29/11/2017
DECRETO INGIUNTIVO: VA REVOCATO SE LA BANCA NON PRODUCE GLI ESTRATTI CONTO
di Andrea Baudino – Nel giudizio di opposizione promosso dal privato (persona fisica o azienda ) contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, quest'ultima è tenuta a fornire una prova del credito derivante da un rapporto di conto corrente secondo le regole ordinarie, in quanto l'efficacia probatoria dell'estratto conto sintetico previsto dall'articolo 50 del Testo Unico Bancario (ovverosia la dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata da una certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione circa la verità e la liquidità del credito) se viene contestato, non costituisce di per sè una prova di tale credito, ma può essere liberamente apprezzato come un semplice indizio.
E‘ quanto stabilito da una recente sentenza del Tribunale di Roma che, in applicazione di principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, ha affermato che, in tale ipotesi, è necessario acquisire la prova della completa movimentazione del rapporto di conto corrente per accertare il saldo dedotto in giudizio dalla banca.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1842 del 26.1.2011), infatti, stabilisce che l'onere probatorio del credito derivante dal saldo di conto corrente gravante sulla banca non può essere limitato dalle disposizoni di legge relative alla tenuta fino ad un massimo di dieci anni della documentaziione contabile da parte delle Banche. Successive pronunce hanno ribadito la necessità che la banca produca gli estratti del conto corrente dalla data di apertura dello stesso con riferimento particolare a casi nei quali, come nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Roma, si renda necessario ricalcolare il saldo a seguito della contestazione da parte di privati e aziende di clausole del contratto di conto corrente (Cassazione n. 21597/2013; Cassazione n.21466/2013).
Tanto premesso in linea generale e di diritto, nel caso di specie deciso dal Tribunale di Roma, si deve dare atto che una azienda aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo che aveva intimato alla medesima azienda, quale debitore principale, e ad una serie di altri soggetti, tutti in qualità di garanti, il pagamento di una notevole quantità di denaro (quasi 200.000,00 euro) pari alla somma dei saldi, ad una certa data, di quattro conti correnti tenuti dalla medesima azienda presso un primario istituto di credito.
La Banca ha prodotto in giudizio tutti i contratti di conto corrente nonchè i relativi estratti contabili analitici che tuttavia erano incompleti perchè iniziavano con saldi contabili già a debito del cliente, sulla base di addebiti non provati. Il Giudce ha ritenuto quindi necessario nominare un proprio consulente tecnico-contabile (CTU) incaricandolo di riportare a zero il saldo iniziale degli estratti contabili prodotti in giudizio dalla banca per i conti correnti in contestazione. Infine si è dovuta escludere ogni forma di capitalizzazione (trimestrale ed annuale) degli interessi a debito del cliente, in quanto applicati in esecuzione di clausole contrattuali nulle per violazione dell'articolo 1283 del codice civile considerando che con la sentenza n. 24418/2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale, nel contratto di conto corrente bancario, per non incorrere nel divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 del codice civile, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Sulla base die suddetti criteri dalla perizia tecnico-contabile è risultato che il saldo dei conti correnti in contestazione ammontava, alla data del giroconto a sofferenza, ad un credito del cliente per ciascuno dei medesimi conti corrente.
Il Tribunale di Roma ha annullato pertanto il decreto ingiuntivo ritenendo inesistente il credito della Banca nei confronti del cliente ed ha accertato invece un credito di quest'ultimo nei confronti della banca per una somma che infatti è stata condannata a pagare maggiorata degli interessi maturati dalla data del giroconto a sofferenza.
Pertanto, nel l giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto rispetto al quale ha avanzato la propria pretesa creditoria. In caso contrario, come si evince non solo dalla citata sentenza del Tribunale di Roma ma dalla stragrande maggioranza delle pronunce dei Tribunali italiani, la Banca rischia di veder revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del cliente. non essendo sufficiente il semplice riferimento all'invio degli estratti conto al cliente e al fatto che questi li abbia ricevuti e non li abbia contestati. Infatti, l'indisponibilità di tali documenti impedisce al giudice di verificare sia le operazioni effettivamente contestate, sia le modalità con le quali sia stata determinata la posizione debitoria del correntista.