Studio Legale Leonardo del Vecchio

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19/03/2025

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 18/07/2023, N.20986 – RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 CC.

Cassazione civile sez. III, 18/07/2023, n.20986
La sentenza della Suprema Corte riportata in calce affronta il ricorrente tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc. Com’è noto, l’imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cc ha carattere oggettivo, in quanto per poterla configurare è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato dell’esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito. Al custode spetta invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta imprudente della vittima; quest’ultima deve essere valutata in concreto al fine di verificare se ha avuto una incidenza causale esclusiva nella determinazione del sinistro ovvero se ricorrono i presupposti per configurare un concorso di responsabilità con il custode ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc.
Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato l’esistenza del predetto nesso oggettivo in quanto era rimasta ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, valutata secondo il criterio di riferibilità causale utilizzato in sede civile del "più probabile che non".
La Corte di Cassazione è arrivata a tale decisione dopo aver valutato le deduzioni della Corte di merito, la quale ha fondato la propria pronuncia sui rilievi istruttori, tra i quali le conclusioni del Giudice delle indagini preliminari del procedimento penale, per il quale risultava incerta la causa del sinistro in quanto erano possibili plurime ipotetiche ricostruzioni alternative, persino avulse dalle anomalie della recinzione.

19/03/2025

STRATEGIE DIFENSIVE DELL’APPALTATORE NEL CONTENZIOSO PER I DANNI A TERZI DOVUTI ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI VIGILANZA/SORVEGLIANZA DELLE STRADE PUBBLICHE

I contratti di appalto predisposti dalla Pubblica Amministrazione prevedono espressamente, oltre a quanto stabilito dalla legge, che la società aggiudicatrice del lavoro di manutenzione si assuma, tra i vari compiti, l’onere di vigilare sui cantieri nonché di manlevare e garantire l’Ente pubblico da eventuali richiese di risarcimento di terzi per i danni lamentati.

Di seguito si riferirà al riguardo, avendo come prospettiva la tutela della ditta appaltatrice, esponendo le conclusioni della dottrina e della giurisprudenza più aggiornate.

Sommario

Le alternative possibili per la ditta appaltatrice in caso di richiesta di risarcimento danni da terzi o di manleva e garanzia dall’Ente pubblico.
Il rapporto esistente tra la responsabilità della PA e quella della ditta appaltatrice riguardo ai danni lamentati dal terzo.
La fonti normative della responsabilità dell’Ente e della ditta appaltatrice nei riguardi del terzo danneggiato.
I limiti del dovere di vigilanza/sorveglianza previsto dall’art. 2051 cc e l’esenzione o riduzione della responsabilità della ditta appaltatrice.


Le alternative possibili per la ditta appaltatrice in caso di richiesta di risarcimento danni da terzi o di manleva e garanzia dall’Ente pubblico.


Qualora si verifichi tale evento, alla ditta appaltatrice si presentano varie alternative difensive che la stessa deve vagliare attentamente in base alle proprie esigenze prima di adottare una scelta.

Il rimedio più evidente è quello di segnalare il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice del rischio responsabilità civile ed avvalersi della tutela, anche processuale, di quest’ultima.

Tuttavia, in tal caso occorre verificare se il sinistro in questione rientra tra quelli per i quali le condizioni generali della polizza assicurativa prevedono la copertura nonché il limite della stessa, da valutare in base al massimale previsto nella polizza stipulata.

Superato questo scoglio, il passaggio successivo è quello di controllare se è prevista una franchigia e l’entità della medesima, da verificare in relazione all’entità dell’importo domandato dal terzo a titolo di risarcimento dei danni.

Qualora la polizza non garantisca, in tutto od in parte, l’appaltatore per il rischio, quest’ultimo si troverebbe esposto alle conseguenze derivanti da un possibile accoglimento delle domande del terzo nelle sedi giudiziarie.

Si aggiunge che, come previsto anche nelle condizioni generali di polizza, in caso di sinistro la Compagnia assicuratrice assicura la difesa, anche giudiziaria, dell’assicurato con i fiduciari che si è scelta finché ne ha interesse e lo ritiene opportuno.

Più precisamente, l’Assicuratore valuta se rispetto ai propri interessi è più opportuno difendere il proprio assicurato oppure dar corso alla liquidazione del danno tacitando direttamente il danneggiato; ciò avviene sempre e comunque entro il limite del massimale di polizza.

Pertanto, la società assicurata corre il rischio che l’Assicurazione non ritenga conveniente respingere la domanda risarcitoria del terzo e resistere nel giudizio, lasciando così la ditta appaltatrice senza difesa e copertura di fronte alle richieste del danneggiato che superino il massimale previsto nella polizza.

