeuropeo) sia la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo stesso. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sarà la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo aver con¬tratto matrimonio o, in mancanza, della cittadinanza comune dei coniugi al momento in cui hanno contratto matrimonio.
Per quanto concerne, invece, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni adottate nel settore del regime patrimoniale coniugale non vi sono sostanziali divergenze con quanto stabilito nei regolamenti europei ormai in quasi tutti i settori. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono infatti riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, fatto salvo il diritto di ogni parte interessata di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della decisione in via principale o in via incidentale.
Il Regolamento n.1103 trova ovviamente applicazione anche per le unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n.76, in base alla equiparazione ivi prevista nel comma 20 dell’art.1.
Il Regolamento n.1104 si occupa invece degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cioè pratica¬mente di tutto quanto attiene alla gestione quotidiana dei beni dei partner e alla liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
La scelta di prevederne l’applicazione per le sole unioni registrate ne esclude l’applicazione anche per le convivenze di fatto disciplinate in Italia dalla legge 20 maggio 2016 n.76, che non prevede alcuna previa registrazione obbligatoria ai fini dell’applicabilità della disciplina legislativa alle coppie di fatto.

Indirizzo

Flaminia N. 322
Rome
00196

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:30
Martedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Giovedì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

Telefono

+390639734363

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