Studio Legale Pietrangeli Bernabei

Studio Legale Pietrangeli Bernabei Diritto Civile, Lavoro, Commerciale, Tributario, Privacy, Penale L'Avv. Un team senza eguali che garantisce la migliore assistenza legale possibile.

Lo Studio Legale Pietrangeli Bernabei è uno studio di famiglia composto dagli Avv.ti Mauro e Andrea Pietrangeli Bernabei e si occupa, con la massima esperienza e professionalità, di qualunque tipologia di contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, sia in ambito civile che penale. Mauro Pietrangeli Bernabei è un Avvocato Cassazionista con competenze in tutti i campi del diritto civile e con un'esper

ienza ultratrentennale, mentre l'Avv. Andrea Pietrangeli Bernabei è un neo avvocato con circa tre anni di esperienza ed ha competenze in tutto il settore del diritto penale, ambito in cui ha svolto anche un Tirocinio presso la Corte di Appello Penale di Roma ai fini dell'ottenimento del titolo per l'accesso al concorso in magistratura; lo stesso ha frequentato e frequenta, altresì, dall'anno 2017, plurimi corsi privati altamente tecnici e specializzati, per la preparazione al concorso suddetto.

30/07/2026

PUBBLICO IMPIEGO

Tar Campania – Sezione IX – Sentenza 26 settembre 2025 n. 6382

Una ricercatrice già in servizio presso un ente pubblico, partecipava a un concorso per il profilo di dirigente. Collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva, domandava l’assunzione per scorrimento, rilevando l’esistenza di posti vacanti nell’organico dell’ente.
Ma dopo l’assunzione dei primi nove vincitori, l’amministrazione ometteva di fornire riscontro alla sua istanza. La candidata adiva il giudice amministrativo con ricorso ex articolo 117 del Cpa, lamentando l’illegittimità del “silenzio” serbato dall’ente.
Il Tar, ha ritenuto che la pretesa fatta valere riguardasse un diritto soggettivo all’assunzione, che in quanto tale spetta al giudice ordinario. Di qui la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda solo se riassunta tempestivamente davanti al giudice ordinario.
Il giudice amministrativo partenopeo prende posizione con decisione, il taglio è netto: quando il concorso è finito e la graduatoria è approvata, la partita si sposta dal campo pubblicistico a quello del diritto del lavoro.

29/07/2026

DOCUMENTAZIONE MEDICA LAVORATORE

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 7 ottobre 2025 n. 26956

Whatsapp inadeguato per comunicare la malattia all’azienda

Tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione “patologia grave che richiede terapia salvavita”, pertanto nessun valore di carattere medico-legale poteva essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il responsabile di filiale con cui si comunicava l’andamento e la natura della malattia.
Premesso che il lavoratore ha errato nella comunicazione al datore del proprio stato di salute tramite whatsapp, i Supremi giudici hanno fatto un excursus sulla nozione di “malattia particolarmente grave”.
Precisano, infatti, i Supremi giudici che nel caso di specie, la Corte territoriale è pervenuta a una corretta interpretazione del concetto generale di “malattie particolarmente gravi” (che ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto).
Invero, valutando il tenore testuale della singola clausola e di altre disposizioni contenute nello stesso contratto collettivo nonché comparando le previsioni di altri contratti collettivi nazionali che contengono riferimenti a “malattie gravi” del lavoratore e al relativo computo ai fini delle assenze, deve ritenersi che le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze siano le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz’altro inclusa la terapia di emodialisi).

27/07/2026

ANIMALI DI AFFEZIONE
Responsabilità genitoriale – Provvedimenti riguardo ai figli – Animali domestici – Controversia insorta in merito all’animale di affezione tra ex conviventi in assenza di figli – Regolamentazione non consensuale della crisi della coppia – Ricorso all’applicazione analogica della disciplina dettata in materia di affido condiviso dei minori – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articoli 155, 337-ter e 812; Cpc, articoli 514 e 700)

Non può pervenirsi, “de jure condito”, ad attribuire all’animale di affezione una vera e propria soggettività giuridica, che possa legittimare, in caso di regolamentazione non consensuale della crisi della coppia, una equiparazione alla prole minore ai fini della sua collocazione e cura.
In particolare, in caso di controversia insorta tra ex conviventi o partner in assenza di figli, è da escludere che, in difetto di accordi spontanei, il giudice – della cautela prima e della famiglia nel successivo giudizio di merito – possa intervenire a regolamentare l’affido condiviso dell’animale applicando in via analogica la disciplina dettata in materia di affido condiviso dei minori (Nel caso di specie, rilevato il difetto del diritto all’affido condiviso dell’animale domestico che parte ricorrente aveva inteso tutelare in via ordinaria sulla base della disciplina dettata in materia, atteso che la situazione giuridica fatta valere non atteneva alla lesione del possesso di un bene, bensì, secondo la stessa prospettazione attorea, al diritto dell’animale domestico a mantenere la relazione affettiva con la persona fisica e a non subirne l’abbandono, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc).