E’ inoltre opportuno segnalare che una delle più frequenti eccezioni formulate dai legali incaricati dall’Assicurazione in sede giudiziaria è quella di contestare l’operatività della polizza e la mancata copertura assicurativa, con motivazioni spesso pretestuose che l’appaltatore assicurato, nel caso di costituzione nel processo avvalendosi della difesa di un proprio legale, può validamente contestare per poter far riconoscere la copertura assicurativa.

Pertanto, la ditta appaltatrice deve valutare se nel caso specifico sia opportuno conferire un mandato per la difesa anche ad un proprio legale di fiducia.



Il rapporto esistente tra la responsabilità della PA e quella della ditta appaltatrice riguardo ai danni lamentati dal terzo.


E’ un compito dell’Ente territoriale quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà e della segnaletica stradale rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 38 D.Lgvo n. 285/1992 (cd. Codice della Strada).

L’esistenza di un contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio dell’Ente pubblico non esonera quest’ultimo dal suo obbligo di sorveglianza e di controllo, atteso che il contratto d’appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale (ex multis: Cass. 05/07/2017, n. 16509; Cass. Civ. 22/01/2015, n. 1146; Cass. 23/01/2009, n. 1691; Cass. 26/09/2006, n. 20825; Corte di appello di Roma 05/12/2022, n. 7879).

Tale obbligo non può essere escluso o limitato dall’Ente pubblico neppure inserendo apposite clausole in tal senso nel contratto di appalto, in quanto le stesse sarebbero nulle ex art. 1229 cc per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Ne consegue che nei confronti del terzo danneggiato sussiste una responsabilità solidale dell’Ente con la ditta appaltatrice per i danni causati all’utente dalla presenza di situazioni di pericolosità derivanti dall’esecuzione dei lavori di manutenzione, anche se eseguiti dalla società appaltatrice.

L’Ente e la ditta appaltatrice sono pertanto obbligati in solido ex art. 2055 cc per i danni causati al terzo, salvo il diritto dell’obbligato (Ente o appaltatrice) che ha provveduti al risarcimento del terzo di rivalersi nei confronti degli altri condebitori in proporzione al grado di responsabilità accertato di ciascuno.

Per evitare il rischio che, in caso di condanna, uno dei corresponsabili debba risarcire i danni del terzo danneggiato e poi intentare una nuova causa nei confronti degli altri condebitori al fine di individuare le colpe ed il grado di responsabilità di ciascuno, per una loro rispettiva e proporzionale condanna e rivalsa, è opportuno che, nello stesso processo promosso dal danneggiato, venga espressamente chiesto dall’Ente e/o dalla ditta appaltatrice convenuta in giudizio al Magistrato di specificare e separare le responsabilità di ciascuno degli obbligati (Ente e ditta appaltatrice).

In modo costante la Giurisprudenza ha tuttavia individuato una ipotesi di esenzione di responsabilità da parte della P.A. nel caso vi sia stato il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res, come ad esempio può accadere – ma non necessariamente succede – nell’ipotesi di un appalto che determini l’apertura di un cantiere con la completa chiusura al traffico della strada, posto che in tal caso ricadrà sul soggetto appaltatore l’onere di provvedere a quanto idoneo ad evitare agli utenti i pericoli connessi.

Tuttavia, anche in questa ipotesi è possibile per la ditta appaltatrice ridurre o persino escludere la propria responsabilità dimostrando che il potere sulla res non fosse esclusivo (ad esempio l’Ente aveva la direzione e/o il controllo del cantiere oppure non aveva svolto delle proprie incombenze necessarie ad evitare pericoli) ovvero fosse solo apparente e non effettivo.



La fonti normative della responsabilità dell’Ente e della ditta appaltatrice nei riguardi del terzo danneggiato.


Le fonti delle descritte responsabilità verso il terzo danneggiato sono rinvenute fondamentalmente nelle previsioni degli artt. 2051 cc (responsabilità da cosa in custodia) e 2043 cc (responsabilità per fatto illecito).

In merito alle differenze esistenti tra i due istituti giuridici, quella che più rileva ai fini del presente articolo, impostato sulle strategie difensive, è soprattutto il diverso onere probatorio di cui sono gravate le parti del processo per poter far valere le proprie ragioni.

Difatti, mentre l’azione prevista dall’art. 2043 cc richiede che il danneggiato provi l’esistenza del dolo o della colpa da parte del danneggiante, nel caso dell’azione proposta ex art. 2051 cc il nostro ordinamento giuridico prevede la responsabilità del custode per la sola circostanza di avere la gestione esclusiva del bene, mentre il danneggiato ha solo l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra il danno ed il bene in custodia.

