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25/07/2023

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26/06/2023
11/10/2017

Danni da amianto: per condannare il datore basta la prevedibilità dell’evento (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza del 02/08/2017 n. 19270)

Nel caso in cui vengano accertati danni patiti da un lavoratore dipendente per una sua esposizione involontaria all’amianto (od a sostanze tossiche analoghe), durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, non solo vi è il ricorso al Giudice penale (innanzi al quale il datore di lavoro viene chiamato a rispondere dell’imputazione formulata, quale lesioni personali, omicidio colposo, ecc…), ma anche al Giudice del lavoro con conseguente domanda risarcitoria.
E’ ormai regola che vi sia l’accertamento di un nesso eziologico tra la malattia od il decesso del lavoratore e l’ambiente di lavoro, effettuata sulla valutazione di un “qualificato grado di probabilità” fra malattia ed attività lavorativa svolta in condizioni a rischio (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 4721/1998; Cass. civ. sez. lav. n. 8204/2003; Cass. civ. sez. lav. n. 644/2005; cass. civ. sez. lav. n. 23719/2009; cass. civ. sez. lav. n. 18246/2009).
Naturalmente il suddetto vaglio dovrà essere effettuato in maniera oggettiva e concreta, sulla base di consulenze ad hoc e redatte da professionisti specializzati; a questo si allinea anche la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19270 del 2 agosto 2017 che, nel risolvere una complessa vicenda processuale avviata dagli eredi di un lavoratore morto per carcinoma polmonare contro le società presso le quali aveva lavorato, ribadisce la sufficienza dell’accertata esposizione lesiva alle polveri d’amianto del lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, e dunque l’utilizzo del fattore tossico nell’ambiente lavorativo, a fondare la presunzione di colpevolezza del datore di lavoro e dunque la domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Quindi, in conclusione, si sta delineando la cristallizzazione del principio secondo il quale“ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale la regola del giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, criterio che non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statisitica della frequenza di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), che può anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d probabilità logica).” (Cass. S.U. n 576/2008).
Nel caso di specie, invero, per quanto fosse stata esclusa in sede di ctu la efficienza causale esclusiva dell’esposizione all’amianto rispetto all’insorgere della malattia, data la presenze di altre equivalenti cause da sole sufficienti a provocarla (fumo di sigaretta e pregressa malattia polmonare), l’aver aumentato il rischio di contrarre la patologia attraverso la stessa esposizione, e nel non averla impedita, rendono quest’ultima “causa altamente probabile” della malattia e, quindi, prova sufficiente della sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e danno.
Da (ciò ne deriva la responsabilità colposa dell’azienda per non aver adottato tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare il danno alla salute dei propri dipendenti, prima fra tutte quella di non utilizzare l’amianto nelle proprie lavorazioni, dacchè la sua pericolosità era nota sin da prima del D.P.R. n. 1124/1965 con la disciplina del D.P.R. n. 303/1956, cautele, conclude la Corte, che vanno individuate non con riferimento alla specifica patologia ma al generico verificarsi di un danno alla salute del lavoratore, “essendo questo l’evento che l’art. 2087 c.c. ed il D.P.R. n. 303 del 1956 mirano a prevenire”.

(Avv. Antonio Morrone, fonte Altalex)

19/07/2017

Reato di tortura: il testo della legge pubblicata in Gazzetta (Legge, 14/07/2017 n° 110, G.U. 18/07/2017)

Il reato di tortura è stato introdotto nell'ordinamento italiano, dopo molti anni dalla sua formulazione, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.

Queste le principali novità:
- Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa […], se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
Se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, la pena prevista è quella della reclusione da 5 a 12 anni di reclusione (fattispecie aggravata).
Non sono considerate punibili solo le “sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Ulteriori ipotesi aggravate sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
- una lesione personale (aumento della pena sino ad 1/3);
- una lesione personale grave (aumento di 1/3);
- una lesione personale gravissima (aumento della metà);
- la morte quale conseguenza non voluta (ipotesi colpose o preterintenzionali, 30 anni di reclusione);
- la morte quale conseguenza voluta (ergastolo)

- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".

- L'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite è stato modificato con la introduzione del nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Inoltre, è stato inserito nell'Ordinamento il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura"; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani e l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

06/07/2017

NOTIFICA DEGLI ATTI: LA "SCISSIONE DEGLI EFFETTI" VALE ANCHE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n° 12332

In tema di notifica degli atti, con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
Dubbi sono sorti in merito alla applicabilità del detto principio, anche alla notifica di atti con cui si contesta un illecito amministrativo, quando il potere di contestazione è soggetto ad un termine di decadenza.
La Sentenza delle SS. UU. ha risolto tale questione.