Tribunale di Torino, Sezione III civile, ordinanza 7 luglio 2025 n. 6367

23/07/2026

RECUPERO DA PARTE DELL'EREDE DEI BENI IN POSSESSO DI UN TERZO
Eredità – Recupero da parte dell’erede dei beni in possesso di un terzo – Petizione ereditaria ex articolo 533 del codice civile – Legittimazione. (Cc, articoli 345, 553, 556, 474 e 1102)

Il recupero, da parte dell’erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria ex articolo 533 del codice civile, la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull’allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete.
La legittimazione della predetta azione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25434

22/07/2026

CESSIONE CREDITO - NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO
Cessione di credito – Notifica al debitore ceduto – Atto a forma libera – Ammissibile anche con la citazione in giudizio – Sussiste. (Cc, articoli 1189 e 1264)

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’articolo 1264 del Cc, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio dall’altro, che non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio dal cessionario.
La notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25496

20/07/2026

RENDICONTO CONDOMINIALE
Spese condominiali – Rendiconto – Registro di contabilità – Riepilogo – Mancata informazione di condomini – Annullabilità della delibera di approvazione – Sussiste. (Cc, articoli 1129, 1130, 1130-bis e 1135)

Il rendiconto condominiale, a norma dell’articolo 1130 bis del codice civile, deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario e alle relative manifestazioni finanziarie; nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione saranno riportati i dati inerenti alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discendere – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 16 settembre 2025 n. 25446

15/07/2026

DELITTO DI UCCISIONE DI ANIMALI
Delitto di uccisione di animali – Ratio puniendi – Individuazione – Uccisione senza necessità – Nozione – Indicazione. (Cp, articoli 54 e 544-bis)

Nel delitto di uccisione per crudeltà o senza necessità di animali di cui all’articolo 544-bis, la cui ratio puniendi va individuata nell’esigenza di tutelare l’esistenza in vita di qualsiasi animale domestico, selvatico o addomesticato, ponendolo al riparo da atti di crudeltà o non necessari, nella nozione di “necessità” rientra lo stato di necessità previsto dall’articolo 54 Cp nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

Tribunale di Lecce, sezione I penale, sentenza 23 gennaio 2025 n. 196

09/07/2026

RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO
Danno non patrimoniale – Risarcimento per lesione di diritti inviolabili della persona – Configurabilità – Presupposti. (Costituzione articolo 2; Cc, articoli 2059 e 2697)

Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è ammissibile, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a) l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale; (b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva (Nel caso di specie, in cui l’attrice aveva lamentato di non avere potuto godere per lungo tempo del proprio cortile interno a causa della presenza di liquidi maleodoranti che, colando dalla colonna fino al pavimento, inumidivano la parete perimetrale dell’edificio prospiciente di proprietà del convenuto, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, il danno non patrimoniale, così come descritto, non fosse suscettibile di ristoro, in quanto inquadrabile proprio in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro stato di insoddisfazione ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria).

Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 27 maggio 2025 n. 2311

06/07/2026

DANNO DA SINISTRO STRADALE SUBITO DAL PASSEGGERO
Danno – Da sinistro stradale – Subito dal passeggero – Esperibilità dell’azione ex articolo 141 del codice delle assicurazioni – Anche in presenza di autoveicolo immatricolato all’estero – Ammissibilità. (Codice delle assicurazioni, articoli 126, 141 e 148)

L’azione ex articolo 141 del codice delle assicurazioni, salvo il limite del caso fortuito, prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamento sulla responsabilità del sinistro.
All’applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all’estero, atteso che l’articolo 141 del Dlgs 209/05, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 11 settembre 2025 n. 25033

15/06/2026

L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE AGLI IMMOBILI IN COSTRUZIONE
Corte di cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza 22 settembre 2025 n. 25761

L’agevolazione spetta anche con riferimento agli immobili in costruzione, determinando altresì il termine massimo di realizzazione, e individuandolo nel termine di decadenza triennale del potere di accertamento dell’ufficio erariale in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto: le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso, tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto.
Ove il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cassazione n. 5180/2022).

Indirizzo

Via Severo Carmignano 9
Rome
00151

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