L’art. 2051 cc prevede che il custode possa liberarsi dalla responsabilità ivi prevista unicamente nel caso in cui provi il caso fortuito e cioè un evento, caratterizzato dall’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, che sia idoneo di per sé ad interrompere il nesso causale.

E’ evidente che, sotto il profilo processuale, tale norma avvantaggi notevolmente il danneggiato.

Pertanto, in funzione di una difesa della società appaltatrice, è opportuno soffermarsi sui limiti di tale tipo di responsabilità.



I limiti del dovere di vigilanza/sorveglianza previsto dall’art. 2051 cc e l’esenzione o riduzione della responsabilità della ditta appaltatrice.


La Giurisprudenza prevalente afferma oramai in modo costante che, ai fini dell’esenzione dalla responsabilità ex art. 2051 cc, non assume alcun rilievo il comportamento del custode, per cui è indifferente se il medesimo abbia provveduto con diligenza o meno al dovere di vigilanza/sorveglianza del bene seguendo tutte le normative e le cure previste.

Invece, la responsabilità del custode può essere esclusa solo dalla prova di un evento di un soggetto terzo, caratterizzato da un’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, o dalla condotta del danneggiato che siano stati idonei in modo autonomo ad interrompere il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.

Il concetto di “caso fortuito” richiamato dall’art. 2051 cc non è quindi costituito dalla condotta del custode, diligente o meno che sia, ma da eventi che attengono al come si è verificato il danno e può essere integrato da fenomeni naturali, dal fatto di terzi estranei od anche dalla condotta poco diligente dello stesso danneggiato, purché tutti abbiano i requisiti dell’imprevedibilità, dell’eccezionalità ed inevitabilità (cfr. Cass. 11/03/2021, n. 6826; Cass. 18/06/2019, n. 16295; Cass. ord. 19/03/2018, n. 6703; Cass., ord. 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 25/07/2008, n. 20427; Cass. 06/06/2008, n. 15042; Corte appello Palermo 16/02/2023 , n. 333; Corte appello Napoli 27/07/2022, n. 3557; Corte appello Bari 12/07/2021, n. 1328).

In altre parole, relativamente al caso di manutenzione di una strada pubblica, è pacifico che la ditta appaltatrice, come anche l’Amministrazione pubblica, potrà essere esentata dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cc qualora dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come ad esempio, la perdita o l’abbandono sulla pubblica strada di oggetti pericolosi, che non sia stato possibile conoscere od eliminare con immediatezza od un tempo ragionevole, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Inoltre, per il custode sarà motivo di esenzione dalla responsabilità dell’art. 2051 cc anche la condotta del medesimo utente, qualora questi non si sia attenuto alle comuni regole di diligenza richieste per l’utilizzo del bene, attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.

In ogni caso, la responsabilità del custode, qualora non possa essere esclusa, può essere limitata ex art. 1227 cc nel caso riesca a dimostrare che l’evento dannoso ha trovato una causa o concausa nella condotta del terzo e/o in quella imprudente dello stesso danneggiato (cfr. Cassazione 27/03/2024, n. 8306; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass. 20/07/2023, n. 21675).

19/03/2025

LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE PER I DANNI A TERZI NEGLI APPALTI PRI-VATI E PUBBLICI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, I PRESUPPOSTI E LE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI

L’individuazione e qualificazione giuridica delle responsabilità del committente, privato o pubblica amministrazione, e della ditta appaltatrice per i danni causati a terzi durante e dopo l’esecuzione dei lavori appaltati.

Sommario

La responsabilità dell’appaltatore ed i suoi limiti
La responsabilità del committente ex art. 2049 cc.
La responsabilità dell’appaltatore e della P.A. nelle opere pubbliche
La responsabilità ex art. 2051 cc nell’appalto
La condizione del terzo danneggiato nei confronti del committente e dell’appaltatore
Danno e Responsabilità, di Autori AA. VV., Ed. IPSOA, Periodico. Problemi di responsabilità civile e assicurativa e tematiche del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
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La responsabilità dell’appaltatore ed i suoi limiti
Una risalente e consolidata giurisprudenza ha affrontato la questione della responsabilità per i danni al terzo nell’appalto partendo dalla posizione di autonomia imprenditoriale dell’appaltatore prevista dall’art. 1655 cc, secondo cui quest’ultimo adempie ai propri obblighi contrattuali con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio.

Di conseguenza, per i danni subiti dal terzo ha attribuito “di regola” la responsabilità all’appaltatore, essendo invece consentito configurare una responsabilità o corresponsabilità del committente, da valutare nello specifico ed in concreto, solo nell’ipotesi di elisione dell'autonomia tali da convertire l'appaltatore in un nudus minister o in un vero e proprio lavoratore dipendente, ipotesi verificabile qualora abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente (in base a patti contrattuali o in via di fatto) (
Cass. Civ. n. 5007/1996;
Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 2072/1959).