A) Le prime applicazioni: le notifiche all’estero
Il principio giuridico della scissione degli effetti tra notificante e notificato è stato oggetto di plurime pronunce che ne hanno progressivamente ampliato la portata.
La genesi può rinvenirsi nel settore delle notifiche all’estero. In tale sede, il combinato disposto (nella formulazione originaria) di cui all’art. 142 c.p.c. ed all’art. 143 comma 3 c.p.c. comportava (in particolare) che la notifica fosse considerata perfezionata in un momento diverso per il notificante (con l’espletamento delle formalità previste a suo carico) e per il destinatario.
Di fatto, anzi, la questione principale era data dalla circostanza che la notifica era considerata integrata per il (solo) destinatario a prescindere dalla materiale consegna del plico presso il suo indirizzo (e, pertanto, a prescindere della concreta conoscenza e/o conoscibilità del procedimento).
Tale meccanismo si poneva in contrasto con il diritto di difesa (non permettendo al destinatario di usufruire “nella sua interezza” del termine concesso in suo favore) e pertanto la Corte statuiva che l’art. 143 c.p.c. (nella originaria formulazione) fosse incostituzionale “nella parte in cui non prevede,per quanto attiene all'operatività della notifica nei confronti del destinatarionon residente, né dimorante, né domiciliato nel territorio della Repubblica, che la sua applicazione sia subordinata all'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (c.d. regolamento consolare).”.
Tale pronuncia, pertanto, stabiliva come si dovesse ricorrere (preferibilmente) a meccanismi di notificazione che permettessero la concreta conoscenza e/o conoscibilità dell’atto spedito al destinatario, limitando pertanto l’applicazione della regola prevista dall’art. 143 c.p.c. al solo caso in cui non fosse possibile il ricorso ai detti metodi (e permettendo, pertanto, che, in tal caso, la notifica si perfezionasse -per il solo destinatario- nel termine ivi indicato).
Successivamente il Legislatore, per stabilire che il momento di perfezionamento della notifica all’estero si concretizzasse per il notificante aveva previsto:
a) nel caso in cui fosse possibile il ricorso alle Convenzioni internazionali e/o al c.d. Regolamento Consolare: solo nel momento in cui l’atto fosse materialmente recapitato al destinatario;
b) nel caso in cui fosse impossibile il ricorso alle dette Convenzioni internazionali e/o al c.d. Regolamento Consolare: allora era nuovamente prevista l’operatività della fictio iuris ai sensi dell’art. 143 terzo comma c.p.c. (e, pertanto, la notifica si considerava perfezionata per il notificante con il compimento delle formalità e per il destinatario “nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.”).
A fronte della detta evoluzione legislativa, di conseguenza, emergevano (specie nel settore dei procedimento cautelari, notoriamente caratterizzato da termini brevi) concrete difficoltà per provvedere tempestivamente alla notifica degli atti, come anche evidenziato, nel 1994, dalla Corte Costituzionale, che sottolineava la disparità ricorrente tra il caso in cui fosse possibile il ricorso alle Convenzioni internazionali (con conseguente differimento del momento di perfezionamento sino alla ricezione del plico da parte del destinatario) e quello in cui tale possibilità fosse esclusa (in cui il perfezionamento della notifica avveniva in un termine certo).
La Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità della normativa, provvide a ribadire l’esistenza del principio de quo, richiamando il proprio precedente e precisando “… Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza che la scadenza del termine di venti giorni portava al perfezionamento della notificazione nei confronti del solo destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di efficacia fu identificato appunto con .”.
Tale assetto è stato ulteriormente ribadito e precisato nel 1996, con nuova pronuncia della Corte Costituzionale che ritornava sul punto evidenziando espressamente come “L'innovazione legislativa ritenuta illegittima aveva sostanzialmente rovesciato il principio generale, che governa la materia, della sempre possibile fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della notificazione all'estero, precedentemente sancito dalla Corte (sentenza n. 10 del 1978), secondo cui la necessità della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario non pregiudica comunque gli interessi del richiedente,

15/06/2017

RIFORMA DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Con la maggioranza dei voti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.

Le modifiche sono di grande rilievo, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità previste entreranno in vigore fin da subito, altre invece saranno oggetto di particolari deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Di seguito, le principali novità previste dalla legge (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

Nel diritto penale sostanziale è introdotta una nuova causa di estinzione dei reati, la modifica il regime della prescrizione dei reati, e l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:

Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela di parte, il Giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato avrà riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento, eliminando, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Inasprimento pene per reati contro il patrimonio: è previsto l'aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.) e rapina (art. 628 c.p.), nonché una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
Riforma della disciplina della prescrizione: queste, alcune delle novità previste, quantomeno le più rilevanti, che si applicheranno solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge (da escludersi quindi una loro retroattività):
la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale), ha inizio dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato);
è introdotta una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi;
in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al Giudice ai sensi dell'articolo 604 c.p.p., i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'Appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengono ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione;
l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M., determinerà l'interruzione del corso della prescrizione;
l'interruzione della prescrizione avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo;
l'interruzione della prescrizione, non potrà comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penale riguardo ai seguenti istituti:

regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell'offeso per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.
Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l'espressa previsione del principio di irretroattività nell'applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.
Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi; tra le modifiche previste c'è l'eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana e l'eliminazione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.
Nel diritto processuale, la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell'archiviazione.

