28/09/2022
Con sentenza del 25 maggio 2022 il giudice del lavoro di Napoli ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente che ha cercato di eludere i controlli datoriali sul possesso del Green Pass, cercando di accedere al luogo di lavoro esibendo la certificazione di un’altra persona.
Secondo il giudice del lavoro, la condotta posta in essere integrava la giusta causa di licenziamento, costituendo un’evidente e grave violazione dei doveri contrattuali di cui agli
artt. 22104 e 2105 cod. civ, violazione per la quale è venuto meno il rapporto fiduciario tra il
datore di lavoro e il lavoratore.
Nella fattispecie, il comportamento attuato dal lavoratore avrebbe esposto i colleghi ad un eventuale contagio e la società datrice a una responsabilità civile e penale non indifferente nel
caso in cui vi fosse stato un controllo. La presenza di un comportamento di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e dell'affidamento datoriale sulla correttezza comportamentale del proprio dipendente, rende legittima la sanzione espulsiva irrogata, ai sensi del comma 4 dell' art. 18 della Legge 300/70, ovvero all'assenza di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta.
Per ciò che concerne i fatti nello specifico, il lavoratore si era difeso sostenendo di avere
contezza che in assenza di vaccinazione i tamponi avevano validità di 48 ore (ha ammesso che il tampone da lui effettuato era scaduto) e di avere esibito per errore il QR code relativo
al green pass del cognato di cui possedeva l'immagine nel cellulare e di essersi confuso nel
mostrare al vigilante il green pass errato.
Il giudice partenopeo si è pertanto appellato al Decreto-legge del 21 settembre 2021, n.
127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening sottolineando la previsione inserita dall'art. 3 di tale normativa, in base alla quale dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del Covid 19, a chiunque svolgesse una attività lavorativa nel settore privato era fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
La circostanza secondo cui il ricorrente non ha mostrato al vigilante il QR code del suo
tampone ed ha invece mostrato al sorvegliante il green pass di terze persone supporta la
convinzione della sua consapevolezza che solo con un green pass valido sarebbe potuto entrare in azienda, rendendo così intenzionale la sua condotta. Tesi dimostrata dal fatto che nel momento in cui il vigilante ha contestato il green pass appartenente a un terzo, il ricorrente si sarebbe allontanato senza fornire alcuna spiegazione, colta in flagranza la sua volontà fraudolenta.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dunque, ha dichiarato il fatto sussistente nella sua componente oggettiva e soggettiva, ritenendo valida la giusta causa di licenziamento, in
conseguenza della censurata condotta del dipendente in riferimento alla normativa di merito ed alle ricorrenze circostanziali che caratterizzano la vicenda de qua.