Tale “degradazione” dell’appaltatore si verifica anche quando il committente nomini un mandatario che lo rappresenti nell'esecuzione o nell’effettuazione dei lavori oppure nomini un direttore dei lavori, il quale è un ausiliare del committente ed attua, sebbene solo in ordine all'esecuzione dei lavori, la sorveglianza o l’ingerenza che, per legge o per contratto, è attribuita al committente (Cass. Civ. n. 2013/1966).

Si è poi estesa la responsabilità del committente al caso in cui questi abbia affidato i lavori ad un'impresa assolutamente inidonea e cioè priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative (
Cass. Civ. n. 1284/1997;
Cass. Civ. n. 5007/1996).

Inoltre, per essere esente da responsabilità, è stato chiesto al committente di provare anche di aver fornito alla ditta appaltatrice adeguate direttive e di avere esercitato con diligenza i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività della stessa.

Volendo riepilogare, il committente risponde, in via concorrente e solidale ovvero esclusiva, dei danni causati al terzo dall’appaltatore non solo nel caso in cui quest’ultimo sia un nudus minister ma anche qualora abbia violato le “regole di cautela" ex art. 2043 cc ovvero in caso di culpa in eligendo (
Cass. Civ. n. 11194/2019;
Cass. Civ. n. 538/2012; Cass. Civ. n. 18757/2011;
Cass. Civ. n. 10588/2008;
Cass. Civ. n. 15782/2006;
Cass. Civ. n. 8686/2000).

La responsabilità del committente ex art. 2049 cc.
Nel caso di riduzione a nudus minister è stato ritenuto che l’appaltatore perda la sua autonomia imprenditoriale e quindi sia possibile configurare nei riguardi del committente, sia nel caso di appalto tra privati che con la P.A., una responsabilità per i danni a terzi ex art. 2049 cc (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 5318/1985; Cass. Civ. n. 2013/1966).

Si tratta di una impostazione tutt’altro che condivisa e consolidata, in quanto è stato altresì sottolineato che l’art. 2049 cc presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210 – 2213 cc (“commessi dell’imprenditore”) (Cass. Civ. n. 5069/1987).

La responsabilità dell’appaltatore e della P.A. nelle opere pubbliche
Nella materia dell’appalto di opere pubbliche, la Suprema Corte si è più volte espressa nel senso di ritenere che si verifichi una ipotesi in cui l’autonomia dell’appaltatore viene fortemente limitata e che, di conseguenza, la P.A. sia responsabile quale committente per il risarcimento dei danni causati a terzi.

Ciò in quanto l’ente pubblico deve soddisfare un interesse generale e per realizzarlo ha il diritto-dovere d'ingerenza e di cooperazione nell'esecuzione dell'opera, con facoltà-dovere di disporre varianti o sospensioni dei lavori se potenzialmente dannosi per i terzi. In tal modo limitando la corrispondente autonomia dell'appaltatore" nella sua realizzazione. (
Cass. Civ. n. 25408/2016;
Cass. Civ. n. 1263/2012;
Cass. Civ. n. 4591/2008;
Cass. Civ. n. 13266/2000).

Tuttavia, la responsabilità della P.A. non può essere considerata come da presumere. Difatti, è stato rimarcato che anche nell’appalto di opere pubbliche permane l'autonomia dell'appaltatore, seppure in limiti più ristretti, per cui di regola quest’ultimo è l’unico responsabile del fatto dannoso causato al terzo, potendo invece, vagliando la fattispecie concreta, configurarsi una responsabilità concorrente e solidale ovvero esclusiva della P.A. qualora quest’ultima abbia compromesso ogni margine di libertà e di autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori (
Cass. Civ. n. 8802/1999;
Cass. Civ. n. 12449/1997;
Cass. Civ. n. 7862/1996;
Cass. Civ. n. 2328/1993;
Cass. Civ. n. 11063/1991;
Cass. Civ. n. 1346/1991;
Cass. Civ. n. 5069/1987; Cass. Civ. n. 4050/1984).

La responsabilità ex art. 2051 cc nell’appalto
Per lungo tempo è stato ritenuto che l’appalto implichi necessariamente il trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene, che si verifica per effetto della consegna dello stesso, con la conseguente e corrispondente esenzione del committente da ogni obbligo di custodia ed esclusione di quest’ultimo dalla conseguente responsabilità prevista dall'art. 2051 cc. (
Cass. Civ. n. 18325/2018;
Cass. Civ. n. 19129/2011;
Cass. Civ. n. 12425/2008;
Cass. Civ. n. 20825/2006;
Cass. Civ. n. 19474/2005).