Tra le novità più significative:

definizione del procedimento per incapacità dell'imputato: vengono distinte le ipotesi a seconda che l'incapacità sia reversibile oppure irreversibile: se, a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il Giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca);
comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, deve essere comunicato all'autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l'assenso del difensore domiciliatario;
indagini preliminari:
la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;
allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la Corte d'Appello;
passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. dovrà notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, il Giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell'udienza in camera di consiglio; successivamente all'udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica; il Tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al Giudice che ha emesso il provvedimento. In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende;
il termine entro il quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:
la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;
la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;
il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal P.G. presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.;
sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.
Requisiti della sentenza: la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
alla responsabilità civile da reato;
all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.
Modifiche in materia di riti speciali: sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento
Giudizio abbreviato:
se la richiesta dell'imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l'imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del Giudice;
in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal Giudice, l'imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o chiedere il patteggiamento;
riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.
Sentenze di patteggiamento: correzione di errori materiali e impugnazione:
quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso Giudice che ha emesso la sentenza;
in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M. alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;
il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell'imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro;
una norma speciale sul ragguaglio è prevista per il procedimento per decreto penale di condanna: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.
Disciplina delle impugnazioni: il disegno di legge introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali:
l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
casi d'appello: è prevista l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;
è reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello: le parti potranno concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al Giudice d'Appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al Giudice: se il Giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
Il P.G. presso la Corte d'Appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
E' prevista la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa;
Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:
nell'ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat);
è prevista l'applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali;
inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;
se il Giudice d'Appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;
la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione;
in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi;
rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite: le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU. ma non condiviso dai Giudici della sezione; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al Giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, la rilevazione d'ufficio dell'errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.
Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all'organizzazione dell’ufficio del P.M.
informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali: quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il P.M., nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell'imputazione;
fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.
Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero: tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle norme relative all'iscrizione delle notizie di reato nel registro.
Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza: la partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:
quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili);
quando la persona è ammessa a misure di protezione.
La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal Giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario).
Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal Giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso
Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni. Queste le principali novità che dovranno essere attuate con uno o più decreti legislativi:

operazioni captative: nella selezione del materiale da inviare al Giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il P.M. dovrà assicurare anche la riservatezza degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché riferiti esclusivamente a fatti o o circostanze ad esse estranei;
gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del Giudice, fino al momento della conclusione della procedura ex art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p;
venuto meno in quel momento il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114, c. 1, c.p.p., i difensori delle parti possono ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal Giudice o il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
ai fini della richiesta di giudizio immediato o del deposito successivo all’avviso di conclusione delle indagini, il P.M., quando rilevi che tra gli atti sono presenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili per le ragioni sopra indicate, dovrà chiederne lo stralcio (qualora la procedura non si sia già svolta);
è prevista l'introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione; la punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
la delega prevede inoltre la semplificazione dell'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione;
immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili: sarà prevista una specifica disciplina così articolata:
l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del Giudice;
la registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale tecnico incaricato, su indicazione della p.g., che dovrà indicare ora di inizio e fine della registrazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni;
l'attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.; fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. soltanto se sia in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche;
il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni che rendono necessaria questa specifica modalità di intercettazione ai fini delle indagini;
il trasferimento delle registrazioni deve avvenire soltanto verso il server della Procura e al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di p.g. operante;
è previsto l'utilizzo solo di di programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con apposito decreto ministeriale;
quando ricorrano concreti casi di urgenza specificamente indicati che rendano impossibile la richiesta al Giudice, solo per i delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., il P.M. potrà disporre l'utilizzo di captatori, salvo convalida del giudice entro 48 ore;
i risultati delle intercettazioni ottenuti tramite impiego di trojan potranno essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo; potranno essere utilizzati in procedimenti diversi solo se indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p.;
i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede non potranno essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili.
Delega per la riforma del regime delle impugnazioni: la delega affidata al Governo dovrà attuare le seguenti previsioni:
nei procedimenti di competenza del Giudice di pace il ricorso per cassazione sarà consentito solo per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello;
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello potrà appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del P.M. presso il Giudice di primo grado;
il P.M. sarà legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
l'imputato sarà legittimato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".
Delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario: il disegno di legge contiene infine anche la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dovrà ispirarsi, fra gli altri, ai seguenti criteri e principi direttivi:
semplificazione delle procedure per le decisioni del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, fatta eccezione per le decisioni riguardanti la revoca delle misure alternative alla detenzione;
revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari;
previsione di attività di giustizia riparativa;
aumento di opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno e di attività di volontariato;
interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri.

(Fonte Altalex)

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