30/07/2026
PUBBLICO IMPIEGO
Tar Campania – Sezione IX – Sentenza 26 settembre 2025 n. 6382
Una ricercatrice già in servizio presso un ente pubblico, partecipava a un concorso per il profilo di dirigente. Collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva, domandava l’assunzione per scorrimento, rilevando l’esistenza di posti vacanti nell’organico dell’ente.
Ma dopo l’assunzione dei primi nove vincitori, l’amministrazione ometteva di fornire riscontro alla sua istanza. La candidata adiva il giudice amministrativo con ricorso ex articolo 117 del Cpa, lamentando l’illegittimità del “silenzio” serbato dall’ente.
Il Tar, ha ritenuto che la pretesa fatta valere riguardasse un diritto soggettivo all’assunzione, che in quanto tale spetta al giudice ordinario. Di qui la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda solo se riassunta tempestivamente davanti al giudice ordinario.
Il giudice amministrativo partenopeo prende posizione con decisione, il taglio è netto: quando il concorso è finito e la graduatoria è approvata, la partita si sposta dal campo pubblicistico a quello del diritto del lavoro.