Pertanto, secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della responsabilità da custodia, l’unico elemento che occorreva valutare era l'integralità o meno della translatio dal committente all'appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dei lavori (ex multis:
Cass. Civ. n. 11671/2018;
Cass. Civ. n. 15734/2011;
Cass. Civ. n. 19474/2005;
Cass. Civ. n. 5609/2001),

Con alcune pronunce la Suprema Corte aveva introdotto un limite a questa affermazione nel caso di bene non essenziale all’esecuzione dell’opera, ritenendo che in questa ipotesi che il bene rimanesse comunque "nella disponibilità, giuridica e di fatto, del committente" (
Cass. Civ. n. 12318/2005. La pronuncia riguarda il caso dei danni causati dall’incendio di un natante affidato ai lavori di una impresa di riparazioni, il cui dipendente aveva chiesto la chiave del quadro motore ad un impiegato del circolo nautico, che lo deteneva per incarico del committente).

L’indicata totale responsabilità dell’appaltatore veniva limitata nell’ipotesi in cui, malgrado la consegna del bene, quest’ultimo venisse in tutto od in parte utilizzato anche dal committente, rendendolo in tal modo corresponsabile per i danni causati al terzo.

Un esempio di scuola è il caso dell’area del cantiere stradale affidata all’appaltatore che continui ad essere adibita al traffico dall’Ente proprietario; in tal caso la responsabilità da custodia prevista ex art. 2051 cc nei confronti del terzo si estende anche al committente, che sarà responsabile in solido con la ditta appaltatrice ex art. 2055, comma 1, cc nei confronti del terzo, salvo il diritto dell’obbligato (Ente o appaltatrice) che ha provveduto al risarcimento del terzo di rivalersi nei confronti dell’altro condebitore in proporzione al grado di responsabilità accertato di ciascuno secondo i principi di responsabilità solidale dell'art. 2055 c.c., comma 2, cc (
Cass. Civ. n. 26780/2023;
Cass. Civ. n. 7096/2019;
Cass. Civ. n. 18325/2018;
Cass. Civ. n. 19129/2011;
Cass. Civ. n. 12425/2008;
Cass. Civ. n. 20825/2006).

Tale impostazione è stata recentemente rivista da alcune pronunce, con le quali si è cercato di coordinare i suddetti orientamenti con un dato di fatto da cui non si può prescindere e cioè che il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa, sia giuridicamente che materialmente, avendo il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare.

Ne consegue che l’autonomia dell’appaltatore riguarda solo l’attività da porre in essere per dare esecuzione all'appalto ma non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori e risponde unicamente ai sensi dell’art. 2043 cc.

Il committente rimane quindi custode del bene, con i conseguenti poteri/doveri che includono anche l'onere di provvedere alla manutenzione della cosa ed il diritto a modificarla, persino nell’ipotesi dell'affidamento di lavori in appalto.

Pertanto, volendo sintetizzare il ragionamento di tale indirizzo giurisprudenziale, l'appalto non esclude la custodia ma è un modo di esercizio di quest'ultima (
Cass. Civ. n. 12456/2024; Cass. Civ. n. 12839/2024;
Cass. Civ. n. 31949/2023;
Cass. Civ. n. 31601/2021;
Cass. Civ. n. 2480/2018).

Più precisamente, tale recente indirizzo ha affermato:

a) la responsabilità dell’appaltatore per i danni causati a terzi dall’attività svolta da quest’ultimo, che può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti per applicare l’articolo 2050 cc). E’ ipotizzabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore, nel caso in cui venga dimostrata una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente;

b) la responsabilità del committente ai sensi dell’art. 2051 cc per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall’appaltatore ed il danno sia riconducibile proprio a tale modifica. E’ stato precisato tuttavia che, qualora il danno ai terzi dipende dalla res in custodia a seguito dei lavori della ditta appaltatrice, la responsabilità del committente quale custode è ipotizzabile solo se i lavori siano cessati da un lasso di tempo idoneo a permettere la possibilità di intervento o adeguamento da parte del primo (
Cass. Civ. n. 4288/2024).

In capo al committente è quindi comunque configurabile per i danni a terzi una responsabilità, oltre eventualmente ex art. 2043 cc, ai sensi dell’art. 2051 cc e come tale può essere evitata da parte del primo unicamente dimostrando il caso fortuito e cioè che l’attività dell’appaltatore (e/o dello stesso danneggiato) non era prevedibile e/o evitabile; ad esempio, il committente potrà esonerarsi da responsabilità dimostrando che, malgrado l’assolvimento dell’onere di controllo previsto a suo carico, il danno si sia verificato e sia causalmente da ricondurre in modo esclusivo all’attività dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme ed alle previsioni tecniche.

