01/10/2014
Comodato della casa familiare, prevale l’interesse della prole.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 maggio – 29 settembre 2014, n. 20448
Presidente Rovelli – Relatore D’Ascola.
Avv. Stefania Cassina
La Suprema Corte a Sezioni Unite torna sull’annosa questione del comodato della casa familiare. Si tratta dell’ipotesi in cui il comodante concede al figlio, o a persona che egli intende beneficiare, un'abitazione da destinare a casa familiare, senza porre in alcun modo limiti temporali.
In questi casi, chiarisce la Suprema Corte “al di là delle nozioni giuridiche possedute dal comodante, di cui tuttavia vanno indagate le intenzioni obbiettivamente risultanti, rilevano la innegabile stabilità della destinazione abitativa, la finalità solidaristica che fa ve**re in risalto i bisogni della prole del comodatario, in definitiva la stessa causa del negozio, che è quella di attribuire il godimento di un bene, cioè di realizzare l'interesse del comodatario”.
Tale “forma” di comodato, che si contrappone a quello precario, è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c. 2 c.c.).
Chiarisce, infatti, la Suprema Corte: “È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario”.