Avvocato Andrea Baudino & Partners Studio Legale e Tributario

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Avvocato Andrea Baudino & Partners Studio Legale e Tributario DM 10 ed invio telematico; preparazione Mod.

Lo Studio Legale e Tributario ha due sedi in Roma: una in zona Centro (via Tibullo 10 tel 06 68 89 22 84; fax 06 83 95 64 07) l'altra nel quartiere Eur Centro ( sita in Viale Shakespeare 57 tel 06 59 60 42 55, fax 06 59 21 322);

Fondato nel 2005 dall'Avv. Andrea Baudino, a seguito dell’esperienza maturata in alcuni dei più prestigiosi studi legali di Roma, lo Studio Legale & Tributario Bau

dino si occupa di consulenza legale e di assistenza giudiziaria su tutta Italia (tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giudice di Pace) attraverso la collaborazione di numerosi qualificati professionisti esperti nei settori:

DIRITTO CIVILE.e: separazioni,divorzi, alimenti, affidamento figli; lavoro e previdenza; condominio e proprietà; eredità e donazioni; contratti, infortunistica stradale, recupero crediti; responsabilità sanitaria; cartelle equitalia; recupero crediti; responsabilità banche;

DIRITTO AMMINISTRATIVO : pubblico impiego, diritto militare, sanzioni disciplinari, esclusioni da concorso, diritto scolastico

DIRITTO PENALE : difesa imputato; difesa persona offesa, costituzione di parte civile;

FISCO E CONTABILITA': compilazione ed invio di tutte le dichiarazioni previste; liquidazione imposte; studi di settore; redditometro; ogni adempimento connesso); assistenza nelle liquidazione mensili (o trimestrale) dell’IVA; liquidazione IVA annuale; altre imposte indirette; assistenza ed esecuzione degli adempimenti in materia di imposta di bollo, imposta di registro, tassa di concessione governativa, ICI ed altre imposte e tasse varie; tenuta della contabilità; compilazione, previa comunicazione di presenze mensili, di cedolini paga meccanizzati; compilazione mensile Mod. F24; denuncie annuali INAIL; modelli CUD; Modello 770 personale dipendente e collaboratori ed invio telematico; statino mensile per la contabilità; tabulato accantonamento TFR fine anno; prospetto TFR dei dipendenti licenziati).

26/04/2018

L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER ARRUOLAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLA POLIZIA DI STATO, NEI VIGILI DEL FUOCO ETC. E LA VERIFICAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR.
di Andrea Baudino - In capo all'aspirante vigile del fuoco, poliziotto, carabiniere etc., il relativo bando di concorso richiede necessariamente il possesso di particolari requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti da specifci decreti ministeriali, la cui mancanza.
Le valutazioni tecniche compiute dalla P.A. sono sindacabili dal giudice amministrativo per eccesso di potere, illogicità e travisamento dei fattio. Il sindacato predetto, in quanto investe il fondamento di dati tecnici posti dalla P.A. A base del provvedimento di esclusione legittimamente si avvale della verifica demandata ad appositi organi tecnici ai sensi dell'articolo 66 del Codice del Processo Amministrativo (cd verificazione).
Alla luce di quanto precede si può sostenere che se nel caso concreto sussistono i presupposti richiesti dalla legge ( i fatti affermati ed i documenti medici prodotti dal candidato nel ricorso contro il provvedimento di esclusione sono in contraddizione con quest'ultimo), il giiudice amministrativo può ordinare alla P.A. di fare una nuova verificazione e quindi dare una chance al candidato escluso con la speranza che dal suo espletamento emerga un giudizio favorevole per quest'ultimo. E' opportuno precisare che nell'ipotesi in cui sia disposta dal giudice la verificazione il candidato sarà nuovamente sottoposto a visita medica da una nuova commissione nominata dal giudice stesso, quale espressione di garanzia ed obiettività autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

DIVORZIO:  QUANDO SI PUO’ PRETENDERE IL TFR DELL’EX CONIUGE? di Andrea Baudino – I giudici del Tribunale di Torino hanno...
04/12/2017

DIVORZIO: QUANDO SI PUO’ PRETENDERE IL TFR DELL’EX CONIUGE?

di Andrea Baudino – I giudici del Tribunale di Torino hanno deciso che all’ex coniuge di una agente assicurativo di Rivoli andranno 94mila euro, corrispondente ad una quota ( 40%) del trattamento di fine rapporto (TFR) del marito , ritenendo irrilevante il fatto che l’uomo ha ricevuto l’indennità a più di dieci anni dal divorzio.