La condizione del terzo danneggiato nei confronti del committente e dell’appaltatore
Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, il terzo danneggiato può chiedere ex art. 2055 cc il risarcimento dei danni subiti sia al committente che all’appaltatore in solido tra loro. Successivamente, la parte che ha provveduto al risarcimento del terzo avrà il diritto, previsto dall’art. 2055 cc, di rivalersi nei confronti dell’altro condebitore in proporzione al grado di responsabilità accertato di ciascuno.

Al terzo non sono opponibili le eventuali clausole contrattuali dell’appalto con le quali il committente si sia esentato da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto ex art. 1372 cc gli effetti di tale pattuizione vincolano solo le parti del contratto (ex multis:
Cass. Civ. n. 7553/2021;
Cass. Civ. n. 2363/2012).

Pertanto, le conseguenze riconducibili all’autonomia dell’appaltatore ed anche le eventuali esenzioni di responsabilità stabilite dalle parti dell’appalto hanno natura “endocontrattuale” e non possono essere opposte al terzo che sia rimasto danneggiato.

E’ stato affermato più volte che nell’appalto l’Ente pubblico non può esonerarsi dal suo obbligo di sorveglianza e di controllo, in quanto il contratto d’appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale (ex multis:
Cass. 05/07/2017, n. 16509;
Cass. Civ. 22/01/2015, n. 1146; Cass. 23/01/2009, n. 1691;
Cass. 26/09/2006, n. 20825; Corte di appello di Roma 05/12/2022, n. 7879).

Ne consegue che tale obbligo non può essere escluso o limitato dall’Ente pubblico nel contratto di appalto, neppure inserendo apposite clausole di esenzione che, se inserite, sarebbero comunque nulle ex art. 1229, comma 2, cc per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

19/03/2025

LA RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI E PER FATTO ILLECITO
LA NATURA CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E I RAPPORTI TRA GLI ARTT. 1669 E 2043 COD. CIV.

Nell’esecuzione dei lavori e nella realizzazione delle opere appaltate il costruttore potrebbe essere chiamato a risponde per il proprio operato e per quello di coloro di cui si è avvalso ai sensi degli artt. 1669 cc e 2043 cc.

Si tratta di due tipi di responsabilità distinte, richiedenti presupposti soggettivi ed oggettivi differenti, di cui la giurisprudenza si è a lungo interessata giungendo a soluzioni che al momento appaiono consolidate.

Sommario

La natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità dell’appaltatore per “rovina e difetti di cose immobili” ex art. 1669 cc.
La disciplina dell’art. 1669 cc.
La relazione tra la responsabilità ex art. 1669 cc dell’appaltatore e quella di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera ex artt. 2226 e 2330 cc.
La relazione tra la responsabilità ex art. 1669 cc e quella ex art. 2043 cc.
Danno e Responsabilità, di Autori AA. VV., Ed. IPSOA, Periodico. Problemi di responsabilità civile e assicurativa e tematiche del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
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La natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità dell’appaltatore per “rovina e difetti di cose immobili” ex art. 1669 cc.
L’art. 1669 cc prevede che l’appaltatore sia tenuto a garantire il committente od il suo avente causa (ivi compreso l’acquirente dell’immobile) per eventuali difformità o vizi dell’opera.

In modo pressoché unanime, la Giurisprudenza afferma che l’art. 1669 cc, pur presupponendo un rapporto contrattuale (la norma è collocata nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto), costituisce un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto persegue finalità di ordine pubblico, quali la conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, costituite dalla tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini quindi di interesse generale (ex multis:
Cass. Civ. n. 23470/2023; Cass. Civ. n. 18891/2017;
Cass. Civ. n. 18522/2016;
Cass. Civ. n. 4319/2016;
Cass. Civ. n. 18032/2010;
Cass. Civ. n. 3040/2009;
Cass. Civ. n. 2313/2008;
Cass. Civ. n. 567/2005;
Cass. Civ. n. 12406/2001;
Cass. Civ. n. 81/2000; Cass. Civ. n. 1151/1968).

Di conseguenza, per effetto di quanto disposto nell’art. 1229, comma 2, cc la disciplina dell’art. 1669 cc viene ritenuta inderogabile e pertanto sono da ritenere nulli gli accordi tra le parti diretti ad escludere o limitare la responsabilità dell’appaltatore (
Cass. Civ. n. 26609/2008; Cass. Civ. n. 81/2000).

Ne deriva che la tutela prevista da tale norma possa essere invocata anche da un terzo estraneo al contratto di appalto che tuttavia abbia subito danni a seguito della rovina dell’immobile (
Cass. Civ. n. 12304/93).

