04/07/2012
RIFORMA DEL LAVORO... ALCUNI PASSI...
VI RICORDO CHE LA riforma del lavoro, L. nr. 92/2012, entrerà in vigore il prossimo 18 luglio 2012.
Tuttavia, non tutte le norme presenti nella riforma, entreranno in vigore lo stesso giorno.
AD ESEMPIO PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, LE NUOVE NORME, SI APPLICHERANNO A TUTTI I CONTRATTI IN SCADENZA IL 1 GENNAIO 2013.
Profili processuali del Disegno di Legge sulla Riforma del Mercato del Lavoro, con particolare riferimento alla materia dei licenziamenti ed alla riforma dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori
Il progetto di Riforma del Mercato del Lavoro, nella sua attuale formulazione, così come approvata dal Senato in data 31 maggio 2012 e conseguentemente trasmessa alla Camera dei Deputati, ove è stata rubricata agli Atti con la sigla AC n. 5256, consta di quattro complessi articoli e reca l’introduzione di alcune significative novità sul piano processuale.
A) Innanzitutto, una rilevante modifica attiene alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato.
La novellazione prevede termini più brevi per l’impugnativa della nullità del termine apposto al contratto di lavoro e per la proposizione dell’azione giudiziaria diretta a dichiararla.
Risultano così modificate le previsioni introdotte dalla recente L. 183/2010 (il c.d. “Collegato Lavoro”) all’articolo 32.
Nello specifico, all’art. 1, comma 11 del DdL è prevista una dilatazione del termine per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine, che si amplia da 60 a 120 giorni, mentre è ridotto da 270 a 180 giorni il termine per procedere al deposito del ricorso giudiziale in Cancelleria, o alla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (il tutto con riferimento ai contratti a termine, la cui cessazione verrà a maturatasi dal 01.01.2013 - cfr. comma 12).
Il successivo comma 13 dell’art. 1 introduce una norma di interpretazione autentica del comma 5 dell’art. 32 della Legge n. 183/ 2010.
Ciò implica che, qualora tale testo fosse recepito senza emendamenti anche dalla Camera e divenisse definitivo mantenendo la sua funzione di interpretazione autentica, assumerà immediata efficacia anche nei giudizi in corso.
La norma, al riguardo, dispone che l’indennità prevista dal comma 5° dell’art. 32 Collegato Lavoro (in “misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto …”) quale conseguenza della accertata nullità del termine, è idonea a ristorare per intero ogni pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine stesso e la pronuncia del provvedimento giudiziale ripristinatorio del rapporto di lavoro.
Viene, pertanto, sussunta in disposizione di legge l’interpretazione conforme alle pronunzie della Corte Costituzionale e della Cassazione già rese in materia.
B) I commi da 37 a 69 dell’art. 1 trattano il tema dei licenziamenti e delle materie ad essi collegate.
b1) Il comma 38 prevede la modifica dei termini di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 604/ 1966, nel senso che il termine di 270 giorni per depositare il ricorso è ridotto a 180 giorni.
Di conseguenza, alla luce del combinato disposto del nuovo testo dell’art. 6 Legge n. 604/ 1966 e dell’art. 32, comma 2 del Collegato Lavoro, nel caso di licenziamento individuale (e negli altri casi di cui alle lettere a, b e c dell’art. 32, con esclusione dei contratti a termine, diversamente regolati come sopra) il doppio termine per impugnare stragiudizialmente il recesso e per iniziare il giudizio sarà di 60 gg. + 180 gg., in luogo del previgente regime di 60 gg +270 gg..
Pertanto, tenuto conto del fatto che il comma 46 estende ai licenziamenti collettivi le disposizioni di cui all’articolo 6 Legge n. 604/ 1966 (secondo il testo novellato che prevede il doppio termine di 60 + 180 gg.), verrebbero a configurarsi due diversi sistemi procedurali:
- 60 + 180 gg., che rappresenterebbe il sistema ordinario per i licenziamenti individuali e collettivi, nonché per gli altri casi di cui all’art. 32, comma 2 del Collegato Lavoro;
- 120 + 180 gg., che costituirebbe il regime impugnatorio (dal 01.01.2013) per i soli contratti a termine.
b2) Al comma 40 il testo del Senato introduce nuove regole per il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, che dovrà essere preceduto, obbligatoriamente, da una fase stragiudiziale finalizzata ad una possibile composizione bonaria della vertenza, secondo una dettagliata procedura che sostituisce l’art. 7 della legge n. 604/1966.
In sintesi, qualora il datore di lavoro intendesse licenziare un dipendente per ragioni economiche, dovrà comunicare tale determinazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e al dipendente, palesando i motivi sottesi alla decisione assunta.
La Direzione Territoriale del Lavoro è tenuta convocare il datore di lavoro ed il lavoratore entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, al fine di esperire una rapida ed informale procedura di conciliazione.
Le parti potranno farsi assistere sia dalle Organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte, o alle quali conferiscano uno specifico mandato, sia da un componente delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
In alternativa alla rappresentanza sindacale, le parti potranno scegliere di essere assistite da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.
Tale procedura conciliativa si conclude nel termine di 20 giorni dalla convocazione e, nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunto un accordo, il datore di lavoro avrà facoltà di intimare il licenziamento al lavoratore.