I giudici hanno applicato l’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, il quale dispone che il co-niuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell’assegno divorzile, ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio. .In buona sostanza secondo la legge la titolarità dell’assegno divorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi costitutivi del diritto al 40% del T.F.R.,e tali requisiti de-vono sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Giova ricordare che il TFR è la somma accantonata ogni anni dal datore di lavoro, in passato chiamata “buonuscita o liquidazione”, e restituita al lavoratore al termine del suo percorso lavorativo rappresentando una sorta di premio che l’azienda eroga al singolo lavoratore.

Nel caso deciso dal Tribunale di Torino è stata decisiva la qualificazione del rapporto di lavoro dell'uomo ritenuto di carattere subordinato. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione nel 2016 - in-fatti - non tutte le somme percepite da un coniuge sono assoggettate al "prelievo". I ricavi derivanti da un'attività imprenditoriale esercitata "mediante una complessa e articolata struttura organizzata con vasta dotazione di mezzi e personale", ad esempio, ne sono esclusi. Individuata la somma a cui ha diritto, l’ex coniuge non può richiedere tale indennità direttamente al datore di lavoro in quanto, secondo la costante opinione dei Tribunali italiani, la norma prevede che spetta al coniuge divorzia-to “una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge” e quindi il diritto sorge solo successivamente alla percezione materiale della somma. Il diritto del coniuge divorziato ad una quota dell’Indennità di Fine Rapporto costituisce un diritto nei confronti dell’ex coniuge e non rappresenta un autonomo diritto nei confronti del datore di lavoro. Ne consegue che esclusivamente il coniuge divorziato deve corrispondere la somma all’ex e non il titolare dell’azienda, il quale potrebbe essere costretto a pagare due volte la medesima somma.

01/12/2017

DIVORZIO: IL GIUDICE PUO’ REVOCARE L’OBBLIGO DEL GENITORE DI PAGARE L’ ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE CHE NON CERCA LAVORO

di Andrea Baudino - In tema di divorzio, il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne deve provare (anche in maniera presuntiva) il raggiungimento, da parte dello stesso, dell'indipendenza economica, ovvero l'imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest'ultima, che va però valutata con rigore via via crescente con l'avanzare dell'età del figlio medesimo, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di autoresponsabilità, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo.

Ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12952/2016) che in accoglimento del ricorso presentato dal padre ha annullato la decisione della Corte di appello di Bari che in sede di divorzio aveva confermato l'obbligo del padre di mantenimento di due figli ultratrentenni, senza però considerare che l'una, terminati gli studi universitari, in medicina ed ottenuta l’abilitazione alla professione di odontoiatra aveva scelto di volontariamente di specializzarsi riducendo la propria attività professionale e l'altro aveva interrotto e cambiato reiteratamente i corsi di studio, senza conseguire il diploma di laurea.

Secondo la Cassazione quindi la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.

Questi principi sono applicati dalla maggioranza dei Tribunali italiani che hanno esaminato un vasto numero di casi concreti analoghi a quello che oggi si commenta. In questo modo i giudici cercano di fornire parametri precisi in grado di stabilire sino a quando un genitore debba provvedere al mantenimento del figlio, considerato che la legge prevede che l'obbligo del genitore non termini con il compimento dei diciotto anni da parte del figlio, quanto con invece con il suo raggiungimento della "indipendenza economica" senza tuttavia precisare in che cosa essa consista, quali siano le sue caratteristiche ed i suoi limiti .