La circostanza non è invece pacifica in dottrina, ove una parte maggioritaria insiste invece nell’inserire l’art. 1669 cc nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Le conseguenze non sono di poco conto, ove si consideri che, se la natura della responsabilità ex art. 1669 cc viene configurata come contrattuale, la garanzia rimane limitata ai soggetti ivi espressamente menzionati od agli aventi causa mentre, se invece viene connotata come extracontrattuale, la garanzia si estende fino a ricomprendere qualsiasi soggetto danneggiato, anche se estraneo alla stipulazione del contratto d’appalto.

La disciplina dell’art. 1669 cc e degli artt. 1667 e 1668 cc.
Invece, è incontestato che gli artt. 1667 cc (“Difformità e vizi dell’opera”) e 1668 cc (“Contenuto della garanzia per difetti dell’opera”) abbiano natura contrattuale.

L’art. 1668 cc prevede che il committente – a seguito del tempestivo esercizio della relativa azione (art. 1667, comma 3, cc) – ha il diritto di pretendere che l’appaltatore elimini a sue spese le difformità o i vizi, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente ha invece il diritto di ottenere la risoluzione del contratto d’appalto (art. 1668, comma 2, cc).

La tutela prevista dall’art. 1669 cc riguarda la costruzione di edifici o altre cose immobili destinate ad una lunga durata. La relativa azione può essere esercitata, nel corso di dieci anni dal compimento, qualora l’opera rovini in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione ovvero presenti un evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purché la circostanza venga contestata all’appaltatore entro un anno dalla scoperta.

Pertanto, il termine decennale di decadenza decorre dalla scoperta della gravità dei vizi e difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, mentre il termine annuale di prescrizione dell’azione giudiziale previsto dall’art. 1669, comma 2, cc non decorre dal fatto illecito - ossia dal momento in cui si è verificata la rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti - ma dalla denunzia dello stesso (
Cass. Civ. n. 18078/2012;
Cass. Civ. n. 14561/2004;
Cass. Civ. n. 7612/2009;
Cass. Civ. n. 903/1989). In altri termini, tale articolo stabilisce una durata decennale della garanzia, condizionata tuttavia alla circostanza che il committente denunci i vizi entro un anno dalla scoperta e proponga la relativa azione entro un anno dalla denuncia.

La Giurisprudenza si è occupata anche di individuare il momento in cui deve ritenersi verificata tale scoperta, che identifica quando il danneggiato consegue un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera; circostanza che avviene a seguito di una perizia tecnica o di un parere di un esperto, non essendo sufficiente, almeno di regola, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo e neppure manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti, ad eccezione che si tratti di manifestazioni di indubbio significato quali cadute o rovine estese (
Cass. Civ. n. 13707/2023;
Cass. Civ. n. 777/2020;
Cass. Civ. n. 4249/2010;
Cass. Civ. n. 2460/2008; Cass. Civ. n. 567/2005;
Cass. Civ. n. 11740/2003).

Occorre precisare che il termine decennale, decorrente dal compimento dell’opera, è un elemento costitutivo della fattispecie del danno previsto dall’art. 1669 cc, per cui lo stesso non è soggetto alle disposizioni previste per gli istituti della prescrizione e della decadenza. Di conseguenza, una volta decorso l’arco temporale del decennio, risulta superflua, essendo oramai precluso l’esercizio dell’azione prevista da tale articolo, una indagine diretta ad individuare il momento in cui il danneggiato ha avuto la piena conoscenza del pericolo di rovina o dei gravi difetti (Cass. Civ. n. 32732/2023;
Cass. Civ. n. 31301/2023;
Cass. Civ. n. 30607/2018;
Cass. Civ. n. 25435/2017;
Cass. Civ. n. 19823/2014).

L’onere della prova in merito alla tempestiva proposizione della denuncia ricade sul committente, il quale tuttavia ne viene esentato qualora vi sia stato il riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore.

L’azione speciale di cui all’art. 1669 cc costituisce un indubbio vantaggio per il danneggiato, rispetto all’azione generale di cui all’art. 2043 cc, in quanto prevede un regime di presunzione di colpa iuris tantum del costruttore, sul quale ricade l’onere di fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito o dall'opera di terzi (
Cass. Civ. n. 15321/2018;
Cass. Civ. n. 1026/2013;
Cass. Civ. n. 16815/2012;
Cass. Civ. n. 15488/2000;
Cass. Civ. n. 12106/1998; Cass. Civ. n. 5624/1984; Cass. Civ. n. 3550/1969; Cass. Civ. n. 1853/1968).

La relazione tra la responsabilità ex art. 1669 cc dell’appaltatore e quella di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera ex artt. 2226 e 2330 cc.
Nel valutare il caso in cui i menzionati gravi difetti dell’opera realizzata in appalto siano addebitabili, in tutto od in parte, al progettista e/o al direttore dei lavori od anche a tutti quei soggetti che hanno prestato la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di applicare a questi ultimi le prescrizioni previste dagli artt. 2226 e 2230 cc, ritenendo invece invocabili le disposizioni dell’art. 1669 cc.