Va segnalato, al riguardo, che il comportamento tenuto dalle parti in sede di esperimento del tentativo di conciliazione, quale desumibile dal verbale redatto dalla Commissione di Conciliazione, nonché dalla proposta conciliativa da quest’ultima formulata, potrà assumere rilievo processuale (coerentemente con il disposto dell’art. 116 cpc) nel caso in cui il lavoratore promuovesse il giudizio, perché, tale condotta, sarà valutata dal Giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui al nuovo art. 18, comma 8, dello Statuto dei Lavoratori e per la liquidazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Il comma 41 fa coincidere l’efficacia del licenziamento con il giorno in cui è stato promosso il procedimento disciplinare, ovvero quello stragiudiziale di cui all’art. 7 della l. n. 604/ 1966 (nuovo testo), per impedire effetti sospensivi, quali le malattie.
b3)Il comma 42 affronta il tema della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e dispone l’introduzione di sostanziali modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Dal punto di vista strettamente processuale si richiama l’attenzione sul fatto che il “nuovo” art. 18 individua tre tipologie di licenziamenti (per semplicità: discriminatorio, disciplinare ed economico) e propone una disciplina articolata dell’illegittimità di ciascuna di esse, lasciando ampi poteri al Giudice di modularne, caso per caso, le conseguenze (risarcimento/ reintegrazione).
Pertanto, nella redazione dei ricorsi e delle difese, nonché nella concreta gestione del processo, occorrerà tener conto di tale complessità, anche al fine di mettere in condizione il Giudice di esercitare il suo potere discrezionale con avveduto equilibrio.
In proposito, il D.D.L. (comma 43) interviene, altresì, disponendo che costituisce motivo di impugnazione “per violazione di norme di diritto” l’inosservanza dei limiti imposti al controllo di legittimità dell’atto presupposto da parte del Giudice, secondo l’art. 30, comma 1 del Collegato Lavoro.
Tale norma che – a sua volta – prevede il principio secondo il quale, nei casi ivi richiamati, (ad esempio: clausole generali, anche relative a costituzione di rapporto di lavoro,esercizio di poteri datoriali, trasferimenti di sede o di azienda) il controllo giudiziale è limitato, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente, coerentemente con il disposto dell’art. 41 Costituzione.
b4) Per ciò che attiene al regime della mobilità (commi 44- 46), il testo del Senato, come si è cennato, estende anche ai licenziamenti collettivi la medesima disciplina novellata, relativa ai termini di impugnazione dei licenziamenti individuali (60 + 180 gg) ed affronta, altresì, la materia dei possibili vizi del recesso e della preventiva procedura sindacale, diversamente articolandone le conseguenze.
b5) La riforma, infine, apporta modifiche anche alla fase conseguente al mancato accordo tra le parti, mediante l’introduzione di un nuovo rito (commi da 47 a 69), espressamente dedicato all’impugnazione dei licenziamenti, sebbene destinato a trovare applicazione anche nei casi in cui sia necessario risolvere pregiudizialmente questioni attinenti alla qualificazione del rapporto di lavoro (comma 47).
Si tratta di un rito, negli intenti del legislatore, particolarmente rapido che, prevedendo l’eliminazione delle formalità non essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio, ha lo scopo di accordare una tutela più prossima, efficace e certa alle situazioni controverse.
E' stata introdotta, in sintesi, una prima fase sommaria, non cautelare, come quella prevista dall'art. 28 Stat. Lav. per la repressione della condotta antisindacale.
Fermo restando l’onere per il lavoratore di impugnare il licenziamento in sede stragiudiziale entro 60 gg e, successivamente, di depositare il ricorso entro 180 gg., il nuovo rito si articola in due fasi: la prima, necessaria, di natura urgente, destinata a definirsi con un’ordinanza di rigetto o di accoglimento del ricorso; una seconda, meramente eventuale, attivata solo nel caso in cui sia proposta opposizione contro la predetta ordinanza che definisce la fase sommaria.
Il comma 48 stabilisce che, a seguito del deposito del ricorso, redatto conformemente ai requisiti dell’art. 125 c.p.c., il Giudice adito è tenuto a fissare l’udienza di comparizione non oltre quaranta giorni dal deposito stesso, assegnando i termini, sia per la notifica (non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza) sia per la costituzione del convenuto (non inferiore a 5 giorni prima della stessa udienza).
Le parti, inoltre, in caso di deposito di documenti, sono tenute all’adempimento presso la cancelleria ed in duplice copia.
A tale udienza, una volta sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il Giudice procede, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda (comma 49).
Qualora una delle parti proponesse opposizione contro la predetta ordinanza, viene a configurarsi una seconda fase processuale, regolata dal comma 51 e caratterizzata da un’istruttoria più complessa della prima.
In breve, l’opposizione va proposta non oltre 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza di accoglimento o di rigetto, ovvero dalla sua comunicazione (se anteriore); il Giudice, all’udienza, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, richiesti dalle parti, nonché disposti d’ufficio (ex art. 421 c.p.c.), per poi provvedere con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda (comma 57).
In entrambe le fasi il Giudice può procedere senza formalità particolari all’acquisizione dei mezzi di prova necessari per fondare la sua decisione, sia ascoltando le parti in causa, sia disponendo la convocazione di testimoni, ovvero ordinando l’esibizione di ulteriore documentazione rispetto a quella già allegata in atti.
Il Giudice, qualora ritenesse di avere raggiunto un pieno convincimento, potrà decidere di rendere immediatamente la decisione, senza disporre la fase istruttoria del giudizio.
Diversamente darà ingresso all’attività ritenuta funzionale alla decisione.
Contro la sentenza che definisce il primo grado di tale nuovo rito, può essere proposto, in termini molto ristretti e con procedura ispirata alla massima rapidità, reclamo in Corte d’Appello (commi 58- 61) e, quindi, all’esito, ove ne ricorressero i presupposti, ricorso per Cassazione (commi 62- 64).