29/11/2017

DECRETO INGIUNTIVO: VA REVOCATO SE LA BANCA NON PRODUCE GLI ESTRATTI CONTO

di Andrea Baudino – Nel giudizio di opposizione promosso dal privato (persona fisica o azienda ) contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, quest'ultima è tenuta a fornire una prova del credito derivante da un rapporto di conto corrente secondo le regole ordinarie, in quanto l'efficacia probatoria dell'estratto conto sintetico previsto dall'articolo 50 del Testo Unico Bancario (ovverosia la dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata da una certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione circa la verità e la liquidità del credito) se viene contestato, non costituisce di per sè una prova di tale credito, ma può essere liberamente apprezzato come un semplice indizio.

E‘ quanto stabilito da una recente sentenza del Tribunale di Roma che, in applicazione di principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, ha affermato che, in tale ipotesi, è necessario acquisire la prova della completa movimentazione del rapporto di conto corrente per accertare il saldo dedotto in giudizio dalla banca.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 1842 del 26.1.2011), infatti, stabilisce che l'onere probatorio del credito derivante dal saldo di conto corrente gravante sulla banca non può essere limitato dalle disposizoni di legge relative alla tenuta fino ad un massimo di dieci anni della documentaziione contabile da parte delle Banche. Successive pronunce hanno ribadito la necessità che la banca produca gli estratti del conto corrente dalla data di apertura dello stesso con riferimento particolare a casi nei quali, come nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Roma, si renda necessario ricalcolare il saldo a seguito della contestazione da parte di privati e aziende di clausole del contratto di conto corrente (Cassazione n. 21597/2013; Cassazione n.21466/2013).

Tanto premesso in linea generale e di diritto, nel caso di specie deciso dal Tribunale di Roma, si deve dare atto che una azienda aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo che aveva intimato alla medesima azienda, quale debitore principale, e ad una serie di altri soggetti, tutti in qualità di garanti, il pagamento di una notevole quantità di denaro (quasi 200.000,00 euro) pari alla somma dei saldi, ad una certa data, di quattro conti correnti tenuti dalla medesima azienda presso un primario istituto di credito.

La Banca ha prodotto in giudizio tutti i contratti di conto corrente nonchè i relativi estratti contabili analitici che tuttavia erano incompleti perchè iniziavano con saldi contabili già a debito del cliente, sulla base di addebiti non provati. Il Giudce ha ritenuto quindi necessario nominare un proprio consulente tecnico-contabile (CTU) incaricandolo di riportare a zero il saldo iniziale degli estratti contabili prodotti in giudizio dalla banca per i conti correnti in contestazione. Infine si è dovuta escludere ogni forma di capitalizzazione (trimestrale ed annuale) degli interessi a debito del cliente, in quanto applicati in esecuzione di clausole contrattuali nulle per violazione dell'articolo 1283 del codice civile considerando che con la sentenza n. 24418/2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale, nel contratto di conto corrente bancario, per non incorrere nel divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 del codice civile, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Sulla base die suddetti criteri dalla perizia tecnico-contabile è risultato che il saldo dei conti correnti in contestazione ammontava, alla data del giroconto a sofferenza, ad un credito del cliente per ciascuno dei medesimi conti corrente.
Il Tribunale di Roma ha annullato pertanto il decreto ingiuntivo ritenendo inesistente il credito della Banca nei confronti del cliente ed ha accertato invece un credito di quest'ultimo nei confronti della banca per una somma che infatti è stata condannata a pagare maggiorata degli interessi maturati dalla data del giroconto a sofferenza.

Pertanto, nel l giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto rispetto al quale ha avanzato la propria pretesa creditoria. In caso contrario, come si evince non solo dalla citata sentenza del Tribunale di Roma ma dalla stragrande maggioranza delle pronunce dei Tribunali italiani, la Banca rischia di veder revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del cliente. non essendo sufficiente il semplice riferimento all'invio degli estratti conto al cliente e al fatto che questi li abbia ricevuti e non li abbia contestati. Infatti, l'indisponibilità di tali documenti impedisce al giudice di verificare sia le operazioni effettivamente contestate, sia le modalità con le quali sia stata determinata la posizione debitoria del correntista.

Indirizzo

Via Thailandia 24
Rome

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:30
Martedì 09:30 - 19:30
Mercoledì 09:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:30 - 19:30

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