È pervenuta a tale conclusione sul presupposto che l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni (sebbene costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse), concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cc., si rendono responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e quindi devono rispondere ex art. 2055 cc con l’appaltatore del danno cagionato per tale titolo. In quanto fattispecie ricadente nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, la quale ha una specifica regolamentazione anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non è richiamabile la disciplina degli artt. 2226 e 2230 cc, sebbene sia diversa la natura dell'obbligazione che il professionista assume verso il cliente (
Cass. Civ. n. 18289/2020;
Cass. Civ. n. 28947/2022;
Cass. Civ. n. 29218/2017; Cass. Civ. n. 13882/2014;
Cass. Civ. n. 7992/1997;
Cass. Civ. n. 8016/2012).

La relazione tra la responsabilità ex art. 1669 cc e quella ex art. 2043 cc.
Secondo costante Giurisprudenza, sussiste un evidente rapporto di specialità tra l’art. 2043 cc. - genus - e l’art. 1669 cc - species - che non consente la coesistenza delle due tutele.

Quanto sopra in applicazione del principio secondo cui, se sussiste una integrale e completa disciplina speciale della responsabilità risarcitoria per determinati fatti e comportamenti, resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 cc, senza possibilità di configurare un concorso, neppure alternativo, tra i due tipi di responsabilità (“specialis derogat generali”) (a titolo di esempio, in merito all’esclusione di un concorso tra la responsabilità ex art. 96 cpc e quella ex art. 2043 cc:
Cass. Civ. n. 12029/2017;
Cass. Civ. n. 5069/2010;
Cass. Civ. n. 16308/2007;
Cass. Civ. n. 13455/2004;
Cass. Civ. n. 3573/2002).

Ne consegue che, sussistendone i presupposti, l’azione da intraprendere è quella specificamente prevista dall’art. 1669 cc, restando precluso il ricorso all’azione generale prevista dall’art. 2043 cc, e ciò anche nell’ipotesi in cui la decadenza o la prescrizione dell’azione speciale sia maturata per fatto imputabile al danneggiato (Cass. Civ. n. 31301/2023; Contra:
Cass. Civ. SS.UU. n. 13569/2015).

Benché l’azione da esperire sia quella specificamente prevista in materia di appalto, non è ritenuto precluso, nell’ipotesi in cui non ricorrano in via contingente le condizioni per l’applicazione dell’art. 1669 cc (come ad es. nel caso di danno che si è manifestato e prodotto oltre il decennio dal compimento dell’opera), l’esperimento dell’azione generale di responsabilità ex art. 2043 cc qualora sussistano i presupposti propri di quest’ultima azione (
Cass. Civ. n. 27385/2023;
Cass. Civ. n. 21719/2019;
Cass. Civ. n. 1748/2005;
Cass. Civ. n. 3338/1999).

In ogni caso, ciascuna delle due tutele è regolata unicamente dalla propria specifica normativa, a cui occorre fare riferimento per individuare i differenti presupposti oggettivi e soggettivi nonché il diverso regime probatorio, rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi dei rimedi e benefici previsti specificamente per l’altra.

In altri termini, per gli stessi medesimi eventi, non è possibile configurare una concorrente responsabilità per fatto illecito a carico del costruttore, in quanto la prescrizione dell’art. 1669 cc si pone in funzione espressamente derogatoria a quella dell’art. 2043 cc. Pertanto, l’applicazione dell’art. 2043 cc non può essere invocata al fine di superare i limiti temporali del peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l’azione speciale prevista dall’art. 1669 cc (
Cass. Civ. n. 20450/2023; Cass. Civ. n. 19823/2014).

Per dare maggiore chiarezza al proprio indirizzo, con la sent. n. 31301/2023 la Suprema Corte ha precisato che l’esercizio dell’azione generale dell’art. 2043 cc spetta solo allorché, al momento in cui l’avente diritto può far valere la propria pretesa, difettino i presupposti oggettivi o soggettivi delineati dalla norma speciale in merito ai seguenti motivi:

a) per la natura dell’immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata);
b) per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti);
c) per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione);
d) per l’insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell’opera (Cass. n. 30607/2018; Cass. Civ. n. 25435/2017; Cass. Civ. n. 19823/2014);
e) per la legittimazione attiva dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l’azione di cui all’art. 1669 cc. (Cass. Civ. n. 31301/2023; Cass. Civ. n. 27385/2023; Cass. Civ. n. 21719/2019; Cass. Civ. n. 1748/2005; Cass. Civ. n. 3338/1999).

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